Convenzione di Barcellona
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Convenzione di Barcellona
Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona)
(GU n. L 240/3 del 19.09.1977)
La Convenzione di Barcellona relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (1978) ratificata con legge 21 Gennaio 1979 n. 30, in seguito all'emendamento dalla Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti Contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, cambia titolo diventando "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo" e amplia il suo ambito di applicazione geografica comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere.
La Convenzione mantiene la sua natura di quadro programmatico di riferimento, la cui attuazione deve essere realizzata mediante l'adozione di specifici protocolli che concretizzano i principi in essa enunciati con riguardo alle varie forme di inquinamento.
Il protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (Protocollo ASP), prende in considerazione anche le specie protette e quelle sfruttate commercialmente; inoltre prevede l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell'habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche.
QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE, DELLE DECISIONI E DEI PROTOCOLLI?
Lo scopo principale della convenzione e dei protocolli è quello di proteggere l’ambiente marino e il litorale del Mar Mediterraneo.
Le decisioni consentono all’UE di aderire alla convenzione e ai protocolli, nonché di integrarne le modifiche, ove necessario.
PUNTI CHIAVE
Vi sono 22 parti contraenti nella Convenzione di Barcellona, una convenzione internazionale che coinvolge 21 paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo (compresi 8 Stati membri: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia e Spagna) e l’UE.
La convenzione richiede alle parti contraenti di adottare, singolarmente o congiuntamente, tutte le misure necessarie per proteggere e migliorare l’ambiente marino e il litorale del Mar Mediterraneo onde contribuire al suo sviluppo sostenibile.
Gli obiettivi della convenzione sono:
- valutare e controllare l’inquinamento;
- attuare la gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere;
- integrare l’ambiente nello sviluppo economico e sociale;
- proteggere il patrimonio naturale e culturale;
- rafforzare la solidarietà tra i Paesi rivieraschi del Mediterraneo; e
- contribuire al miglioramento della qualità della vita.
Le parti contraenti della convenzione si impegnano a:
- instaurare un sistema di cooperazione e attuare un programma integrato di monitoraggio e valutazione con informazioni e valutazioni per proteggere l’ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo e ridurre o eliminare l’inquinamento nel Mediterraneo al fine di raggiungere un buono stato ecologico*;
- istituire aree marine protette (note come MPA) e zone specialmente protette di rilevanza mediterranea (note come ASPIM);
- attuare la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (GIZC)*;
- eliminare le fonti di inquinamento a terra;
- eliminare le fonti di inquinamento a mare;
- redigere piani di emergenza;
- cooperare fra loro nel campo della scienza e della tecnologia;
- elaborare procedure adeguate per l’accertamento della responsabilità e la compensazione dei danni in caso di inquinamento derivante dalla violazione dei termini della convenzione.
È stata modificata nel 1995. Le modifiche principali riguardano:
- l’estensione del campo d’applicazione geografico della convenzione al litorale;
- l’applicazione del principio di precauzione;
- applicazione del principio «chi inquina paga»;
- la promozione degli studi d’impatto;
- la protezione e preservazione della diversità biologica;
- la lotta all’inquinamento dovuto a movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi;
- l’accesso all’informazione e la partecipazione del pubblico.
Vi sono sette protocolli allegati alla convenzione:
Protocollo scarichi
- Riguarda unicamente l’inquinamento della zona del Mare Mediterraneo causato da navi e aeromobili.
- Vieta lo scarico di alcuni tipi di rifiuti o di taluni materiali (alcuni composti tossici, mercurio, cadmio, plastica, petrolio grezzo, ecc.).
- Lo scarico di altri materiali o tipi di rifiuti (arsenico, piombo, rame, zinco, cromo, nichel, contenitori, rottami, alcuni tipi di pesticidi, ecc.) è soggetto al rilascio preventivo di un permesso da parte delle autorità nazionali competenti.
Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze
Integra le regole della Convenzione di Barcellona sulla cooperazione tra le parti in materia di prevenzione e, nei casi d’emergenza, di lotta contro l’inquinamento provocato dalle navi nel Mare Mediterraneo.
Esso intende inoltre promuovere l’elaborazione e l’applicazione delle normative internazionali adottate nel quadro dell’Organizzazione marittima internazionale.
Il protocollo prevede anche le misure operative che le parti devono adottare in caso di inquinamento provocato dalle navi (misure di valutazione, eliminazione/riduzione, informazione), nonché le misure d’emergenza da adottare a bordo delle navi,
nelle installazioni al largo della costa e nei porti (soprattutto la disponibilità e il rispetto dei piani d’emergenza).
Protocollo fonti di inquinamento terrestri
Riguarda l’inquinamento dovuto agli scarichi nei fiumi, emissari, canali o altri corsi d’acqua, o provocati da qualsiasi altra fonte o attività (compreso l’inquinamento dell’aria di origine terrestre) situata nel territorio degli Stati contraenti.
Elenca le sostanze il cui scarico è vietato e i fattori da prendere in considerazione per l’eliminazione dell’inquinamento dovuto a tali sostanze.
Enumera inoltre le sostanze il cui scarico è soggetto al rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti.
Prevede inoltre una cooperazione a livello di ricerca e informazione, nonché a livello di adozione di programmi, misure e norme adeguati, volti a ridurre o a eliminare le sostanze interessate.
Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica
Il protocollo riguarda:
- le zone specialmente protette del Mediterraneo e le zone specialmente protette d’interesse mediterraneo;
- la salvaguardia delle risorse naturali della regione mediterranea;
- la conservazione della diversità del patrimonio genetico; e
- la protezione di taluni siti naturali, creando un insieme di zone specialmente preservate.
Prevede che le parti elaborino orientamenti per la creazione e la gestione delle aree protette ed elenca alcune misure adeguate che le parti contraenti devono adottare, fra le quali:
- il divieto di scaricare rifiuti;
- la regolamentazione dell’introduzione di qualsiasi specie non autoctona o geneticamente modificata.
Esso introduce inoltre alcune misure, nazionali o concertate, che le parti devono adottare per proteggere e conservare le specie animali e vegetali in tutta l’area del Mare Mediterraneo.
Protocollo offshore
Riguarda una vasta gamma di attività di esplorazione e sfruttamento e affronta numerosi problemi tra i quali:
- i requisiti per il rilascio dei permessi;
- la rimozione degli impianti abbandonati o in disuso;
- l’uso e la rimozione di sostanze nocive;
- i requisiti per la determinazione delle responsabilità e dei risarcimenti; e
- il coordinamento con le altre parti contraenti della Convenzione di Barcellona a livello regionale.
Le parti sono tenute, individualmente o mediante cooperazione bilaterale o multilaterale, ad adottare tutte le idonee misure per evitare, ridurre, combattere e controllare, nella zona del protocollo, l’inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e sfruttamento.
Esse si impegnano altresì ad utilizzare le migliori tecniche disponibili più efficienti dal punto di visto ambientale ed economicamente appropriate.
Protocollo sui rifiuti pericolosi
Richiede alle parti di cooperare quando un’enorme quantità di petrolio e/o altre sostanze nocive nel Mar Mediterraneo, accidentale o cumulativa, rappresenta un pericolo grave e imminente per l’ambiente marino, il litorale o gli interessi economici, sanitari o ecologici di uno o più parti.
La cooperazione si concentra su:
- elaborazione di piani d’emergenza;
- promozione di misure per la lotta all’inquinamento marino da idrocarburi;
- monitoraggio e scambio di informazioni sullo stato del Mar Mediterraneo;
- diffusione di informazioni sull’organizzazione delle risorse; e
- nuovi metodi per prevenire e combattere l’inquinamento, sviluppando programmi di ricerca sull’argomento.
Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo
Punta a stabilire un quadro comune per la GIZC con un approccio basato sugli ecosistemi del Mediterraneo, è entrato in vigore il 24 marzo 2011.
La GIZC persegue sei obiettivi:
- lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività;
- la preservazione delle zone costiere;
- lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali;
- la preservazione degli ecosistemi e dei paesaggi del litorale;
- la prevenzione e la riduzione delle catastrofi naturali e del cambiamento climatico;
- il miglioramento della cooperazione.
L’UE è una parte contraente in tutti i protocolli di cui sopra, eccetto il Protocollo sui rifiuti pericolosi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
La convenzione di Barcellona è entrata in vigore il 15 aprile 1978.
Il protocollo sugli scarichi è entrato in vigore il 15 aprile 1978.
Il protocollo sulle fonti di inquinamento terrestri è entrato in vigore il 6 novembre 1983.
Il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica è entrato in vigore il 12 dicembre 1999.
Il protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze è entrato in vigore il 25 giugno 2004.
Il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere è entrato in vigore il 24 marzo 2011.
Il protocollo offshore è entrato in vigore il 29 marzo 2013.
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Tags: Ambiente Acque Biodiversita'