Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




DPCM 01 marzo 1991

ID 11814 | | Visite: 8681 | Legislazione RumorePermalink: https://www.certifico.com/id/11814

DPCM 01 marzo 1991   Inquinamento acustico

DPCM 01 marzo 1991 / Inquinamento acustico Rev. 2021

ID 11814 | 26.12.2022 / In allegato

DPCM 01 marzo 1991
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno.

(GU n.57 del 08-03-1991)
_______

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerata l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto;

Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1

1. [Abrogato dal DPCM 14/11/97]

2. [Sostituito dalla Legge n. 447/95DPCM 14/11/97 e dal DM 16/3/98]

3. [Abrogato dal DPCM 14/11/97]

4. Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì escluse le aree e le attività aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL.

Art. 2

1. [Sostituito dal DPCM 14/11/97]

2. [Sostituito dal DPCM 14/11/97]

3. [Sostituito dal DM 11/12/96]

Art. 3 [Sostituito dalla Legge n. 447/95, articolo 15]

Art. 4 [Abrogato con sentenza della Corte Costituzionale n. 517/91]

Art. 5 [Abrogato con sentenza della Corte Costituzionale n. 517/91]

Art. 6

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Zonizzazione Limite diurno Leq(A) Limite notturno Leq(A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (d.m. n. 1444/68) 65 55
Zona B (d.m. n. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Limite diurno Leq(A) Limite notturno Leq(A) Tutto il territorio nazionale 70 60 Zona A (d.m. n. 1444/68) 65 55 Zona B (d.m. n. 1444/68) 60 50 Zona esclusivamente industriale 70 70

2. [Sostituito dal DPCM 14/11/97]

3. [Sostituito dalla Legge n. 447/95, articolo 15]

Art. 7 [Sostituito dalla Legge n. 447/95DPCM 14/11/97 e dal DM 16/3/98]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (D.P.C.M. 1 marzo 1991 Consolidato 2021.pdf)D.P.C.M. 1 marzo 1991 Consolidato 2021
 
IT68 kB1057
Scarica questo file (DPCM 01 marzo 1991.pdf)DPCM 01 marzo 1991
 
IT397 kB726

Tags: Ambiente Rumore ambientale

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Direttiva 2005 35 CE
Mar 27, 2024 54

Direttiva 2005/35/CE

Direttiva 2005/35/CE ID 21590 | 27.03.2024 Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni GU L 255/11 del 30.9.2005 .... Testo consolidato 16.11.2009 Modificato da:… Leggi tutto
Direttiva 2009 123 CE
Mar 27, 2024 46

Direttiva 2009/123/CE

Direttiva 2009/123/CE ID 21589 | 27.03.2024 Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni GU L 280/52 del 27.10.2009 Leggi tutto
Mar 27, 2024 69

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024

Rettifica decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 - 27.03.2024 ID 21584 | 27.03.2024 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del… Leggi tutto
Mar 25, 2024 75

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 ID 21569 | 25.03.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/917 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/92 per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione per i rifiuti accidentalmente pescati GU L 2024/917… Leggi tutto
Decreto 5 marzo 2024   Immersione subaquea a carattere scientifico e protezione ambiente marino
Mar 20, 2024 83

Decreto 5 marzo 2024

Decreto 5 marzo 2024 / Immersione subaquea a carattere scientifico e protezione ambiente marino ID 21543 | 20.03.2024 Decreto 5 marzo 2024 Linee guida operative cui si conformano le attivita' tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea… Leggi tutto
Direttiva PdCM 8 luglio 2014   Indirizzi protezione civile grandi dighe
Mar 17, 2024 90

Direttiva 8 luglio 2014

Direttiva PdCM 8 luglio 2014 / Indirizzi protezione civile grandi dighe ID 21526 | 17.03.2024 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 Indirizzi operativi inerenti all’attività di protezione civile nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. [GU n. 256 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente