Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) / Note

ID 18314 | | Visite: 8037 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/18314

Direttiva quadro sui rifiuti  Direttiva 2008 98 CE    Note

Direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) / Note

ID 18314 | Update 08.12.2022 / Download Note

La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce i concetti e le definizioni di base relativi alla gestione dei rifiuti, comprese le definizioni di rifiuti, riciclaggio e recupero.

La prevenzione dei rifiuti è l'opzione preferita e l'invio dei rifiuti in discarica dovrebbe essere l'ultima risorsa.

La direttiva quadro sui rifiuti stabilisce alcuni principi di base per la gestione dei rifiuti. Richiede che i rifiuti siano gestiti:

- senza mettere in pericolo la salute umana e danneggiare l'ambiente
- senza rischi per acqua, aria, suolo, piante o animali
- senza causare fastidio attraverso rumori o odori
- e senza pregiudicare il paesaggio o i luoghi di particolare interesse

Spiega quando i rifiuti cessano di essere rifiuti e diventano materia prima seconda e come distinguere tra rifiuti e sottoprodotti. La direttiva introduce anche il "principio chi inquina paga" e la "responsabilità estesa del produttore".

Il fondamento della gestione dei rifiuti dell'UE è la "gerarchia dei rifiuti" in cinque fasi, stabilita nella direttiva quadro sui rifiuti. Stabilisce un ordine di preferenza per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.

Per rispettare gli obiettivi della presente direttiva, i paesi dell'UE adottano le misure necessarie per raggiungere i seguenti obiettivi:

- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali di scarto (quali carta, metallo, plastica e vetro) provenienti dai nuclei domestici sarà aumentata a un minimo del 50% complessivo in peso
- entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di altri materiali, comprese le operazioni di riempimento utilizzando rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi saranno aumentati a un minimo del 70 % in peso
- entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani sarà aumentata a un minimo del 55 %, 60 % e 65 % in peso rispettivamente entro il 2025, 2030 e 2035

Le regole e le modalità di calcolo per la verifica del rispetto di tali obiettivi si trovano nella decisione 2011/753/UE della Commissione. Norme aggiuntive per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti in conformità alla direttiva quadro sui rifiuti modificata sono contenute nella decisione (UE) 2019/1004 della Commissione.

La Commissione fornisce orientamenti sulla raccolta di dati sui rifiuti urbani, che possono essere trovati qui.

Rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi presentano un rischio maggiore per l'ambiente e la salute umana rispetto ai rifiuti non pericolosi e richiedono pertanto un regime di controllo più rigoroso.

La direttiva quadro sui rifiuti prevede ulteriori obblighi in materia di etichettatura, registrazione, monitoraggio e controllo dalla "culla alla tomba", in altre parole dalla produzione dei rifiuti allo smaltimento o recupero finale. Vieta inoltre la miscelazione di rifiuti pericolosi con altre categorie di rifiuti pericolosi e con rifiuti non pericolosi.

La classificazione in rifiuti pericolosi e non pericolosi si basa sul sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Ciò garantisce che principi simili vengano applicati durante l'intero ciclo di vita dei materiali.

Per maggiori informazioni sulla classificazione di tutte le tipologie di rifiuti (compresi quelli pericolosi), consultare l' Elenco Europeo dei Rifiuti.

Leggi le linee guida sulla raccolta differenziata dei rifiuti domestici pericolosi.

Sottoprodotti

La direttiva quadro sui rifiuti definisce i sottoprodotti come una sostanza o un oggetto, risultante da un processo di produzione, il cui scopo principale non è la produzione di tale articolo. I sottoprodotti possono provenire da un'ampia gamma di settori di attività e possono avere impatti ambientali molto diversi. È importante classificare correttamente i sottoprodotti per evitare danni ambientali o costi inutili per le imprese.

Criteri di fine rifiuto

I criteri di fine rifiuto specificano quando determinati rifiuti cessano di essere tali e diventano un prodotto o una materia prima secondaria.

A norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva quadro sui rifiuti, alcuni rifiuti specificati cessano di essere considerati rifiuti quando sono stati sottoposti a un'operazione di recupero (compreso il riciclaggio) e soddisfano criteri specifici, in particolare quando:

- la sostanza o l'oggetto è comunemente usato per scopi specifici
- esiste un mercato o una domanda esistente per la sostanza o l'oggetto
- l'uso è lecito (la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e soddisfa la legislazione e gli standard esistenti applicabili ai prodotti)
- l'uso non comporterà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana

Questo criterio per materiali specifici è stabilito dalla Commissione attraverso la procedura di "comitatologia". È stato introdotto un mandato per stabilire criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per fornire un elevato livello di protezione ambientale e un vantaggio ambientale ed economico. Mirano a incoraggiare ulteriormente il riciclaggio nell'UE creando certezza del diritto e parità di condizioni, nonché eliminando inutili oneri amministrativi.

Come vengono sviluppati i criteri di cessazione dei rifiuti?

Una metodologia per sviluppare i criteri è stata pubblicata dal Centro comune di ricerca.

La Commissione sta preparando una serie di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i flussi di rifiuti prioritari. Questi criteri sono stati stabiliti per:

- rottami di ferro, acciaio e alluminio (cfr. regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio)
- rottami di vetro (cfr . regolamento (UE) n. 1179/2012 della Commissione)
- rottami di rame (cfr . regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione)

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva quadro rifiuti (Direttiva 2008 98 CE) -  Note Rev. 00 2022.pdf)Direttiva quadro rifiuti (Direttiva 2008 98 CE) - Note
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
IT248 kB651

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Giu 19, 2025 75

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 18, 2025 127

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 121

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 123

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto
Giu 18, 2025 117

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 / Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ID 24131 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2024
Giu 16, 2025 230

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024 ID 24114 | 16.06.2025 / In allegato Durante il 2024 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 514 km2 (quasi la metà della superficie del comune di Roma Capitale). Di questi, il 20% (circa 103 km2 -… Leggi tutto
Decreto 27 maggio 2025 Elenco alberi monumentali d Italia
Giu 06, 2025 594

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Elenco alberi monumentali d'Italia ID 24085 | 04.06.2025 Decreto 27 maggio 2025 Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.129 del 06.06.2025) [box-info]Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco,… Leggi tutto
Towards a Monitoring Evaluation framework for international environmental cooperation
Giu 05, 2025 620

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation ID 24077 | 05.06.2025 Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation: the Italian Ministry of Environment and Energy Security as a case-study La presente pubblicazione è… Leggi tutto

Più letti Ambiente