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Protocollo di Oslo

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protocollo di Oslo

Protocollo di Oslo

Protocollo della Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo all'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo

GU L 326/35 del 3.12.1998

...

Articolo 2 Obblighi fondamentali

1. Le parti controllano e riducono le loro emissioni di zolfo per proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dagli effetti dannosi, in particolare dagli effetti dell'acidificazione, e per garantire per quanto possibile e senza che ciò comporti costi eccessivi, che la deposizione di composti ossidati di zolfo non superi nel lungo periodo i carichi critici per lo zolfo indicati all'allegato I come deposizioni critiche di zolfo in base alle conoscenze scientifiche attuali.

2. In un primo tempo, le parti devono quanto meno ridurre le loro emissioni annue di zolfo e mantenerle nei limiti del calendario e dei livelli indicati all'allegato II.

3. Inoltre, ciascuna parte:

a) la cui superficie totale sia superiore a 2 milioni di chilometri quadrati;

b) che si sia impegnata, ai sensi del paragrafo 2, a rispettare un limite massimo di emissioni nazionali di zolfo che non superi le sue emissioni del 1990 o, se inferiore, i propri obblighi in base al protocollo di Helsinki relativo alla riduzione di almeno il 30 % delle emissioni di zolfo o dei loro flussi attraverso le frontiere, indicati all'allegato II;

c) le cui emissioni annuali di zolfo che contribuiscono all'acidificazione in zone soggette alla giurisdizione di una o più altre parti provengano unicamente dall'interno di zone soggette alla sua giurisdizione indicate all'allegato III come zone di gestione degli ossidi di zolfo (SOMA), e che abbia presentato una documentazione al riguardo; e

d) che, al momento della sottoscrizione o dell'adesione al presente protocollo, abbia manifestato l'intenzione di avvalersi del presente paragrafo,

deve quanto meno ridurre le proprie emissioni annue di zolfo nella zona indicata e mantenerle nei limiti del calendario e dei livelli indicati all'allegato II.

4. Relativamente alle fonti nuove e a quelle esistenti, le parti adottano inoltre le misure che siano le più efficaci per la riduzione delle emissioni di zolfo e le più adeguate alla loro specifica situazione e che comprendono, in particolare:

- misure intese ad incrementare l'efficienza energetica;

- misure intese ad incrementare l'uso dell'energia rinnovabile;

- misure intese a ridurre il tenore di zolfo di determinati combustibili e ad incoraggiare l'impiego di combustibili a basso tenore di zolfo, compreso l'impiego combinato di combustibile ad alto tenore di zolfo con combustibile a basso tenore di zolfo o che non contenga zolfo;

- misure che consentano l'applicazione delle migliori tecnologie di controllo e che non implichino costi eccessivi;

facendo riferimento agli orientamenti contenuti nell'allegato IV.

5. Ciascuna delle parti, ad eccezione di quelle che hanno aderito all'Accordo sulla qualità dell'aria stipulato dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1991, sono quanto meno tenute:

a) ad applicare valori limite di emissione rigorosi almeno quanto quelli indicati all'allegato V a tutte le grandi fonti fisse di combustione nuove;

b) ad applicare, al più tardi entro il 1° luglio 2004, per quanto possibile e senza che ciò comporti costi eccessivi, valori limite di emissione, rigorosi almeno quanto quelli indicati all'allegato V, a tutte le grandi fonti fisse di combustione esistenti la cui potenza termica sia superiore a 500 MWth, tenendo conto della durata utile residua dell'impianto calcolata a partire dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, oppure ad applicare limiti all'emissione equivalenti o altre disposizioni adeguate, a condizione che essi consentano di raggiungere i limiti massimi di emissione di zolfo precisati all'allegato II e, in seguito, di avvicinarsi ulteriormente ai carichi critici indicati all'allegato I, nonché ad applicare, al più tardi entro il 1° luglio 2004, valori limite di emissione o limiti all'emissione a tutte le grandi fonti fisse di combustione esistenti di potenza termica tra 50 e 500 MWth, facendo riferimento agli orientamenti contenuti nell'allegato V;

c) ad applicare, entro due anni dalla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, norme nazionali relative al tenore di zolfo del gasolio rigorose almeno quanto quelle indicate all'allegato V. Nei casi in cui l'approvvigionamento di gasolio non possa essere altrimenti garantito, uno Stato ha la possibilità di prolungare fino a dieci anni il termine previsto nel presente comma. In tal caso dovrà manifestare la propria intenzione di prolungare il termine con una dichiarazione che dovrà essere depositata insieme con lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione.

6. Le parti possono inoltre utilizzare strumenti economici per incoraggiare l'adozione di metodi basati sul migliore rapporto costo/efficacia per la riduzione delle emissioni di zolfo.

7. In occasione di una della sessioni dell'Organo esecutivo e conformemente alle regole e condizioni che l'Organo esecutivo elaborerà ed adotterà, le parti del presente protocollo possono stabilire se due o più parti possano ottemperare congiuntamente agli obblighi previsti nell'allegato II. Tali regole e condizioni devono garantire l'adempimento degli obblighi indicati nel paragrafo 2 e contemporaneamente promuovere la realizzazione degli obiettivi ambientali precisati nel paragrafo 1.

8. In base ai risultati della prima revisione dall'articolo 8 ed entro un anno da tale revisione, le parti intraprendono negoziati per stabilire nuovi obblighi intesi a ridurre le emissioni.

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