DPR 15 ottobre 2020 n. 186
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DPR 15 ottobre 2020 n. 186 | Agenzia ItaliaMeteo
Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.
(GU n.15 del 20.01.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2021
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Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito «Agenzia», per svolgere in modo unitario, a livello nazionale, i compiti affidati dalla legge, le misure di coordinamento della gestione delle attività in materia di meteorologia e climatologia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse finalizzate allo scopo, ovvero la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario, anche attraverso la definizione da parte dell’Agenzia di standard di qualità uniformi ottimali per le reti osservative.
Art. 2. Coordinamento dell’attività di meteorologia e climatologia
1. L’Agenzia coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell’ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, in particolare nell’ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché per l’attuazione del piano sull’agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. L’Agenzia, per le attività di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario, definendo anche le modalità di finanziamento, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un’attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico. Tali enti, di seguito «enti meteo», sono individuati, in sede di prima applicazione, nell’Allegato 1 al presente regolamento.
3. Ulteriori enti meteo rispetto a quelli di cui all’Allegato 1 possono essere individuati dall’Agenzia, previo parere del Comitato d’indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito «Comitato di indirizzo», con provvedimento del direttore. Gli enti meteo così individuati dall’Agenzia devono possedere i requisiti previsti dal comma 2, con particolare riferimento allo svolgimento dell’attività di interesse pubblico di erogazione di prodotti o servizi di climatologia e meteorologia, senza fine di lucro.
4. Nell’ambito delle attività di coordinamento di cui all’articolo 14 l’Agenzia:
a) svolge in maniera unitaria i compiti di cui all’articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, così assolvendo alle funzioni di Servizio meteorologico nazionale previste dall’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), al fine di aumentare la competitività e l’efficienza del sistema meteorologico;
b) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza, di acquisizione temporale e di risoluzione spaziale;
c) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine ( European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF ) e dalle organizzazioni e programmi internazionali di telerilevamento attraverso satelliti meteorologici ( EUMETSAT, ESA, Copernicus );
d) ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;
e) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2, le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonché l’utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati.
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