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Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 UNMIG

ID 15618 | | Visite: 1969 | Legislazione suoloPermalink: https://www.certifico.com/id/15618

Nulla osta dell’Autorità mineraria ai sensi dell’articolo 120 del T.U. n. 1775/1933. Semplificazioni delle procedure.

L’art. 120 del T.U. n. 1775/1933 prescrive che "le condutture elettriche che debbono attraversare ... miniere ... non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate".
Nella fattispecie di competenza di questa Direzione generale si fa riferimento alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nell’ambito delle relative concessioni di coltivazione ed allo stoccaggio di gas naturale nell’ambito delle concessioni di stoccaggio.
Nel merito, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 28/2011, art. 12, co. 3, che prevede per le linee elettriche collegate ad impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la possibilità di sostituzione del nulla osta minerario con una dichiarazione di non interferenza ed in attesa dell’emanazione del relativo decreto ministeriale, al fine di garantire comunque la regolarità dell’azione amministrativa, con riferimento alla generalità delle fattispecie di linee elettriche si riportano nel seguito le pertinenti direttive della scrivente Direzione generale, che avranno valore a partire dal 1° luglio 2012.

In considerazione della disponibilità dei dati informativi riguardanti i titoli minerari conferiti per la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi, pubblicati attraverso il sito internet della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche UNMIG, tenuto conto delle recenti normative sulla semplificazione e sulla dematerializzazione dei processi nella Pubblica Amministrazione, in aderenza ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto del principio di economicità, le verifiche di potenziale interferenza tra opere minerarie e linee elettriche sono effettuate preliminarmente dal proponente.

Il proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifica la sussistenza di interferenze con le aree delle concessioni vigenti utilizzando i dati disponibili nel sito UNMIG, al dove sono indicate le concessioni di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (con esclusione di quelle relative alle Regioni autonome, per le quali occorre fare riferimento agli uffici competenti delle Regioni stesse); nel caso non vengano rilevate interferenze con aree coperte dai titoli minerari suddetti, la dichiarazione del progettista di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell’amministrazione mineraria prevista dall’articolo 120 del T.U. n. 1775/1933.

In caso vengano rilevate interferenze del progetto con aree interessate dai sopra citati titoli minerari, il proponente verifica, con specifico sopralluogo, che le aree di proprio interesse risultino prive di impianti minerari; in caso di esito positivo, il proponente presenta alla competente Sezione UNMIG, indicata in indirizzo, una dichiarazione sulla attuale insussistenza di interferenze con le attività minerarie, assumendo l’impegno di modificare l’ubicazione dei propri impianti, sulla base delle indicazioni della competente Sezione UNMIG, qualora all’atto dell’avvio dei lavori di realizzazione delle linee elettriche risultino in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi, ecc.), al fine di rispettare le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle “Norme di polizia delle miniere e delle cave”.

In entrambi i summenzionati casi, il proponente potrà quindi dichiarare nella richiesta all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione finale “di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito di UNMIG alla data del ##/##/#### e di non aver rilevato alcuna interferenza”.

Nel caso di interferenza resta ferma l’applicazione dell’art. 120 del T.U. n. 1775/1933 con l’interessamento della competente Sezione UNMIG, al fine di ottenere lo specifico parere del caso, affinché vengano rispettate le distanze previste dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle norme di Polizia mineraria.

Roma 11 giugno 2012

Il Direttore generale: TERLIZZESE

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