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Decisione (UE) 2024/3179

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Decisione UE 2024 3179

Decisione (UE) 2024/3179 / Proroga periodi di validità Ecolabel carta grafica / lubrificanti / strutture ricettive

ID 23163 | 20.12.2024

Decisione (UE) 2024/3179 della Commissione, del 19 dicembre 2024, che modifica le decisioni (UE) 2017/175(UE) 2018/1702(UE) 2019/70 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica [notificata con il numero C(2024) 8921]

GU L 2024/3179 del 20.12.2024

_____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
(2) Con decisione (UE) 2017/175 della Commissione sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «strutture ricettive». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 30 giugno 2025.
(3) Con decisione (UE) 2018/1702 della Commissione sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «lubrificanti». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 31 dicembre 2024.
(4) Con decisione (UE) 2019/70 della Commissione sono stati stabiliti i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai gruppi di prodotti «carta grafica» e «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 31 dicembre 2024.
(5) In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, insieme al comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato e confermato la pertinenza dei criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE ai gruppi di prodotti summenzionati, mettendo in atto soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare la diffusione del marchio Ecolabel UE.
(6) Dalle considerazioni di cui sopra è emerso che, per i gruppi di prodotti «lubrificanti», «carta grafica», «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta», i criteri sono stati considerati ancora aggiornati e probabilmente rimarranno tali nel prossimo futuro. Di conseguenza la revisione dei suddetti criteri dovrebbe essere rinviata, consentendo l’integrazione della legislazione settoriale in evoluzione e garantendo l’allineamento e la coerenza con altre politiche dell’UE vigenti in materia di prodotti. Per il gruppo di prodotti «strutture ricettive» sarà necessaria una revisione al fine di aggiornare i criteri e garantire la coerenza con le prossime iniziative dell’UE in materia di turismo sostenibile. Fino ad allora i criteri dovrebbero rimanere validi.
(7) Per agevolare il coordinamento, da parte della Commissione, del processo di revisione parallelamente alle prossime iniziative legislative nonché per consolidare gli sforzi ove possibile, è opportuno prorogare la validità dei criteri per il marchio Ecolabel UE di cui alle decisioni (UE) 2017/175(UE) 2018/1702 e (UE) 2019/70.
(8) Per concedere ai titolari delle licenze tempo sufficiente per completare i processi di revisione e garantire loro la continuità del mercato tra la versione attuale e quella riveduta dei criteri, il periodo di validità dei criteri attuali e dei relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2027 per il gruppo di prodotti «strutture ricettive» e fino al 31 dicembre 2028 per i gruppi di prodotti «lubrificanti», «carta grafica», «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta».
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni (UE) 2017/175(UE) 2018/1702 e (UE) 2019/70.
(10) Le misure stabilite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Modifica della decisione (UE) 2017/175

L’articolo 6 della decisione (UE) 2017/175 è sostituito dal seguente:
« Articolo 6 I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “strutture ricettive” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.».

Articolo 2 Modifica della decisione (UE) 2018/1702
L’articolo 4 della decisione (UE) 2018/1702 è sostituito dal seguente:
« Articolo 4 I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti “lubrificanti” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.».

Articolo 3 Modifica della decisione (UE) 2019/70
L’articolo 5 della decisione (UE) 2019/70 è sostituito dal seguente:
« Articolo 5 I criteri per il marchio Ecolabel UE dei gruppi di prodotti “carta grafica” e “tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti sono validi fino al 31 dicembre 2028.».

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