Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione (UE) 2018/1702

ID 7213 | | Visite: 3853 | EcolabelPermalink: https://www.certifico.com/id/7213

Ecolabel lubrificanti

Decisione (UE) 2018/1702 | Ecolabel lubrificanti

ID 7213 | 13.11.2018

Decisione (UE) 2018/1702  della Commissione dell'8 novembre 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti

(GU L 285 del 13.11.2018)

[notificata con il numero C(2018) 7125]

Articolo 1

Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:

a) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;
b) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;
c) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un lubrificante rientra nel gruppo di prodotti «lubrificanti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica enunciati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri per il gruppo di prodotti «lubrificanti» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 5

Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «lubrificanti» è attribuito il numero di codice «027».

Articolo 6

La decisione 2011/381/UE è abrogata.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE.
2. Le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri fissati nella decisione 2011/381/UE o sui criteri di cui alla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se l'Ecolabel UE è assegnato in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.

...

ALLEGATO
QUADRO DI RIFERIMENTO
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO UE DI QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)
Criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai lubrificanti
CRITERI
1. Sostanze escluse o limitate
2. Requisiti aggiuntivi in materia di tossicità acquatica
3. Biodegradabilità e potenziale di bioaccumulazione
4. Requisiti in materia di ingredienti rinnovabili
5. Requisiti in materia di imballaggi/contenitori
6. Prestazione tecnica minima
7. Informazioni al consumatore in merito all'uso e allo smaltimento
8. Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE

______

 GU L 285/82 del 13.11.2018

Correlati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione UE 2018 1702.pdf)Decisione (UE) 2018/1702
Ecolabel lubrificanti
IT462 kB775

Tags: Ambiente Ecolabel

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Regolamento di esecuzione  UE  2024 3084
Dic 06, 2024 130

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 ID 23068 | 06.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 della Commissione, del 4 dicembre 2024, sul funzionamento del sistema di informazione in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a… Leggi tutto

Più letti Ambiente