Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333
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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 Regolamento "Ozono" (OSD)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2333 della Commissione del 13 dicembre 2017 che determina le restrizioni quantitative e attribuisce le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2018
Articolo 1 Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell'Unione europea nel 2018 a partire da fonti esterne sono le seguenti:
Sostanze controllate |
Quantità [in kg ODP (potenziale di riduzione dell'ozono)] |
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati)
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2 616 350,00
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Gruppo III (halon)
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18 566 550,00
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Gruppo IV (tetracloruro di carbonio)
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22 330 561,00
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Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano)
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1 700 000,00
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Gruppo VI (bromuro di metile)
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480 720,00
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Gruppo VII (idrobromofluorocarburi)
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4 630,35
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Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi)
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5 635 808,00
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Gruppo IX (bromoclorometano)
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324 024,00 |
Articolo 2 Attribuzione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato I, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
2. Le quote di halon sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato II, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
4. Le quote di 1,1,1-tricoloroetano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato IV, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
5. Le quote di bromuro di metile sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
8. Le quote di bromoclorometano sono attribuite per i fini e alle imprese indicati nell'allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.
9. Le quote attribuite a ciascuna impresa figurano nell'allegato IX.
Articolo 3 Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
Le quote per l'importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2018 sono attribuite alle imprese di cui all'allegato X.
Sono indicate nell'allegato XI le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2018, e che sono attribuite alle suddette imprese.
Articolo 4 Periodo di validità
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.
Articolo 5 Destinatari
[...]
GUUE L 333/47 del 15.12.2017
Applicazione: 01.01.2018
Normativa correlata: