Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119
Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernent...
della Commissione del 13 novembre 2017 che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione
Articolo 1 Conferma delle condizioni di approvazione
Sono confermate le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui all'allegato, parte B, riga 18, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Articolo 2 Modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
La voce «8-idrossichinolina» è inserita tra la voce «1-metilciclopropene» e la voce «aclonifen».
Articolo 3 Applicazione differita dell'articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, quale modificato dall'articolo 2, si applica ai fini dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 solo alle domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti 8-idrossichinolina presentate dopo il 4 aprile 2018.
Articolo 4 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
GUUE L 295/40 del 14.11.2017
Entrata in vigore: 04.12.2017
Normativa correlata:
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