D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 30
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D.Lgs. 13 marzo 2013 n. 30 / Consolidato 2022
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
(GU n.79 del 04-04-2013)
a decorrere dal 25/06/2020 e' abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. Il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 9 giugno 2020 n. 47.
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Art. 1 Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, del regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, (di seguito direttiva 2003/87/CE).
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Art. 9 Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia
1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) la quantita' totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 7, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea prevista all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della
direttiva 2003/87/CE;
b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantita' totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I.
2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno con deliberazione adottata ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione
all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 28.
3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo e dell'articolo 8, ove applicabile. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 28.
4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometro' di cui alla deliberazione n. 24/2011, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 7, comma 1.
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segue in allegato
Atti di aggiornamento:
12/09/2014
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12/09/2014, n.212), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262)
22/07/2015
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111 (in G.U. 22/07/2015, n.168)
30/12/2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302)
18/01/2016
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18/01/2016, n.13)
04/09/2019
DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 04/09/2019, n.207)
02/11/2019
LEGGE 2 novembre 2019, n. 128 (in G.U. 02/11/2019, n.257) conversione, con modificazioni, del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 04/09/2019, n. 207).
30/12/2019
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n.304)
10/06/2020
DECRETO LEGISLATIVO 9 giugno 2020, n. 47 (in G.U. 10/06/2020, n.146)
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