Decisione (UE) 2019/2119
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Convenzione Minamata | Soglie per i rifiuti di mercurio
Decisione (UE) 2019/2119 del Consiglio del 21 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio riguardo all’adozione di una decisione che stabilisce soglie per i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione
GU L 320/117 dell'11.12.2019
Entrata in vigore: 11.12.2019
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Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
(1) La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.
(2) In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno adottata dalla conferenza delle parti della convenzione alla prima riunione, le parti devono compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.
(3) Nel corso della terza riunione della conferenza delle parti della convenzione, che si terrà il 25-29 novembre 2019 (COP 3), è prevista l’adozione di una decisione («proposta di decisione») sulle soglie per i rifiuti di mercurio, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, che definirebbero di conseguenza l’ambito di applicazione dell’articolo 11 (rifiuti di mercurio) della convenzione. I rifiuti di mercurio che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione devono essere soggetti a una gestione ecologicamente corretta in virtù dell’articolo 11, paragrafo 3, della convenzione. Qualsiasi soglia fissata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione, anche per i rifiuti contaminati da mercurio o da composti di mercurio, dovrebbe pertanto essere stabilita a un livello tale da garantire che tutti i rifiuti di quel tipo che presentino rischi per la salute umana o per l’ambiente siano soggetti a una gestione ecologicamente corretta.
(4) È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di COP 3, in quanto la proposta di decisione, se adottata, avrà effetti giuridici perché le parti della convenzione dovranno adottare misure per attuarla a livello nazionale o regionale o a entrambi i livelli.
(5) L’Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione relative ai rifiuti e al lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-2/2 adottata dalla conferenza delle parti della convenzione nella sua seconda riunione, che ha portato alla proposta di decisione.
(6) L’acquis dell’Unione impone già che tutti i rifiuti di mercurio di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione siano gestiti senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, indipendentemente dal loro
contenuto di mercurio.
(7) È opportuno che l’Unione sostenga solo l’adozione di una decisione in sede di COP 3 che sia coerente con l’acquis dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, alla terza riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio (COP 3) è a favore dell’adozione di una decisione sulle soglie per i rifiuti di mercurio che sia coerente con l’acquis dell’Unione.
Articolo 2
Alla luce degli sviluppi alla COP 3, durante le riunioni di coordinamento in loco i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono affinare la posizione di cui all’articolo 1, se e per quanto coerente con l’acquis dell’Unione, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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Collegati:
Decisione (UE) 2017/939
Regolamento (UE) 2017/852
L'UE ratifica la convenzione di Minamata sul mercurio
MINAMATA CONVENTION ON MERCURY: TEXT AND ANNEX
Tags: Ambiente Convenzione Minamata