Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2022/691

ID 16528 | | Visite: 2733 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/16528

Decisione di esecuzione UE 2022 691

Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 / Elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi 

Decisione di esecuzione (UE) 2022/691 della Commissione del 28 aprile 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 128/84 del 2.5.2022)

Entrata in vigore: 22.05.2022
________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE, in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (l’«elenco europeo»), pubblicato a norma dell’articolo 16 di tale regolamento.
(2) L’elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione.
(3) I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che DECOM Amsterdam B.V., un impianto di riciclaggio delle navi situato nel loro territorio, è stato autorizzato dall’autorità competente conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l’impianto sia incluso nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere l’impianto in questione.
(4) L’autorizzazione di Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Portogallo, è scaduta il 31 dicembre 2021 e la Commissione è stata informata dal Portogallo che il processo di rinnovo dell’autorizzazione è ancora in corso. Di conseguenza attualmente l’impianto non soddisfa il requisito di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da eliminare l’impianto in questione.
(5) L’autorizzazione di Grand Port Maritime de Bordeaux e di GARDET & DE BEZENAC Recycling, due impianti di riciclaggio delle navi situati in Francia, è scaduta rispettivamente il 21 ottobre 2021 e il 30 dicembre 2021. La Commissione è stata informata dalla Francia che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell’inclusione degli impianti nell’elenco europeo.
(6) A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto due richieste per l’inclusione nell’elenco europeo di Dales Marine Services Ltd e Kishorn Port Ltd, due impianti di riciclaggio delle navi situati in parti del Regno Unito diverse dall’Irlanda del Nord. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all’articolo 15 del regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inclusi nell’elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.
(7) La Spagna ha informato la Commissione di modifiche relative ai recapiti e al metodo di riciclaggio applicato presso un impianto, DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA), situato nel suo territorio. Ha inoltre informato la Commissione delle modifiche relative al processo di approvazione dei piani di riciclaggio delle navi in Spagna. È pertanto opportuno aggiornare l’elenco europeo in modo da riflettere le modifiche in questione.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall’allegato della presente decisione.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione UE 2022_691.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2022/691
 
IT680 kB340

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Giu 19, 2025 38

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 ID 24140 | 19.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1192 della Commissione, del 18 giugno 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda determinati aspetti della verifica dei dati e dell’accreditamento dei… Leggi tutto
Giu 18, 2025 93

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 90

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 93

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto
Giu 18, 2025 84

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 / Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ID 24131 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2024
Giu 16, 2025 201

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024 ID 24114 | 16.06.2025 / In allegato Durante il 2024 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 514 km2 (quasi la metà della superficie del comune di Roma Capitale). Di questi, il 20% (circa 103 km2 -… Leggi tutto
Decreto 27 maggio 2025 Elenco alberi monumentali d Italia
Giu 06, 2025 574

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Elenco alberi monumentali d'Italia ID 24085 | 04.06.2025 Decreto 27 maggio 2025 Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.129 del 06.06.2025) [box-info]Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco,… Leggi tutto
Towards a Monitoring Evaluation framework for international environmental cooperation
Giu 05, 2025 600

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation ID 24077 | 05.06.2025 Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation: the Italian Ministry of Environment and Energy Security as a case-study La presente pubblicazione è… Leggi tutto

Più letti Ambiente