Incentivi energie rinnovabili non fotovoltaiche: Decreto 23 Giugno 2016
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Decreto 23 giugno 2016 / Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico
Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.
In Gazzetta il Decreto 23 Giugno 2016.
Art. 1. Finalità
Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l’efficacia, l’effi cienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia energetica nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).
Art. 3. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica.
2. Fermo restando il comma 5, l’accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:
a) il 1° dicembre 2016, ovvero, per gli impianti di cui all’art. 4, comma 3, il 1° dicembre 2017;
b) la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l’anno, calcolato secondo le modalità di cui all’art. 27, comma 2.
3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b), viene comunicata con delibera dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal GSE.
4. Il decreto ministeriale 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro
svolte ai sensi del medesimo decreto e agli impianti che accedono direttamente ai meccanismi d’incentivazione, entrati in esercizio nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che presentino domanda di accesso agli incentivi nei termini di cui all’art. 21 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.
Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresì agli impianti di cui all’art. 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto.
5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12, 17.
Art. 4 c. 3
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3. Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:
a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW che rientrano in una delle seguenti casistiche:
i. realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
iv. che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all’art. 8 comma 4, lettere a) e b) , di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c);
g) gli impianti solari termodinamici di potenza fino a 100 kW.
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Segue in allegato
GU n.150 29.06.2016
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