Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Procedure D.M. 23 giugno 2016

ID 17193 | | Visite: 3661 | Impianti fotovoltaiciPermalink: https://www.certifico.com/id/17193

Procedure art  30 DM 23 giugno 2016   Interventi di manutenzione e ammodernamento FTV

Impianti fotovoltaici in esercizio Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico / Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016

ID 17193 | Ed. 2017

Il documento, pubblicato in attuazione delle previsioni dell’art. 30 del DM 23 giugno 2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, fornisce agli Operatori di Settore e ai Soggetti Responsabili indicazioni in merito ai princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico1 da effettuarsi su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, nonché sulle strutture edilizie ospitanti nel caso di impianti integrati o semplicemente installati su tali strutture. Un impianto fotovoltaico, durante il periodo di incentivazione e fino alla fine della sua vita utile, può essere oggetto di specifici e idonei interventi di manutenzione che consentano di mantenerlo in efficienza a fronte del naturale prevedibile degrado dei componenti che lo costituiscono. Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ordinarie (2) e straordinarie (3), atte a conservare o ripristinare la funzionalità e l'efficienza di un impianto ove:

- per funzionalità si intende l’idoneità a fornire le prestazioni previste nel progetto di realizzazione,
- per efficienza si intende l’idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti dell'affidabilità, dell’economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

Inoltre, può presentarsi la necessità di dover realizzare interventi di ammodernamento tecnologico dell’impianto fotovoltaico, per rimediare a un evidente quanto intempestivo degrado dei componenti attivi che ne limitano prematuramente la producibilità energetica oppure a scelte progettuali inadeguate, per conseguire il ripristino del rendimento teorico atteso. Infine, nel caso di impianti integrati o semplicemente installati su edifici o altre strutture edilizie, può presentarsi l’esigenza di intervenire su questi per ripristinarne o ottimizzarne le prestazioni e i benefici economici a cui sono finalizzati.

Le presenti procedure, redatte con lo spirito di ridurre e semplificare sin dove possibile gli adempimenti a carico degli Operatori verso il GSE, intendono agevolare il perseguimento e il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale nonché la massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, promuovendo la diffusione di “buone pratiche” da adottare nella realizzazione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico sugli impianti fotovoltaici incentivati.

(1) Per esempio, la sostituzione di un inverter che non rispetta le prescrizioni dell’Allegato A70 con un altro che garantisce quelle prestazioni è un intervento di adeguamento che può essere ricompreso nella categoria generale di ammodernamento tecnologico. Di fatto, la sostituzione del componente ha comportato l’ammodernamento tecnologico dell’impianto.

(2) La manutenzione ordinaria comprende tutte le operazioni finalizzate al mantenimento delle prestazioni energetiche previste in fase di progettazione e di messa in servizio dell’impianto nonché a far fronte a eventi accidentali, senza tuttavia modificare la struttura essenziale dell’impianto stesso. Fonte: RSE, Fotovoltaico: Power to the People?, edizioni Alkes, http://www.rseweb.it/applications/webwork/site_rse/local/doc-rse/RSE_Fotovoltaico_power_to_the_people/index.html

(3) La manutenzione straordinaria consiste nella sostituzione di un componente con un altro avente caratteristiche diverse. Fonte: RSE, Fotovoltaico: Power to the People?, edizioni Alkes, http://www.rse-web.it/applications/webwork/site_rse/local/docrse/RSE_Fotovoltaico_power_to_the_people/index.html

DM 23 giugno 2016
.
..

Art. 30. Interventi sugli impianti in esercizio

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l’effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l’efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri:

a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all’1% della potenza nominale dell’impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi; per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici non è altresì ammesso l’incremento della superficie captante;
b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati;
c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti, come indicati dal paragrafo 4 dell’allegato 2, sono comunicati al GSE entro sessanta giorni dall’esecuzione dell’intervento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in conformità a un modello predisposto dallo stesso GSE, per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b); a tal fi ne, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacità di generazione è inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite modalità di comunicazione ulteriormente semplificate;
d) per gli impianti di potenza fi no a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) , non è prevista alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL;
e) sono consentiti gli interventi di manutenzione mediante l’utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche nella titolarità di soggetti diversi dal soggetto responsabile, che non comportino incrementi della potenza nominale dell’impianto.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al paragrafo 13 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per gli interventi di sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera c) dello stesso comma 1.

3. Il GSE verifi ca il rispetto delle disposizioni del presente articolo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014.

...
segue in allegato

Collegati

Tags: Impianti Impianti energy

Articoli correlati

Più letti Impianti

Ultimi archiviati Impianti

Lug 15, 2024 84

Direttiva (UE) 2024/1788

Direttiva (UE) 2024/1788 ID 22258 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva… Leggi tutto
Lug 15, 2024 53

Regolamento (UE) 2024/1789

Regolamento (UE) 2024/1789 ID 22257 | 15.07.2024 Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE)… Leggi tutto
Lug 15, 2024 58

Regolamento (UE) 2024/1787

Regolamento (UE) 2024/1787 ID 22256 | 15.07.2024 Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 GU L 2024/1787 del 15.7.2024 Entrata in vigore:… Leggi tutto
Relazione annuale ARERA 2024
Lug 12, 2024 72

Relazione Annuale ARERA 2024

Relazione Annuale ARERA 2024 ID 22249 | 12.07.2024 / Documento Luglio 2024 In allegato i due volumi della Relazione Annuale ARERA 2024 sullo Stato dei servizi e sull’Attività svolta. Volume 1 - Stato dei servizi Contesto internazionale e nazionaleStruttura, prezzi e qualità nel settore… Leggi tutto
Lug 12, 2024 57

Decreto 27 marzo 1998

Decreto 27 marzo 1998 Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di separatori elettrici ad alta tensione con interruzione non evidente della continuita' metallica dei conduttori.(GU n. 102 del 5 maggio 1998) Leggi tutto
Giu 26, 2024 164

Direttiva (UE) 2024/1711

Direttiva (UE) 2024/1711 ID 22123 | 26.06.2024 Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione GU L… Leggi tutto
Giu 26, 2024 167

Regolamento (UE) 2024/1747

Regolamento (UE) 2024/1747 ID 22122 | 26.06.2024 Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione GU L… Leggi tutto