Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.534
/ Totale documenti scaricati: 28.911.533

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 42.534
/ Totale documenti scaricati: 28.911.533

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.534 *

/ Totale documenti scaricati: 28.911.533 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 42.534 *

/ Totale documenti scaricati: 28.911.533 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.534 *

/ Totale documenti scaricati: 28.911.533 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.534 *

/ Totale documenti scaricati: 28.911.533 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 42.534 *

/ Totale documenti scaricati: 28.911.533 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.534 *

/ Totale documenti scaricati: 28.911.533 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.534 *

/ Totale documenti scaricati: 28.911.533 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 42.534 *

/ Totale documenti scaricati: 28.911.533 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Regolamento (UE) n. 649/2012

ID 2561 | | Visite: 20766 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/2561

Regolamento PIC

Regolamento (UE) n. 649/2012 / PIC (Prior Informed Consent) / Consolidato 03.2025

ID 2561 | Update news 27.02.2025 / Testo nativo e consolidato 01.03.2025 in allegato

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(GUUE L 201/60 del 27.07.2012)

Entrata in vigore: 16.08.2012

Applicazione: 1° marzo 2014

Regolamento PIC

Il Regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, "PIC", regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE.

Il regolamento attua, all'interno dell'Unione europea, la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.


_______

Articolo 1 Obiettivi

1. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione»);

b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;

c) contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito dell’Unione sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a:
a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della convenzione (la «procedura PIC»);
b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione o di uno Stato membro;
c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;
b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione orale degli animali;
g) agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;
h) fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui, rispettivamente, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.
In deroga al primo comma, gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso comma ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.
________

Il regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, "PIC", regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE.

Il regolamento attua, all'interno dell'Unione europea, la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
...

PARTE 1
Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione (di cui all’articolo 8)

Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell’allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica dell’esportazione di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell’articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e c), primo comma. Tali sostanze, che nell’elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo «#», figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione. Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell’allegato siano ritenute idonee a essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù della misura di regolamentazione definitiva dell’Unione che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo «+» nell’elenco riportato di seguito.

PARTE 2
Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (di cui all’articolo 11)

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee a essere assoggettate alla notifica PIC. Dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato

PARTE 3
Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (di cui agli articoli 13 e 14) (Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Modifiche:

Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione del 7 agosto 2014
Regolamento delegato (UE) n. 2015/2229 della Commissione del 29 settembre 2015 (testo consolidato 2016)
Regolamento delegato (UE) n. 2018/172 della Commissione del 28 novembre 2017 (testo consolidato 2018)
Regolamento delegato (UE) n. 2019/330 della Commissione dell'11 dicembre 2018 (testo consolidato 2019)
Regolamento delegato (UE) n. 2019/1701 della Commissione del 23 Luglio 2019
Regolamento delegato (UE) n. 2020/1068 della Commissione del 21 Luglio 2020 (testo consolidato 2020)
Regolamento delegato (UE) n. 2022/643 della Commissione del 10 febbraio 2022 (testo consolidato 2022)
Regolamento delegato (UE) 2023/1656
 della Commissione del 16 giugno 2023 (testo consolidato 01.11.2023)
Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione del 15 ottobre 2024 (testo consolidato 01.03.2025)

Rettifiche:

- Rettifica, GU L 363 del 18.12.2014, pag. 185 (1078/2014) (testo consolidato 2019)

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.09.2020.pdf
Regolamento PIC consolidato 2020
950 kB 16
Allegato riservato Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.05.2019.pdf
Regolamento PIC consolidato 2019
801 kB 24
Allegato riservato Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.04.2018.pdf
Regolamento PIC consolidato 2018
555 kB 8
Allegato riservato Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.02.2016.pdf
Regolamento PIC consolidato 2016
549 kB 8
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) 649 2012 Testo consolidato 2025.pdf)Regolamento (UE) n. 649/2012
Regolamento PIC consolidato 2025
IT3057 kB16
Scarica questo file (Regolamento (UE) n. 649_2012 Testo consolidato 01.11.2023.pdf)Regolamento (UE) 649/2012
Regolamento PIC consolidato 2023
IT2552 kB248
Scarica questo file (Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.07.2022.pdf)Regolamento (UE) 649/2012
Regolamento PIC consolidato 2022
IT972 kB341
Scarica questo file (Regolamento UE 649 2012.pdf)Regolamento (UE) 649/2012
Prior Informed Consent (PIC)
IT1334 kB1404

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals Regolamento PIC

Ultimi inseriti

Mar 12, 2025 40

DPR 9 maggio 1994 n. 608

in News
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 608 Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato.(GU n.255 del 31.10.1994)_______ Aggiornamenti all'atto 25/09/1995 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1995, n. 398 (in G.U. 25/09/1995, n.224)… Leggi tutto
REACH IT Nuovo formato numeri assegnati alle sostanze
Mar 12, 2025 79

REACH-IT: Nuovo formato numeri assegnati alle sostanze

REACH-IT: Nuovo formato numeri assegnati alle sostanze ID 23615 | 12.03.2025 Ogni sostanza registrata o notificata ai sensi di REACH o CLP necessita di un identificatore. Se una sostanza non è identificata da un numero CE e non è stata precedentemente notificata o registrata, REACH-IT assegna alla… Leggi tutto
Mar 11, 2025 126

Decreto 14 febbraio 2025

Decreto 14 febbraio 2025 ID 23614 | 11.03.2025 Decreto 14 febbraio 2025 Modifiche all'allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). (GU Serie Generale n.58 dell'11.03.2025) ... Collegati[box-note]Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n.… Leggi tutto
Mar 11, 2025 92

Decreto Legislativo 6 maggio 1999 n. 169

in News
Decreto Legislativo 6 maggio 1999 n. 169 ID 23613 | 11.03.2025 Decreto Legislativo 6 maggio 1999 n. 169Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati. (GU n.138 del 15.06.1999) Collegati
Direttiva 96/9/CE
Leggi tutto
Mar 11, 2025 111

Direttiva 96/9/CE

in News
Direttiva 96/9/CE ID 23612 | 11.03.2025 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (OJ L 77, 27/03/1996) [box-note]Recepimento Decreto Legislativo 6 maggio 1999 n. 169 Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa… Leggi tutto
Mar 11, 2025 116

Decreto MIT 17 dicembre 2024

Decreto MIT 17 dicembre 2024 ID 23611 | 11.03.2025 Decreto 17 dicembre 2024 Modalita' di verifiche della conformita' metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo. (GU n.58 dell'11.03.2025) Entrata in vigore: 26.03.2025 ...… Leggi tutto
Mar 11, 2025 99

Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68

in News
Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68 ID 23609 | 11.03.2025 / In allegato Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 68Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione. (GU n.87 del 14.04.2003 - SO… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati