Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.380.845 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.380.845 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.380.845 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.380.845 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.380.845 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.380.845 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.380.845 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.783 *

/ Totale documenti scaricati: 25.380.845 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Regolamento (UE) n. 649/2012

ID 2561 | | Visite: 18262 | Legislazione ChemicalsPermalink: https://www.certifico.com/id/2561

Regolamento PIC

Regolamento (UE) n. 649/2012 / PIC (Prior Informed Consent) / Consolidato 11.2023

ID 2561 | 06.07.2022 / Testo nativo e consolidato 01.01.2023 in allegato

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

GUUE L 201/60 del 27.07.2012

Entrata in vigore: 16.08.2012

Applicazione: 1° marzo 2014

Articolo 1 Obiettivi

1. Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (la «convenzione»);

b) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di sostanze chimiche pericolose al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente da potenziali danni;

c) contribuire all’uso ecocompatibile di sostanze chimiche pericolose.

Gli obiettivi di cui al primo comma sono perseguiti favorendo lo scambio di informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose, definendo una procedura per l’adozione delle decisioni nell’ambito dell’Unione sulle importazioni ed esportazioni e comunicando tali decisioni alle parti e ad altri paesi, secondo il caso.

2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, il presente regolamento garantisce che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura si applichino a tutte le sostanze chimiche quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi, salvo i casi in cui tali disposizioni siano in contrasto con eventuali disposizioni specifiche in vigore nelle suddette parti o nei suddetti paesi.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a:
a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura dell’assenso preliminare in conoscenza di causa ai sensi della convenzione (la «procedura PIC»);
b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all’interno dell’Unione o di uno Stato membro;
c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio.

2. Il presente regolamento non si applica:
a) alle droghe e alle sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi;
b) ai materiali e alle sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
c) ai rifiuti disciplinati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
d) alle armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
e) agli alimenti e agli additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
f) ai mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all’alimentazione orale degli animali;
g) agli organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati;
h) fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, ai prodotti medicinali per uso umano e ai prodotti medicinali veterinari di cui, rispettivamente, alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, e alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull’ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a
10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.
In deroga al primo comma, gli esportatori delle sostanze chimiche di cui allo stesso comma ottengono un numero speciale di riferimento identificativo tramite la banca dati di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e indicano tale numero di riferimento nella dichiarazione di esportazione.

__________

Il regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, "PIC", regolamento (UE) n. 649/2012) disciplina l'importazione e l'esportazione di talune sostanze chimiche pericolose e impone obblighi alle imprese che desiderano esportare tali sostanze nei paesi extra UE.

Il regolamento attua, all'interno dell'Unione europea, la convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.
...

PARTE 1
Elenco delle sostanze chimiche soggette all’obbligo di notifica di esportazione (di cui all’articolo 8) Qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell’allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica dell’esportazione di cui all’articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4, posto che si verifichino le condizioni specificate nell’articolo 8, paragrafo 6, lettere b) e c), primo comma. Tali sostanze, che nell’elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo «#», figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione. Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell’allegato siano ritenute idonee a essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù della misura di regolamentazione definitiva dell’Unione che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo «+» nell’elenco riportato di seguito.

PARTE 2
Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (di cui all’articolo 11) Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee a essere assoggettate alla notifica PIC. Dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato

PARTE 3
Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (di cui agli articoli 13 e 14) (Le categorie indicate si riferiscono a quelle della convenzione)

Modifiche:

Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione del 7 agosto 2014
Regolamento delegato (UE) n. 2015/2229 della Commissione del 29 settembre 2015 (testo consolidato 2016)
Regolamento delegato (UE) n. 2018/172 della Commissione del 28 novembre 2017 (testo consolidato 2018)
Regolamento delegato (UE) n. 2019/330 della Commissione dell'11 dicembre 2018 (testo consolidato 2019)
Regolamento delegato (UE) n. 2019/1701 della Commissione del 23 Luglio 2019
Regolamento delegato (UE) n. 2020/1068 della Commissione del 21 Luglio 2020 (testo consolidato 2020)
Regolamento delegato (UE) n. 2022/643 della Commissione del 10 febbraio 2022 (testo consolidato 2022)
Regolamento delegato (UE) 2023/1656
 della Commissione del 16 giugno 2023 (testo consolidato 01.01.2023)

Rettifiche:

- Rettifica, GU L 363 del 18.12.2014, pag. 185 (1078/2014) (testo consolidato 2019)

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.09.2020.pdf
Regolamento PIC consolidato 2020
950 kB 16
Allegato riservato Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.05.2019.pdf
Regolamento PIC consolidato 2019
801 kB 24
Allegato riservato Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.04.2018.pdf
Regolamento PIC consolidato 2018
555 kB 8
Allegato riservato Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.02.2016.pdf
Regolamento PIC consolidato 2016
549 kB 8
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento (UE) n. 649_2012 Testo consolidato 01.11.2023.pdf)Regolamento (UE) n. 649/2012
Regolamento PIC consolidato 2023
IT2552 kB137
Scarica questo file (Testo consolidato Regolamento UE 649 2012 - 01.07.2022.pdf)Regolamento (UE) 649/2012
Regolamento PIC consolidato 2022
IT972 kB247
Scarica questo file (Regolamento UE 649 2012.pdf)Regolamento (UE) 649/2012
Prior Informed Consent (PIC)
IT1334 kB1283

Tags: Chemicals Abbonati Chemicals Regolamento PIC

Ultimi inseriti

Decisione di esecuzione  UE  2024 1956
Lug 17, 2024 22

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 ID 22269 | 17.07.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/1956 della Commissione, del 16 luglio 2024, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n.… Leggi tutto
Lug 16, 2024 28

DPCM 18 settembre 2023 n. 164

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2023 n. 164 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Lug 16, 2024 28

DPCM 20 giugno 2024 n. 99

in News
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2024 n. 99 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo Unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare, in materia di organizzazione del Ministero… Leggi tutto
Decreto 27 giugno 2024
Lug 16, 2024 25

Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante

in News
Decreto 27 giugno 2024 - Aggiornamento elenco attrazioni spettacolo viaggiante ID 22265 | 16.07.2024 Decreto 27 giugno 2024 Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. (GU n.165 del 16.07.2024) __________ Art. 1. L’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e… Leggi tutto
Lug 15, 2024 42

Direttiva (UE) 2016/943

in News
Direttiva (UE) 2016/943 ID 22263 | 15.07.2024 Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU… Leggi tutto
Specie aliene nei nostri mari 2024
Lug 15, 2024 68

Specie aliene nei nostri mari

Specie aliene nei nostri mari / Opuscolo ISPRA 2024 ID 22261 | 15.07.2024 / In allegato La biodiversità del Mar Mediterraneo è in continua evoluzione, colonizzato da specie in espansione di areale che arrivano attraverso corridoi naturali, come lo Stretto di Gibilterra, e da specie non indigene o… Leggi tutto
Pronti per il 55
Lug 15, 2024 123

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%"

Pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" ID 22250 | 15.07.2024 / Download Scheda La Commissione accoglie con soddisfazione l'adozione oggi di due pilastri finali del pacchetto legislativo "Pronti per il 55%" volto a conseguire gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030. In vista della conferenza… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

Lug 11, 2024 116

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12

Sentenza TAR Umbria 16 gennaio 2024 n. 12 ID 22233 | 11.07.2024 / In allegato Ai sensi dell’art. 50 del TUEL il Sindaco può adottare ordinanze extra ordinem per fronteggiare pericoli legali alla salute e all’incolumità pubblica, provvedimenti dal contenuto atipico che devono ritenersi legittimi in… Leggi tutto