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Direttiva (UE) 2022/2557

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Direttiva (UE) 2022/2557 

ID 18480 | 27.12.2022

Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio

GU L 333/164 del 27.12.2022

Entrata in vigore: 16.01.2023

_____

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva:

a) stabilisce obblighi in capo agli Stati membri in merito all’adozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 TFUE siano forniti senza impedimenti nel mercato interno, e in particolare obblighi di individuare i soggetti critici e di sostenerli nell’adempimento degli obblighi loro imposti;

b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire servizi di cui alla lettera a) nel mercato interno;

c) stabilisce norme:

i) riguardanti la vigilanza sui soggetti critici;

ii) riguardanti l’esecuzione;

iii) per l’individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo e sulle missioni di consulenza per valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III;

d) stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull’applicazione della presente direttiva;

e) stabilisce misure intese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell’Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno.

2. Fatto salvo l’articolo 8 della presente direttiva, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2555 In considerazione della relazione tra la sicurezza fisica e la cibersicurezza dei soggetti critici, gli Stati membri assicurano che la presente direttiva e la direttiva (UE) 2022/2555 siano attuate in modo coordinato.

3. Qualora le disposizioni di atti giuridici settoriali dell’Unione richiedano ai soggetti critici di adottare misure per rafforzare la propria resilienza e tali requisiti siano riconosciuti dagli Stati membri come almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi stabiliti dalla presente direttiva, non si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva, comprese le disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al capo VI.

4. Fatto salvo l’articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell’Unione o nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti in conformità della presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell’applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, nel rispetto della sicurezza degli Stati membri.

5. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico.

6. La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati.

7. Gli Stati membri possono decidere che l’articolo 11 e i capi III, IV e VI, in tutto o in parte, non si applichino a specifici soggetti critici operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

8. Gli obblighi definiti nella presente direttiva non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.

9. La presente direttiva si applica fermo restando il diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

...

Articolo 26 Recepimento

1. Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 18 ottobre 2024.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 27 Abrogazione della direttiva 2008/114/CE

La direttiva 2008/114/CE è abrogata a decorrere dal 18 ottobre 2024.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 28 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

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