Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio 2016
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24 Novembre 2024 |
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Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio 2016 Le sole imprese che svolgono direttamente con proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di trasmettere on-line, entro il 28 febbraio del'anno successivo, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno. Le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente. A partire dall’anno 2014, la relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio di ogni anno (invece che al 31 marzo, come in passato) punto 2 della circolare ministeriale n. 124976 del 17/02/1993. ESCLUSIONI Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura. SANZIONI L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro. REGIONE LOMBARDIA COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: OBBLIGO A CARICO DEL PROPRIETARIO La DDGS n. 13237/08 della Regione Lombardia ha inoltre definito un'ulteriore disposizione obbligatoria a carico dei detentori di coperture contenenti amianto rappresentata dalla valutazione dell'indice di degrado delle coperture. La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (cioè i tetti in eternit), è condotta attraverso l’ispezione visiva da parte di personale qualificato al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica, che sono a carico del proprietario dell’edificio e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge. In attuazione del Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, se la copertura appare danneggiata (con presenza ad esempio di crepe, fessure e rotture) in misura superiore al 10% della superficie si procede alla bonifica (tramite sovracopertura o incapsulamento o rimozione) come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando la rimozione, e senza applicare l’Indice di Degrado (ID). Se invece la copertura appare integra si procede alla sola verifica dello stato di conservazione applicando l’Indice di Degrado (ID). L’ID considera i seguenti parametri: - grado di consistenza del materiale; Il risultato dell’applicazione dell’ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni di intervento conseguenti che il proprietario dell’edificio e/o il responsabile dell’attività dovranno attuare: - ID inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica (è prevista la sola rivalutazione dell’ID con frequenzabiennale); - ID compreso tra 25 e 44: esecuzione della bonifica (sovracopertura o incapsulamento o rimozione) entro i successivi 3 anni; - ID uguale o maggiore a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi. Qualora il risultato dell’ID non preveda la rimozione della copertura entro i 12 mesi, bensì la bonifica entro i 3 anni o nessun intervento (ID inferiore a 45), il proprietario dell’immobile e/o il responsabile, ai sensi del già citato D.M. 6 settembre 1994, dovrà comunque: - designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione; - tenere idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto; - garantire le misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di qualsiasi evento che possa causare conseguenze ai materiali contenenti amianto; - informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto. Altre info agli Uffici regionali competenti.
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