Decreto 26 gennaio 2023 n. 45 / SIN: Regolamento interventi che non necessitano della valutazione ex art. 242-ter TUA
Appunti Ambiente | |||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Decreto 26 gennaio 2023 n. 45 / Regolamento SIN art. 242-ter TUA ID 19506 | 26.04.2023 / In allegato Il decreto regolamenta le categorie di interventi per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale (SIN) che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente di cui al Titolo V, Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (bonifica dei siti contaminati) di cui articolo 242-ter. Decreto 26 gennaio 2023 n. 45 - Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo. (GU n.97 del 26.04.2023) Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2023 Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista. 2. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. 3. L’allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d). Art. 2. Classificazione degli interventi e delle opere 1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere: [...] Art. 3. Definizioni Art. 12. Norme transitorie e finali 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017. Allegato Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti: 1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondità non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell’acquifero, dovendosi mantenere costantemente all’interno dell’orizzonte insaturo del terreno. In deroga al primo periodo, nell’ambito dell’orizzonte saturo del terreno è consentito l’inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5×1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondità pari a 1,5 m di scavo di progetto può essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di emungimento per le finalità di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n.152 del 2006. 2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m2. La condizione n. 2 non si applica: a) alle opere lineari di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; Requisiti ambientali: Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell’estensione dell’area di intervento. Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondità: - un campione rappresentativo del primo metro di profondità; La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell’area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti. All’esito della fase di caratterizzazione dell’area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi: Tabella 1
[C] - concentrazione riscontrata CSC - concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso CSR – concentrazione soglia di rischio Articolo 242-ter, comma 3 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo. Collegati |
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