Elenco buone prassi igieniche Registro manuali nazionali / EC 02.2023
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30 Novembre 2024 | ||
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Elenco buone prassi igieniche Registro manuali / EC 02.2023 ID 18914 | 05.02.2023 / Elenco in allegato (EC) alla data del 05.02.2023 (n. 122) Elenco Buone prassi trasmesse Commissione europea alla data del 05.02.2023 (n. 122) presenti nel Registro dei manuali nazionali alle buone prassi igieniche della Commissione europea, relative a: - Regolamento (CE) n. 852/2004 - Prodotti alimentari Prodotti alimentari Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari del 29 aprile 2004, capitolo 1, articolo 1, paragrafo 1, lett. e) afferma che "i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore alimentare nell'osservanza delle norme d'igiene a tutti i livelli della catena alimentare e nell'applicazione dei principi del sistema HACCP;" e il capo III, articolo 8, paragrafo 4, stabilisce che "gli Stati membri trasmettono alla Commissione guide nazionali conformi ai requisiti del paragrafo 3". La Commissione istituisce e gestisce un sistema di registrazione per tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri. Articolo 8 Manuali nazionali 1. I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori dell'industria alimentare: 2. I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l'egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva 98/34/CE (abrogata da Direttiva (UE) 2015/1535 / ndr). 3. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che: a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1; 4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione manuali nazionali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri. 5. I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi della direttiva 93/43/CEE (abrogato da Regolamento (CE) n. 852/2004 / ndr) continuano ad applicarsi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, purché siano compatibili con i suoi obiettivi. Mangimi Il Regolamento (CE) N. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, il considerando 6 lett. d) afferma che "i manuali di corretta prassi forniscono un'assistenza preziosa agli operatori del settore dei mangimi, a tutti i livelli della filiera, per conformarsi alle norme di igiene dei mangimi e per applicare i principi HACCP;" L'articolo 5, paragrafo 4, stabilisce che "gli operatori del settore dei mangimi possono utilizzare i manuali di cui al capo III per aiutarli a rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento" e il capo III, articolo 21, paragrafi 3 e 4, dispone che "gli Stati membri trasmettono le guide nazionali alla Commissione". La Commissione istituisce e gestisce un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri. Articolo 21 Manuali nazionali 1. I manuali nazionali di corretta prassi, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dal settore dei mangimi: a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere toccati in modo sostanziale, quali autorità competenti e gruppi di utilizzatori; 2. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che: a) sono stati elaborati a norma del paragrafo 1; 3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i manuali nazionali. 4. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023 Collegati |
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