Regolamento esec. (UE) 2024/2215 / Requisiti minimi rilascio certificati F-GAS
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23 Novembre 2024 | ||
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Regolamento es. (UE) 2024/2215 / Requisiti rilascio certificati F-GAS ID 22527 | 09.09.2024 / In allegato Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione. C/2024/6151 GU L 2024/2215 del 9.9.2024 Entrata in vigore: 29.09.2024 Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche e giuridiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati, in relazione alle seguenti apparecchiature: a) apparecchiature fisse di refrigerazione, b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore, c) apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico, d) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, e) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività: a) controlli delle perdite delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573; b) installazione delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi; c) riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi; d) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati. 2. Il presente regolamento si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 e le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi; 3. Il presente regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature di cui all’articolo 1. Articolo 3 Certificazione delle persone fisiche 1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, devono essere titolari di un certificato di uno dei tipi stabiliti al paragrafo 2. Gli Stati membri possono consentire il rilascio di più tipi di certificati distinti o di un certificato unico che ne combini due o più, con l’indicazione delle attività interessate. 2. I tipi di certificati attestanti l’idoneità del titolare a svolgere le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono: a) certificato A1: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, riguardanti i gas fluorurati a effetto serra e gli idrocarburi; b) certificato A2: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative ai gas fluorurati a effetto serra e agli idrocarburi, limitatamente alle apparecchiature con una carica inferiore a 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, inferiore a 6 kg; c) certificato B: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative all’anidride carbonica (CO2); d) certificato C: il titolare può svolgere tutte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, relative all’ammoniaca (NH3); e) certificato D: il titolare può svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra; f) certificato E: il titolare può svolgere l’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che non implichi un intervento sul circuito di refrigerazione contenente i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573. 3. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche che esercitano le attività elencate di seguito: a) operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, per le quali le persone fisiche sono in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché siano svolte sotto la supervisione del titolare di un certificato per l’attività in questione, pienamente responsabile della sua corretta esecuzione; b) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall’impresa che detiene l’autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative al certificato D, indicate nell’allegato I del presente regolamento. 4. Le persone fisiche che svolgono un’attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, non sono soggette all’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, purché soddisfino le seguenti condizioni: a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l’attività pertinente; e b) svolgono l’attività in questione sotto la supervisione del titolare di un certificato per tale attività, che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione. La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi. Articolo 4 Certificazione di persone fisiche 1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 7 rilascia il certificato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, alle persone fisiche che hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all’articolo 8 che verifica il possesso delle competenze e delle conoscenze minime indicate nell’allegato I per il certificato in questione. 2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza; b) tipo di certificato per le persone fisiche di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e attività specifiche che il titolare è autorizzato a svolgere, nonché tipo specifico di apparecchiatura cui si applica; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. 3. Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I o di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le qualifiche, le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I. Articolo 5 Certificazione di persone giuridiche Le persone giuridiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2, sono titolari del certificato di cui all’articolo 6. Articolo 6 Certificati per le persone giuridiche 1. Un organismo di certificazione ai sensi dell’articolo 7 rilascia il certificato a una persona giuridica per una o più attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, purché soddisfi le seguenti condizioni: a) impieghi persone fisiche certificate in conformità dell’articolo 3, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto; b) sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. 2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se del caso, data di scadenza; b) attività che il titolare è autorizzato a svolgere, specificando se del caso la carica massima, espressa in chilogrammi, dell’apparecchiatura; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. Articolo 7 Organismo di certificazione 1. Gli Stati membri specificano nel diritto nazionale o designano la o le autorità competenti a designare l’organismo di certificazione autorizzato a rilasciare certificati alle persone fisiche o giuridiche coinvolte in una o più attività di cui all’articolo 2. L’organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti. 2. L’organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dei certificati. 3. L’organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la situazione di una persona fisica o giuridica certificata. Il registro dimostra il corretto svolgimento del processo di certificazione. Il registro è conservato per almeno cinque anni. Articolo 8 Organismo di valutazione 1. L’organismo di valutazione designato da ciascuno Stato membro organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1. L’organismo di certificazione di cui all’articolo 7 può anche assumere la funzione di organismo di valutazione. L’organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti. 2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da verificare le competenze e le conoscenze minime indicate nell’allegato I. L’organismo di valutazione mette a disposizione per gli esami un luogo che garantisca la sicurezza dei richiedenti quando svolgono attività che riguardano refrigeranti tossici o infiammabili o che avvengono in condizioni di pressioni elevate. 3. L’organismo di valutazione adotta procedure di comunicazione e tiene registri per documentare i risultati individuali e generali della valutazione. 4. L’organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano adeguatamente i metodi di esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia di esame. Predispone inoltre l’apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche. Articolo 9 Condizioni per il riconoscimento reciproco 1. Il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati conformemente all’articolo 4 per le persone fisiche e all’articolo 6 per le persone giuridiche, per le attività specificate in tali certificati. 2. Gli Stati membri non impongono alcuna procedura di valutazione o di altro tipo né obblighi amministrativi sproporzionati ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento di tali certificati o per consentire loro di accedere al mercato del lavoro per le attività specificate nei certificati. 3. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Articolo 10 Certificati esistenti, corsi di aggiornamento o processi di valutazione Gli Stati membri provvedono affinché i corsi di aggiornamento o i processi di valutazione di cui all’articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/573 dimostrino che le persone fisiche certificate sono in possesso delle conoscenze teoriche e le competenze pratiche di cui all’allegato I del presente regolamento. A tal fine essi provvedono affinché: a) i titolari di certificati di categoria I e II a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto rispettivamente per i certificati A1 e A2 di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento, specificato nell’allegato I; b) i titolari di certificati di categoria III a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati D di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento, specificato nell’allegato I; c) i titolari di certificati di categoria IV a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 siano autorizzati a continuare ad avvalersene solo se aggiornano le loro conoscenze e competenze conseguendo il livello richiesto per i certificati E di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, specificato nell’allegato I. Articolo 11 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. [...] ALLEGATO I
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