Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
(GU L 301/28 del 18.11.2015)
Entrata in vigore: 08.12.2015
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per il rilascio di certificati alle persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati, per quanto riguarda le apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria e le pompe di calore, i cicli Rankine a fluido organico e le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari contenenti gas fluorurati a effetto serra o loro alternative, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione (GU L 2024/2215 del 9.9.2024)
Entrata in vigore: 29.09.2024
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Articolo 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, e per la certificazione delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
a) controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
b) recupero;
c) installazione;
d) riparazione, manutenzione o assistenza;
e) smantellamento.
2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono per terzi le seguenti attività in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:
a) installazione;
b) riparazione, manutenzione o assistenza;
c) smantellamento.
3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1.
Articolo 3 Certificazione di persone fisiche
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono titolari di uno dei certificati di cui all'articolo 4 per la categoria corrispondente definita nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. I certificati attestanti l'idoneità del titolare a svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono rilasciati per le seguenti categorie di persone fisiche:
a) i titolari di certificati di categoria I possono svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1;
b) i titolari di certificati di categoria II possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra. I titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) in relazione alle apparecchiature di cui all'articolo 1 contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;
c) i titolari di certificati di categoria III possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), in relazione alle apparecchiature di cui all'articolo 1 contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;
d) i titolari di certificati di categoria IV possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati a effetto serra.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche che esercitano le attività elencate di seguito:
a) operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per l'attività in questione e pienamente responsabile della sua corretta esecuzione;
b) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva, a condizione che le persone fisiche siano assunte dall'impresa che detiene l'autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, indicate nell'allegato I del presente regolamento.
4. Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono soggette all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che esse soddisfino le seguenti condizioni:
a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante; e
b) svolgono l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.
La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.
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