Modelli Dichiarazione Conformità MOCA IT/EU per tipologia di materiale | Rev. 4.0 Giugno 2024
Appunti Chemicals | |||||||||||||||||||||||||
23 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
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Dichiarazione Conformità MOCA IT/EU per tipologia materiale 2024 ID 8821 | Rev. 4.0 del 09.06.2024 / In allegato Quadro generale sulla Legislazione IT ed EU inerente la Dichiarazione MOCA, loro intersezione e allegati Modelli Dichiarazioni MOCA per tipologia di materiali (1° Modello per materie plastiche) in accordo con la normativa IT/EU. Per tutta la Disciplina MOCA si rimanda a Disciplina igienica materiali a contatto con alimenti. 1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti La Dichiarazione di Conformità MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) deve essere redatta in accordo con le pertinenti normative IT ed EU e deve seguire tutta la catena delle "Imprese" (di lavorazione, trasformazione e distribuzione) MOCA, eventualmente aggiornata e rilasciata da ogni Impresa rispetto alla precedente. Normativa IT (principale) Materiali regolamentati dal DM 21/03/73: Il DM 21 marzo 1973 è stato più volte modificato, sia su richiesta delle imprese interessate, sia per conformarsi a quanto stabilito nell’Unione europea; in questo caso nel titolo del provvedimento nazionale è citata la direttiva di riferimento in modo da riconoscere la natura dell’aggiornamento. Lo spirito della normativa si basa sulle cosiddette “liste positive” delle sostanze, che possono essere utilizzate nella produzione di tali materiali con le eventuali limitazioni e restrizioni, nonché sulle modalità per il controllo dell’idoneità al contatto alimentare. Altri materiali, che non figurano nel DM 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti specifici: Decreto Ministeriale (Sanità) l 21/03/1973 Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale (GU SO n° 104 del 20.04.1973) - Art. 6 “Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. - Art. 7 “L’utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all’’accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati. - Art. 4 punto 5 “I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore”. Normativa EU (principale) - Articolo 16 Dichiarazione di conformità Regolamento (CE) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GMP) Adozione misure nazionali I soggetti obbligati al rilascio della Dichiarazione MOCA
Regolamento (CE) 1935/2004 d) per «operatore economico» s’intende la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo. Responsabile redazione Dichiarazione MOCA La responsabilità di preparare la dichiarazione di conformità è del cosiddetto “Operatore economico” definito dal Regolamento (CE) 1935/2004 come “la persona fisica o giuridica responsabile di garantire rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta al suo controllo”. La Dichiarazione non è comunque unica per i vari soggetti coinvolti nella filiera di produzione di MOCA in quanto esiste una vera e propria “catena” di Dichiarazioni. A partire dal produttore iniziale delle materie prime fino al distributore finale, ciascuno rilascia la propria dichiarazione di conformità al soggetto economico a valle e detiene quella ricevuta dal soggetto economico a monte. Anche i semplici commercianti che si inseriscono nella filiera devono ricevere la Dichiarazione e rilasciarla nei confronti del proprio cliente. Le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità non sono le medesime per tutti gli operatori economici in quanto dipendono dalla posizione nella filiera e dal tipo di prodotto che viene ceduto. Rintracciabilità Concetto importante è quello della rintracciabilità, definita come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione” (Art.2 Regolamento (CE) 1935/2004) Il Regolamento, all’articolo 17, riporta che la rintracciabilità dei materiali e degli oggetti debba essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità. Gli Operatori economici devono quindi dotarsi di sistemi e procedure che consentano l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti utilizzati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che dovessero richiederle (ATS territorialmente competenti). 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le pertinenti definizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, fatta eccezione per i termini «rintracciabilità» e «immissione sul mercato» per i quali valgono le seguenti definizioni: a) per «rintracciabilità» s’intende la possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione; Contenuto della Dichiarazione MOCA La Dichiarazione di conformità MOCA, che costituisce una “assunzione di responsabilità” da parte del soggetto che la rilascia deve contenere: Test report /analisi Le analisi costituiscono la documentazione necessaria per la compilazione della Dichiarazione di Conformità, che obbligatoriamente deve accompagnare i MOCA lungo la filiera alimentare. In sintesi le prove possono essere suddivise in A, B, C, D, E, F: A. Migrazione globale su MOCA non ancora a contatto. Questa tipologia di prova prevede la determinazione ponderale aspecifica delle sostanze che vengono cedute dal contenitore o dall’imballaggio durante il contatto con simulanti. La legislazione prevede limiti massimi diversi: - 10 mg/dm2 o 60 mg/kg per materie plastiche (Regolamento (UE) 10/2011) - 8 mg/dm2 o 50 mg/kg per altri materiali (DM 21/03/1973). I simulanti da utilizzare sono scelti in base alle caratteristiche dell’alimento a cui è destinato il MOCA: etanolo al 10% (simulante A), acido acetico al 3 % (simulante B), etanolo al 20 % (simulante C), etanolo al 50 % (simulante D1), olio vegetale (simulante D2). Le condizioni di prova, cioè durata e temperatura, dipendono dal reale utilizzo, sono stabilite dalla legislazione vigente, che prevede comunque la possibilità di adottare comunque le condizioni più aderenti al processo di contatto. B. Migrazione coloranti su MOCA non ancora a contatto E’ consentito colorare i MOCA con le sostanze previste, ma, per la legge italiana (DM 21/03/1973), è previsto un controllo aspecifico per verificare se avviene una migrazione oltre un limite fissato. E’ un controllo spettrofotometrico operato sui medesimi simulanti utilizzati per le prove di migrazione dei coloranti.. C. Migrazione specifica da MOCA non ancora in contatto Con la determinazione di migrazione specifica si verifica se la singola sostanza viene ceduta e in quali quantità. Si utilizzano i simulanti previsti per estrarre la sostanza dal MOCA, individuando in genere la soluzione più severa. D. Migrazione specifica da MOCA già in contatto Con la determinazione di migrazione specifica si verifica se la singola sostanza viene ceduta e in quali quantità. Si utilizzano i simulanti previsti per estrarre la sostanza dal MOCA, individuando in genere la soluzione più severa. Per alcune sostanze presenti nei contenitori o negli imballaggi è possibile accertare se sono migrate nel prodotto alimentare. In particolare le sostanze organiche volatili che derivano da colle, adesivi, inchiostri di stampa possono essere ricercate anche nell’aria della confezione del prodotto alimentare e controllate nel tempo per verificarne l’evoluzione. E. Prove per specifici materiali Alcuni materiali, come ad esempio la carta o l’acciaio inox, prevedono prove specifiche per accertare la conformità al contatto alimentare. F. Test invecchiamento Aggiornamento Dichiarazione di Conformità Ogni Dichiarazione di Conformità deve essere revisionata/aggiornata ad ogni modifica nella composizione delle materie prime impiegate, oppure a variazioni del ciclo produttivo o, più semplicemente, quando variano i riferimenti legislativi. E’ solitamente prevista una revisione annuale. Le Sanzioni Materiali e oggetti di ceramica Decreto 4 aprile 1985 (come modificato da Decreto 1° febbraio 2007) Art. 3-bis. 1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformita' all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del presente decreto. 3. Su richiesta dell'autorita' competente il fabbricante o l'importatore deve fornire un'adeguata documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all'art. 3. 3. Tale documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonche' il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi. Allegato III Dichiarazione di conformita' La dichiarazione di conformita' deve contenere le seguenti informazioni: 1) identita' e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto di ceramica finito e dell’importatore che lo importa nella Unione europea; 2) identita' dell’oggetto; 3) data della dichiarazione; 4) attestatazione che l’oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni del presente decreto e del regolamento (CE) n. 1935/2004. La dichiarazione scritta consentira' di identificare facilmente gli oggetti ai quali si riferisce e dovra' essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio. Materiali e agli oggetti di plastica riciclata
1. I riciclatori forniscono una dichiarazione di conformità conformemente alla descrizione e al modello di cui all'allegato III, parte A. 2. La dichiarazione di conformità contiene istruzioni per i trasformatori sufficienti a garantire che questi ultimi possano trasformare ulteriormente la materia plastica riciclata in materiali e oggetti di materia plastica riciclata conformi all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004. Tali istruzioni si basano sulle specifiche, sulle prescrizioni o sulle restrizioni stabilite per la tecnologia di riciclaggio impiegata e, se del caso, per il processo di riciclaggio utilizzato. 3. I trasformatori forniscono una dichiarazione di conformità conformemente alla descrizione e al modello di cui all'allegato III, parte B. PARTE A Dichiarazione di conformità che deve essere utilizzata dai riciclatori DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ dei RICICLATORI al REGOLAMENTO (UE) 2022/1616 Il sottoscritto dichiara a nome di [AGGIUNGERE IL NOME DEL RICICLATORE], quale identificato nella sezione 1.1, che la materia plastica riciclata identificata nella sezione 1.2 è stata prodotta conformemente al regolamento (UE) 2022/1616. Il materiale riciclato cui si applica la presente dichiarazione è idoneo a essere utilizzato a contatto con i prodotti alimentari, a condizione che sia utilizzato conformemente alle restrizioni di cui alla sezione 3 della presente dichiarazione, alle istruzioni contenute nella presente dichiarazione e all'etichettatura del prodotto. Con la presente attesto che il contenuto della presente dichiarazione è corretto per quanto a mia conoscenza e conforme al regolamento (UE) 2022/1616. DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ dei TRASFORMATORI al REGOLAMENTO (UE) 2022/1616 Il sottoscritto dichiara a nome di [AGGIUNGERE IL NOME DEL TRASFORMATORE], quale identificato nella sezione 1.1, che la materia plastica riciclata identificata nella sezione 1.2 è stata prodotta conformemente al regolamento (UE) 2022/ 1616. Il materiale riciclato cui si applica la presente dichiarazione è idoneo a essere utilizzato a contatto con i prodotti alimentari, a condizione che sia utilizzato conformemente alle restrizioni di cui alla sezione 3 della presente dichiarazione, alle istruzioni contenute nella presente dichiarazione e all'etichettatura del prodotto. Con la presente attesto che il contenuto della presente dichiarazione è corretto per quanto a mia conoscenza e conforme al regolamento (UE) 2022/1616. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2024 Matrice Revisioni
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