Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
45.544
/ Documenti scaricati: 34.391.393
/ Documenti scaricati: 34.391.393
Regolamento (CE) N. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L. 135 del 30 maggio 2009
Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la commercializzazione di materiali e oggetti attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Tali norme specifiche lasciano impregiudicata l’applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali sui materiali e oggetti ai quali sono aggiunti o incorporati componenti attivi o intelligenti.
_______
In relazione al Regolamento N. 450/2009, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:
...
Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) 450/2009
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 30.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera a) , del regolamento (CE) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l’uso a cui sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera e) , del regolamento (CE) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera d) , del regolamento (CE) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera e) , del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall’articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009, è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 4, lettera f) , del regolamento (CE) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 15.000.
...
segue
Correlati
Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari
(GU L 175, 19.7.1993)
Abrogata da: Regolamento (CE) n. 852/2004
Recepita da: Decreto Legislat...

ID 18728 | 23.01.2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 ...
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolament...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024