Avvertenze ai giocatori negli esercizi autorizzati all'offerta di gioco d'azzardo
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29 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Avvertenze ai giocatori in esercizi autorizzati offerta gioco d'azzardo ID 16082 | 17.03.2022 / Modelli Cartelli e Documenti allegati Tutti gli esercizi autorizzati all'offerta di gioco d'azzardo devono esporre all'ingresso e dentro al locale le cosiddette «Avvertenze ai giocatori» contenenti informazioni sulle ludopatie ed i riferimenti da contattare per eventuali richieste di aiuto. In attesa dei decreti attuativi del D.L. n. 13 settembre 2012 n.158 e dell’elaborazione di adeguato materiale informativo, così come previsto dall’art. 7 comma 5 dello stesso decreto, si consiglia di affiggere nei locali entrambi i documenti disponibili: - locandina "avvertenze per i giocatori" predisposta dal Dipartimento Nazionale Politiche Antidroga; - un documento informativo con i recapiti ASL/Servizi per le Dipendenze che segnala la presenza sul territorio di Servizi che si occupano della cura e del reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla GAP (sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico). Decreto-Legge 13 settembre 2012 n. 158 Art. 7 Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non agonistica 5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita' di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi' comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. documenti in allegato Collegati |
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