TUA: Modifiche del D.L. n. 152/2021 PNRR convertito Legge n. 233/2021
Appunti Ambiente | |||||||||||||
28 Novembre 2024 | |||||||||||||
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TUA: Modifiche D.L. n. 152/2021 PNRR convertito L. n. 223/2021 ID 14889 | Rev. 1.0 del 01.01.2022 / Download documento allegato Il Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 (GU n.265 del 06.11.2021), attuazione PNRR Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, in GU n.265 del 06.11.2021 ed in entrata in vigore il 07 novembre 2021, convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (GU n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48) dispone modifiche ed abrogazioni al TUA - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Nel dettaglio: Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 convertito dalla Legge 29 dicembre 2021 n. 233 (in rosso le modifiche introdotto dalla Legge Conversione) Art. 16. Risorse idriche 1. All’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali», e dopo le parole «dei costi ambientali e dei costi della risorsa», sono inserite le seguenti: «e dell’inquinamento, conformemente al principio «chi inquina paga»; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3 -bis . Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.» Art. 18. Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all’articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 -bis . Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente»; a) all’articolo 13: b) all’articolo 14, comma 2, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; c) all’articolo 15; Art. 22. Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. I -quinquies. Art. 50. Abrogazioni 1. All’articolo 76, comma 1, lettera a -bis ), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, le parole «e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dell’articolo 514 c.p.c».». TUA Aggiornato D.L. 6 Novembre 2021 n. 152 Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022 Matrici Revisioni
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