Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) EN 407:2020
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27 Novembre 2024 | ||
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Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) EN 407:2020 ID 14859 | 01.11.2021 /Documento illustrativo in allegato Documento sui guanti di protezione da rischi termici (calore e/o fuoco) di cui alla norma EN 407:2020 nel quale vengono illustrati anche con il supporto di immagini i requisiti, le informazioni da fornire e la marcatura. La norma EN 407:2020 definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti che devono proteggere il lavoratore dal calore e/o fiamme. I materiali con cui sono prodotti i DPI devono far sì che il calore sia trasmesso assolutamente in maniera graduale, in modo da garantire protezione delle mani. I livelli di prestazione sono indicati da una scala che va da 1 minor livello di protezione, ad un massimo di 4 maggior livello di protezione. UNI EN 407:2020 - Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco) Recepisce: EN 407:2020 Sostituisce: UNI EN 407:2004. La norma EN 407:2004 Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco) è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425. Le modifiche principali, rispetto a EN 407:2020 sono rappresentate da: La norma EN 407:2020 è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. La norma è applicabile solo congiuntamente alla UNI EN ISO 21420. Il documento è sviluppato per trattare tutti i tipi di Dispositivi di Protezione Individuale che proteggono le mani, una parte della mano o una parte del braccio contro i rischi termici, indipendentemente dal luogo in cui vengono utilizzati (uso professionale, di consumo, domestico...). I criteri di classificazione e distinzione di questi guanti di protezione sono molto scrupolosi a seconda dei rischi da cui devono proteggere. - Propagazione limitata della fiamma: Il guanto di lavoro, per superare il test, viene esposto a una fiamma di gas per 15 secondi. Successivamente viene misurato dopo quanto tempo il materiale di realizzazione del guanto smette di bruciare. Per il livello di prestazione massimo è 4, il tempo di persistenza della fiamma 2 secondi; il tempo di incandescenza residua è invece di 5 secondi. - Protezione dal calore da contatto: In questo caso viene effettuata la misurazione della temperatura (da 100 °C a 500 °C) alla quale il guanto è chiamato a proteggere la mano per 15 secondi, senza un riscaldamento del lato interno di oltre 10 °C. Il livello di prestazione massimo è 4 pari a più di 500 °C. - Protezione dal calore convettivo Per calore convettivo ci si riferisce a quello che penetra lentamente all’interno del guanto. Per raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla norma si prende in considerazione la misurazione dell'intervallo di tempo durante il quale il dpi è in grado di rallentare l’aumento della temperatura del lato interno, attraverso la penetrazione del calore sprigionato da fiamme libere, di oltre 24 °C. Il livello di prestazione massimo è 4. - Protezione dal calore radiante: Il guanto da lavoro è sottoposto a radiazione termica. Si misura il tempo impiegato dal calore per penetrare all'interno del guanto. Livello di prestazione massimo 4 per una durata di almeno 150 secondi. - Protezione dal gocciolamento di metallo fuso: Viene misurato il numero di gocce di metallo fuso necessarie ad aumentare la temperatura tra il materiale del guanto e la pelle di 40 °C. Il livello di prestazione massimo è 4 pari con oltre 35 gocce. - Protezione da metallo fuso: La misurazione riguarda la quantità di ferro fuso in grammi che va a danneggiare una pelle artificiale in PVC fissata sul lato interno del guanto, in modo da simulare la pelle umana. Il livello di prestazione massimo è 4 pari a 200 grammi. Revisione della norma EN 407:2004 - EN 407:2020 Due importanti novità dell’edizione EN 407:2020 sono: - applicazione della norma anche ai dispositivi da cucina e uso domestico (guanti da forno, da barbecue, presine) La norma va a specificare i requisiti, i metodi di prova, le informazioni che devono essere fornite e le modalità di marcatura dei guanti e degli altri dispositivi, che sono destinati a proteggere la parte terminale degli arti superiori, in modo che questi siano adeguatamente riparati dal rischio termico. È utile notare che, tale normativa, è applicabile allo stesso modo anche a tutti gli accessori anticalore ad uso domestico, non solo ai guanti ad uso industriale. Tabella - Novità EN 407 Scelta DPI: Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) Esempio 1 - Attività: Fabbricazione di pannelli di truciolare Addetti che manipolano pannelli di legno caldo. Il DPI deve proteggere dal rischio termico calore da contatto. Il tempo che comporta la manipolazione dei pannelli caldi risulta essere di circa 30 secondi e la temperatura è di circa 110 °C. La scelta del guanto DPI riguarda un livello di prestazione calore per contatto pari a 2 ovvero il guanto protegge per almeno 15 secondi per temperatura inferiore a 250 °C. Tabella - Marcatura/Livelli prestazione Immagine 1 - Guanti di protezione contatto da calore livello 2 Normativa La norma EN 407 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001. Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008 DPI Terza categoria: obbligo addestramento 5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; b) per i dispositivi di protezione dell'udito. Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso 1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4. 2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. 2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. [...] Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) Allegato I Categorie di rischio dei DPI Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori. Categoria I La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni meccaniche superficiali; Categoria II La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. Categoria III La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; [...] Prestazioni termiche Per ciascuno dei seguenti metodi di prova il livello di prestazioni definito dipende dal campo di applicazione previsto del guanto o del dispositivo di protezione per mani. Devono essere effettuate solo le prove rilevanti per i rischi dell'applicazione finale prevista. Propagazione limitata della fiamma Utilizzando il metodo di prova (punto 6.2 della EN 407: 2020 Propagazione limitata della fiamma), il guanto e l'altro dispositivo di protezione per mani, così come tutti i materiali esterni, devono corrispondere ai requisiti del prospetto 2. La superficie dello strato più interno del guanto deve essere ispezionata per accertare che non presenti alcun segno di fusione. Non deve apparire alcun foro su tutti gli strati dell'area sottoposta a prova. La cucitura non deve staccarsi dopo il tempo di combustione. Per i guanti ad alta resistenza termica (livello 3 o 4), tutti i materiali esterni che non fanno parte dell'area delle dita devono essere sottoposti a prova secondo la norma EN ISO 15025:2016, metodo A, e devono essere conformi almeno al livello 3 del prospetto 2. Devono essere sottoposti a prova anche le cuciture e gli accessori esterni con una superficie superiore a 10 cm2. Se lo strato più esterno si scioglie, il materiale non deve produrre detriti fusi o fiammeggianti. prospetto 2 Livelli di prestazioni per una propagazione limitata della fiamma tempo post-fiamma: Periodo di tempo durante il quale un materiale continua a bruciare, nelle condizioni di prova specificate, dopo che la fonte di combustione è stata rimossa. tempo post-incandescenza: Tempo durante il quale un materiale continua a presentare post-incandescenza, in determinate condizioni di prova, dopo la cessazione della fase post-fiamma o dopo la rimozione della fonte di combustione. Il tempo post-fiamma viene misurato al secondo più vicino; i tempi post-fiamma inferiori a 1,0 s dovrebbero essere registrati come zero. Il tempo post-incandescenza viene misurato al secondo più vicino; i tempi di post-incandescenza inferiori a 1,0 s dovrebbero essere registrati come zero. Calore da contatto Utilizzando il metodo di prova (punto 6.3 della EN 407: 2020 Calore da contatto), il materiale deve corrispondere ai requisiti del prospetto 3. prospetto 3 Livelli di prestazioni per la prova di calore da contatto Per livelli di prestazioni di calore da contatto pari a 3 o 4, deve essere eseguita la prova di propagazione limitata della fiamma. Il prodotto deve raggiungere almeno il livello 3 nella prova di propagazione limitata della fiamma; in caso contrario, il livello 2 deve corrispondere alle prestazioni massime di calore da contatto. Gli strati più interni del guanto devono essere ispezionati per accertare che non presentino alcun segno di fusione e di foratura. Calore convettivo Utilizzando il metodo di prova (punto 6.4 della EN 407: 2020 Calore da convettivo), il materiale deve corrispondere ai requisiti del prospetto 4. prospetto 4 Livelli di prestazioni per il calore convettivo Per livelli di prestazioni termiche convettive pari a 3 o 4, deve essere eseguita la prova di propagazione limitata della fiamma secondo il punto 6.2. Il prodotto deve raggiungere almeno il livello 3 nella prova di propagazione limitata della fiamma; in caso contrario, il livello 2 deve corrispondere alle prestazioni massime di calore convettivo. Gli strati più interni del guanto devono essere ispezionati per accertare che non presentino alcun segno di fusione e di foratura. [....] Segue in allegato Marcatura Esempio marcatura guanti di protezione rischio termico calore e fuoco. Nell’esempio: - Propagazione limitata della fiamma =1 Il tempo di persistenza della fiamma è ≤15 secondi; il tempo di incandescenza residua non è richiesto. ... È necessario utilizzare i seguenti due pittogrammi. Figura 1 - Simboli grafici ISO 7000-2417 Figura 2 Simboli grafici ISO 7000-2417 e ISO 7000-3652 Se il prodotto rivendica un livello di prestazioni di propagazione limitata della fiamma (almeno di livello 1), deve essere utilizzato il pittogramma riportato nella figura 1. Se il prodotto non rivendica un livello di prestazioni di propagazione limitata della fiamma, deve essere utilizzato il pittogramma riportato nella figura 2. La marcatura congiunta dei 2 pittogrammi sul prodotto è vietata. Esempio di marcatura, con propagazione limitata della fiamma rivendicata .... Segue in allegato Fonte Certifico Srl - IT | Rev. 00 2021
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