Decreto 14 ottobre 2021 / Codice di Prevensioen Incendi - V.12 - RTV Edifici tutelati
Appunti Prevenzione Incendi | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Decreto 14 ottobre 2021 / Cap. V.12 RTV edifici tutelati 25.10.2021 / Codice di Prevenzione incendi - Nuovo Cap. V.12 - RTV Edifici tutelati Con il Decreto 14 ottobre 2021, nella sezione V «Regole tecniche verticali» del Codice di Prevenzione Incendi, decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, è aggiunto il capitolo «V.12 - Altre attività in edifici tutelati». Decreto 14 ottobre 2021 (GU n.255 del 25.10.2021) Entrata in vigore: 24.11.2021 Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela 1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Art. 2. Campo di applicazione 1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione. Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 1. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo il numero «72,» la dicitura: «limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;» è soppressa. Art. 4. Norme finali 1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Collegati |
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