Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti: Professionisti / lavoratori | Rev. 1.0 Ottobre 2021
Appunti Sicurezza lavoro | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti: Professionisti / lavoratori ID 14529 | Rev. 1.0 del 02.10.2021 / Tabella riepilogativa in allegato In allegato tabella nella quale vengono individuati i professionisti, gli operatori sanitari ed i lavoratori per i quali è previsto o meno l'obbligo vaccinale. Per l'art. 4, comma 1, D.L. 44 del 1° aprile 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Soggetti obbligati sono “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” (le “professioni sanitarie” sono quelle dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, nonché degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione; quanto agli “operatori di interesse sanitario”, si tratta di massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico). Sono esclusi dall'obbligo, in quanto non rientranti in dette due categorie, gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, in cui sono inclusi i massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, gli ottici, gli odontotecnici, le puericultrici. Sono altresì esclusi coloro che, in collaborazione e/o alle dipendenze degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, svolgano prestazioni/mansioni di tipo diverso (ad es., amministrativo, commerciale). Per essere inclusi nell'obbligo vaccinale occorre che gli appartenenti alle predette categorie svolgano la loro attività “nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. In appendice vengono illustrati quelle che sono le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute. Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (in GU n.217 del 10.09.2021) estende l’obbligo vaccinale, con l'introduzione dell'Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) al D.L. 44 del 1° aprile 2021, dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, ai lavoratori impiegati, a qualsiasi titolo, anche esterni, nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e in quelle socio-assistenziali e le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità. (ultimo periodo aggiunto dalla Legge 24 settembre 2021 n. 133 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (in GU n.235 del 01.10.2021)) Schema 1 - Obbligo vaccinale (*) Inclusione strutture semiresidenziali e strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità introdotta dalla Legge 24 settembre 2021 n. 133 Tabella Soggetti obbligo vaccinale [... Segue in allegato]
[...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 Collegati |
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