Protocollo sicurezza rientro a scuola a.s. 2021-2022 / Firmato
ID 14248 | 14.08.2021 / In allegato testo firmato al 14.08.2021
È stato firmato il 14 Agosto 2021 il Protocollo sicurezza delle scuole in vista dell’avvio del nuovo anno 21-22. Le organizzazioni sindacali hanno trovato l’intesa con i tecnici del ministero dell’Istruzione in particolare sul tema dei tamponi gratuiti per il corpo docente, sulle misure per evitare classi numerose. A seguire estratto e allegato il teso PDF completo.
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PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19
Ogni istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
- il Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, il Datore di lavoro), per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- è prevista la formazione e l’aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
- ogni istituto scolastico provvederà ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza;
- ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di
sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto;
- il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall’art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile. Di conseguenza, l’applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all’attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente;
- il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell’Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;
1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA
Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione ed informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti. Nel caso di file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico, occorre provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle normeì sul distanziamento sociale.
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2. DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E ATTREZZATURE
È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.
Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 20202.
Nel piano di pulizia occorre includere almeno:
- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).
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3. DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.
I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento.
Personale della scuola
Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR.
Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/20212.
Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.
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4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO
Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell’infanzia, non essendo sempre possibile garantire l’adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l’uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili
5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVITTUALE, SEMICONVITTUALE, DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) E DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Relativamente alle attività presso i Convitti e per le attività PCTO, si confermano le misure già previste dal “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto n. 257 del 2021, che di seguito si riportano.
Attività convittuale, semiconvittuale
Con particolare riferimento all’organizzazione delle attività semiconvittuali, si curerà che, nel progetto educativo annuale e nel correlato piano attuativo del progetto, di competenza del Dirigente scolastico, sia previsto l’utilizzo di spazi ulteriori, in alternativa o contemporaneamente rispetto alle normali aule, in special modo se le attività pianificate riguardino un alto numero di semiconvittori, tale da non consentire lo svolgimento dell’attività in completa sicurezza.
Con riferimento alle singole situazioni edilizie e alle specifiche dotazioni relative a spazi e personale, ciascun Rettore o Dirigente scolastico predispone:
- un piano di pulizia e igienizzazione approfondita che preceda l’inizio dell’attività
convittuale e semiconvittuale;
- su proposta del DSGA, un piano di lavoro per il personale ATA che contempli pulizia e areazione più frequente degli spazi convittuali, all’interno della stessa giornata;
- l’organizzazione dei turni di refezione;
- la pianificazione dell’uso degli spazi e dei locali dedicati alle attività ricreative, nonché degli spazi di percorrenza interni agli edifici di pertinenza, definendo con atto scritto il numero massimo dei convittori/educatori la cui presenza sia consentita contemporaneamente, in riferimento alla metratura dei locali;
- l’adozione di ogni ulteriore misura finalizzata all’ampliamento degli spazi in uso, per consentire il rispetto delle distanze tra i convittori.
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6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI
L’accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.
L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
Anche l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni)
Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso.
Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.
7. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’AERAZIONE DEGLI SPAZI
Garantire un buon ricambio dell’aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale.
In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli ambienti e delle aule scolastiche.
Si rileva che ulteriori approfondimenti specifici sono stati resi disponibili dall’ISS con i Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.
8. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO E UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI
Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.
Con riferimento alla possibilità di consentire l’utilizzo dei locali scolastici, come le palestre, da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l’utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal DL n. 111 del 2021, nonché un’adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.
Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (adesempio, in zona arancione).
9. SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO
L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.
Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e associazioni dei Pedagogisti ed Educatori, si promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.
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10. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL’INTERNO ELL’ISTITUTO SCOLASTICO
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.” Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
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11. DISPOSIZIONI RELATIVE A SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS
Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.
In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata:
a.attraverso il medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
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12. COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE
Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte, in ogni Istituzione Scolastica, il Dirigente scolastico valuterà l’opportunità della costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19. Tale commissione sarà presieduta dal Dirigente scolastico.
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13. DISPOSIZIONI FINALI
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14. DURATA DEL PROTOCOLLO
Il presente Protocollo si applica nell’anno scolastico 2021/2022, fintantoché sono previste misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Qualora le mutate condizioni epidemiologiche lo richiedano, quanto condiviso con il presente atto sarà oggetto di aggiornamento tra le parti.
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F.to
NOTE DI CHIUSURA
1 Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 34 del 12 luglio 2021
2 Comitato Tecnico Scientifico verbale n. 31 del 25 giugno 2021
3 Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021
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