Direttiva SUP: in scadenza il 3 luglio 2021 il termine di recepimento
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26 Novembre 2024 | ||
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Direttiva SUP: in scadenza il 3 luglio 2021 il termine di recepimento ID 13888 | 30.06.2021 / In allegato Schema Dlgs di recepimento Direttiva SUP La Direttiva SUP (Single Use Plastics) Direttiva (UE) 2019/904, impone divieti o limitazioni alla vendita di alcuni articoli monouso in plastica. Applicabile in IT alla pubblicazione del Decreto di recepimento. Ad oggi, data articolo, non è stato ancora pubblicato il decreto legislativo da parte dell'Italia per il recepimento della Direttiva SUP. In allegato è presente una bozza dello stesso, che probabilmente sarà oggetto di modifiche. La Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (in GU L 155/1 del 12.06.2019) ed entrata in vigore il 02 luglio 2019, è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche per i prodotti disciplinati dalla direttiva, compreso un divieto a livello dell’UE sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative. La direttiva mette in atto la strategia dell’UE sulla plastica, un elemento importante nel percorso dell’UE verso un’economia circolare. Il termine di recepimento da parte degli Stati membri è fissato per il 3 luglio 2021. Le restrizioni di mercato e le disposizioni sulla marcatura dei prodotti si applicheranno sempre a partire dal 3 luglio 2021, mentre i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie si applicheranno a partire dal 3 luglio 2024. Infine, le misure relative alla responsabilità estesa del produttore si applicheranno a partire dal 31 dicembre 2024. Ad oggi, data articolo, non è stato ancora pubblicato il decreto legislativo da parte dell'Italia per il recepimento della Direttiva SUP. In allegato è presente una bozza dello stesso, che probabilmente sarà oggetto di modifiche. Articolo 17 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi: - all’articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021; Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Panoramica Direttiva SUP I prodotti di plastica monouso sono fatti di plastica in tutto o in parte e sono generalmente destinati a essere utilizzati una volta sola oppure per un breve periodo di tempo prima di essere gettati. Il 07 Giugno 2021 sono stati pubblicati gli Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU C 216/1 del 07.06.2021). Il documento fornisce orientamenti sulle principali definizioni contenute nella direttiva, oltre ad esempi di prodotti da considerare compresi o meno nel suo ambito di applicazione. Questi esempi non sono esaustivi e servono unicamente a fornire un quadro illustrativo su come interpretare talune definizioni e i pertinenti requisiti della direttiva nel contesto degli specifici prodotti di plastica monouso. Il contenuto, compresi gli esempi, rispecchia il punto di vista della Commissione europea e, in quanto tale, non è giuridicamente vincolante. L’interpretazione vincolante della legislazione dell’UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, in considerazione della pandemia di coronavirus, si osserva che l’articolo 11 prevede che le misure adottate per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della direttiva siano conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Il considerando 14 prevede inoltre che le misure non compromettano le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione e l’informazione dei consumatori. Restrizioni di mercato (divieti) I prodotti di plastica vietati in base alla direttiva comprendono: - posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); Riduzioni del consumo In linea con la politica dell’UE sui rifiuti, gli Stati membri sono tenuti a: - adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa (tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato); La direttiva prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotto entro il 2026 (rispetto all’anno di riferimento 2022). Raccolta differenziata e requisiti di progettazione per le bottiglie di plastica La direttiva fissa un obiettivo di raccolta pari al 90 % per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77 % entro il 2025). La produzione di queste bottiglie deve prevedere un contenuto di almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025 (per le bottiglie in PET), e il 30 % a partire dal 2030 (per tutte le bottiglie). Requisiti di marcatura Alcuni prodotti in plastica monouso immessi sul mercato devono recare una marcatura visibile, chiaramente leggibile e indelebile sull’imballaggio o sul prodotto stesso: assorbenti e tamponi igienici; Tali etichette devono comunicare ai consumatori le informazioni seguenti: - le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare; e Pubblicato nella GU L 428/57 del 18.12.2020 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente C/2020/9199. Entrata in vigore: 7.01.2021 Vedi Marcatura dei prodotti in plastica monouso In applicazione a decorrere dal 3 luglio 2021 il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151, prevede una marcatura armonizzata per i prodotti di plastica monouso indicati in allegato D della direttiva (UE) 2019/904. Si tratta di: A) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; A. Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi ALLEGATO I Specifiche armonizzate di marcatura per gli assorbenti igienici, i tamponi e gli applicatori di tamponi Nota: la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio degli assorbenti igienici immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo. 2. Gli imballaggi dei tamponi e degli applicatori dei tamponi con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente: Nota: la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio dei tamponi e degli applicatori dei tamponi immessi sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo. 3. Le marcature di cui ai punti 1 e 2 devono essere conformi alle prescrizioni di cui al presente punto. a) Ubicazione della marcatura b) Dimensioni della marcatura c) Progetto grafico della marcatura - Bianco: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0 B) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico ALLEGATO II Specifiche di marcatura armonizzate per le salviette umidificate 1. Gli imballaggi delle salviette umidificate (ossia salviette pre-umidificate per l’igiene personale e per uso domestico) con una superficie pari o superiore a 10 cm2 recano la marcatura stampata seguente: Nota: la linea nera intorno alla marcatura non ne fa parte. Serve unicamente a evidenziare, rispetto alla pagina bianca, la sottile linea bianca che delimita la marcatura. In deroga alla prima frase del presente punto, la marcatura dell’imballaggio delle salviette umidificate immesse sul mercato prima del 4 luglio 2022 può essere apposta sotto forma di adesivo. 2. La marcatura deve soddisfare le prescrizioni di cui al presente punto. a) Ubicazione della marcatura b) Dimensioni della marcatura c) Progetto grafico della marcatura [...] Responsabilità estesa del produttore La direttiva si basa sul principio «chi inquina paga». I produttori dovranno coprire i costi di: - gestione e rimozione dei rifiuti; Per le salviette umidificate e i palloncini, sono applicati questi obblighi con l’esclusione dei costi di raccolta. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a: - garantire che siano messe in atto disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica; e Misure di sensibilizzazione Gli Stati membri adottano misure volte a: - informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva; Collegati
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