End of Waste e REACH / CLP Rev. 1.0 del 06.10.2020
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24 Novembre 2024 | ||
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End of Waste e REACH / CLP ID 10944 | Rev. 1.0 del 06.10.2020 A differenza del sottoprodotto, l’end of waste (EoW) nella prima fase della propria “vita” è da considerarsi rifiuto in tutto e per tutto; solo successivamente, attraverso determinate operazioni di recupero materiale, può “riscattare” il proprio status di bene recuperando utilità ai fini di un determinato processo produttivo. I criteri dell’End of Waste sono regolamentati dall’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE e recepiti nel nostro ordinamento nell’articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Cessata la qualifica di rifiuto, le norme da applicare per la successiva immissione sul mercato, se il prodotto si annovera come sostanza chimica, sono quelle che fanno capo a REACH e CLP. Update Rev. 1.0 del 06.10.2020 ... La nozione di end of waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti. Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate: a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici; Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto. Con riferimento al concetto di recupero, la direttiva espressamente (considerando n. 22) considera che l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale. Articolo 6 direttiva 2008/98/CE Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo 184-ter decreto legislativo n. 152 del 2006 (Cessazione della qualifica di rifiuto) Processi di recupero Il materiale di rifiuto dopo che ha cessato di essere tale può essere considerato una sostanza in quanto tale, una miscela che contiene due o più sostanze, o un articolo. Di conseguenza, bisogna chiarire se il recupero rappresenta la continuazione dell’uso della sostanza originariamente registrata e, se non è così, in secondo luogo, se è la “fabbricazione” a trasformare di nuovo il rifiuto in una o più sostanze in quanto tali, o contenute in una miscela o in un articolo. Il ciclo di vita e la catena di approvvigionamento della sostanza originale finiscono con la fase dei rifiuti. Se il rifiuto cessa di essere tale, inizia un nuovo ciclo di vita delle sostanze. Il processo di recupero si concentra sul recupero della sostanza a partire da quel rifiuto. Di conseguenza, in ogni caso e per definizione, il recupero non può essere un uso. L’articolo 3, paragrafo 8, del regolamento REACH definisce la fabbricazione come “la produzione o l’estrazione di sostanze allo stato naturale”. Sostanze che sono state sottoposte a una modificazione chimica durante il processo di smaltimento e di recupero (per esempio alcune scorie come quelle di acciaio che vengono disgregate, ceneri volatili, produzione di metano durante il “riciclo delle materie prime” di polimeri) soddisfano chiaramente tale definizione. Alcuni processi di recupero che danno come risultato sostanze recuperate tuttavia non modificano la composizione chimica delle sostanze (in particolare la lavorazione meccanica o il riciclaggio, per esempio la selezione, la separazione, la decontaminazione, l’omogeneizzazione e il trattamento per modificare la macrostruttura del materiale come frantumazione (aggregati), taglio, sminuzzatura (frammenti di metallo), granulazione (rifiuti di plastica) e macinazione di materiali, loro rifusione senza modificazione chimica). Per ragioni di coerenza e applicabilità dell’approccio, tutte le tipologie di recupero, compresa la lavorazione meccanica, sono considerate un processo di fabbricazione se danno come risultato la produzione di una o più sostanze, in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo, che hanno cessato di essere rifiuti, dopo essere state sottoposte a una o più fasi di recupero. I materiali che sono stati recuperati e che hanno cessato di essere rifiuti, sono soggetti agli obblighi imposti dal REACH per le sostanze, le miscele o gli articoli. Il recuperatore è un soggetto ben identificato dalla normativa sui rifiuti, in alcuni casi ci sono dei regolamenti che definiscono l’“end of waste”: - Reg. 333/11 – ferro e alluminio Il regolamento REACH esenta dalla registrazione sostanze che sono registrate e recuperate nella Comunità, purché un dato numero di condizioni sia soddisfatto. Il riciclaggio è una forma di recupero ed è pertanto contemplato da questa esenzione. Disposizioni per sostanze recuperate ai sensi del REACH La fase nel trattamento dei rifiuti alla quale iniziano a essere applicabili gli obblighi imposti dal regolamento REACH dipende da quando il materiale perde la sua qualifica di rifiuto. Questo implica il fatto che dopo che un materiale cessa di essere un rifiuto, il processo di recupero è terminato. I materiali che cessano di essere rifiuti possono da questo momento in avanti essere trattati all’interno di un processo produttivo come sostanza in quanto tale o contenuta in miscele o in articoli. I processi di recupero si svolgono spesso in molte fasi, e talvolta solo con l’ultima fase si produce un materiale che non sarà più classificato come rifiuto secondo la normativa in materia di rifiuti della UE. In aggiunta, ci possono essere casi in cui solo una parte del materiale risultante dal processo di recupero non sarà un rifiuto. Di conseguenza, tutte le fasi di recupero che non producono un materiale che non è un rifiuto costituiscono parte del processo di trattamento dei rifiuti soggetto alla normativa in materia di rifiuti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del REACH, i materiali di rifiuto, compresi i rifiuti prodotti durante i processi di recupero, non sono considerati né sostanze, né miscele né articoli. Ai fini del REACH, le sostanze recuperate devono essere considerate esclusivamente sostanze che, dopo esser state parte di materiali di rifiuto, hanno cessato di essere rifiuti a norma della direttiva quadro in materia di rifiuti. I costituenti della sostanza recuperata possono essere stati presenti in quanto tali nel flusso di rifiuti oppure essere stati ottenuti a partire dal flusso di rifiuti attraverso modificazione chimica durante il processo di recupero. Adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti L’articolo 6 della direttiva 2008/98/UE al comma 5 prevede che “La persona fisica o giuridica che: a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato; o b) immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.” In base a tale disposizione è opportuno, in fase di istruttoria tecnica, valutare il rispetto della normativa REACH e CLP, nel momento in cui si vuole immettere un prodotto sul mercato in quantità ≥1 ton. La normativa REACH si applica alle sostanze recuperate, come chiarito nelle linee guida ECHA. Di seguito si riportano le varie fasi e gli aspetti da considerare per gli adempimenti REACH e CLP. Si ricorda di effettuare la valutazione delle eventuali sostanze sottoposte a restrizioni (allegato XVII del REACH) o, delle sostanze per cui è richiesta l’autorizzazione (Allegato XIV del REACH) e la valutazione relativa alla presenza di sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) Di seguito uno schema degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sostanze chimiche e prodotti (Figura 1). ... Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0.2020
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