UNI EN 10912:2000 | Guida DPI: Protezione occhi e viso
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23 Novembre 2024 | ||
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UNI EN 10912:2000 | Guida DPI: Protezione occhi e viso ID 10461 | 29.03.2020 Il presente documento sintetizza quanto riportato dalla norma tecnica UNI EN 10912:2000 in merito alla scelta, l’uso e la manutenzione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per gli occhi ed il viso per le attività lavorative. Validazione straordinaria DPI Per la procedura di richiesta produzione di dispositivi per la protezione degli occhi: Decreto Cura Italia: validazione straordinaria dei DPI (INAIL). L’art. 15 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI). UNI 10912:2000 Data entrata in vigore: 31 dicembre 2000 Norme relative ai protettori dell’occhio per attività lavorative: UNI EN ISO 4007:2019 “Dispositivi di protezione individuale - Protezione degli occhi e del viso - Vocabolario” L’applicazione delle norme armonizzate dà la presunzione di conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS - Allegato II Regolamento (UE) 2016/425) e, di conseguenza, l’applicazione determina l’apposizione corretta della Marcatura CE. La norma UNI EN 10912:2000 è stata redatta al solo scopo di informazione e guida. Essa si riferisce a tutti i tipi di protettori dell’occhio e del viso utilizzati contro i vari pericoli riscontrabili nell’ambiente industriale, nel commercio, nei laboratori, nelle strutture didattiche, ecc., che potrebbero ledere l'occhio o compromettere la visione, ad esclusione delle radiazioni ionizzanti come i raggi X e delle radiazioni infrarosse (IR) a bassa temperatura. La norma non comprende una guida specifica sull'utilizzo di dispositivi di protezione dell'occhio e del viso per le discipline sportive, le attività del tempo libero o la guida, ma contiene informazioni utili anche per attività diverse da quelle in ambito professionale, dove esistano rischi per l’occhio o per il viso. Lo scopo della presente norma è di: a) dettagliare e spiegare le principali normative europee che si riferiscono ai dispositivi di protezione individuale dell'occhio e del viso in ambito professionale; La norma non deve essere utilizzata in sostituzione totale o parziale della valutazione del rischio in ambito professionale, che costituisce elemento essenziale di qualsiasi procedura di selezione di dispositivo di protezione dell’occhio. La selezione, fornitura e manutenzione del protettore dell’occhio rappresenta una procedura impegnativa che richiede conoscenze specialistiche e un’attenzione particolare a molti aspetti. 1. Percorso di conformità Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione Europea. Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:
I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II. I fabbricanti: - redigono la documentazione tecnica ed Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti: - redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio (Categoria I, Categoria II e Categoria III) da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I). Fig. 1 - Categorie di rischio Regolamento DPI 5.1 Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili e non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS. Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Di seguito alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato: - i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili; Le procedure di valutazione della conformità sono differenti in relazione alle categorie di rischio dei DPI: Fig. 2 - Percorso di conformità 2. Pericoli per la vista riscontrabili in attività lavorative L’occhio umano è particolarmente esposto ai danni provocati dalle tre principali categorie di pericolo riscontrabili nelle attività lavorative che sono di natura meccanica, di natura chimica e dovuti a radiazioni. Talvolta possono ricorrere circostanze nelle quali si riscontra la simultanea o concorrente presenza di due o più di questi pericoli ed è perciò fondamentale conseguire una stima di tutti i potenziali pericoli riscontrabili nell'ambiente di lavoro. Gli effetti sull'occhio umano di un danno dovuto a pericoli vari sono numerosi e complessi e variano, in termini di gravità, da una lieve irritazione alla cecità totale. Per meglio spiegare questi effetti, trattati nei punti seguenti, nella sottostante figura 1 è illustrato uno schema relativo alla sezione dell'occhio che ne evidenzia le parti principali. Fig. 4 - Occhio umano Tabella 1 – Pericoli per gli occhi ed il viso 3.2 Classificazione per forma Le numerose forme di protettori dell’occhio per attività lavorative oggi disponibili possono essere convenientemente classificate in tre categorie principali: occhiali, maschere/occhiali a visiera, ripari facciali. Gli occhiali proteggono gli occhi ed offrono una protezione limitata alle cavità orbitali. Le maschere/occhiali a visiera proteggono gli occhi e le cavità orbitali ed i ripari facciali forniscono protezione sia agli occhi sia al viso. Una descrizione generale di occhiali, maschere/occhiali a visiera e ripari facciali è riportata nella tabella 3. Tabella 3 - Classificazione per forma 3.4 Altro per la classificazione Fig. 5 – Schema classificazione 4. Marcatura Protettori dell’occhio per "altri usi" (UNI EN 166) Oculari Gli oculari sono marcati in modo distinto dalle montature; la marcatura consiste in una sequenza orizzontale di lettere e numeri sull'oculare nel seguente ordine: - numero di scala (solo per i filtri); Esempio: 3 - 2,5 X 1 S 9 N Nell'esempio sopra indicato il numero di scala è 3 - 2,5 che comprende il numero di codice 3 (filtri UV con buon riconoscimento dei colori) e il numero di graduazione 2,5. La X denota il simbolo del fabbricante, 1 si riferisce alla classe ottica 1, S indica la robustezza incrementata, 9 la resistenza ai metalli fusi e solidi caldi e N la resistenza all'appannamento. Montature Come nel caso degli oculari, la marcatura sulle montature consiste in una sequenza orizzontale di simboli nel seguente ordine: - identificazione del fabbricante - lettera o simbolo; Esempio: X EN 166 3 4 9 - B Nell'esempio sopra indicato, X è il simbolo del fabbricante, 3 denota la resistenza ai liquidi, 4 la resistenza alle particelle di polvere di grandi dimensioni, 9 la resistenza ai metalli fusi e solidi caldi e -B la resistenza alle particelle ad alta velocità con urti a media energia. Tabella 13 - Marcatura della montatura e della lente, codice alfanumerico (EN 166) 5. Scelta dei protettori dell’occhio per attività lavorative La selezione di protettori dell’occhio appropriati e idonei per qualsiasi situazione è d'importanza vitale. Se la procedura non viene eseguita in modo corretto le conseguenze per l'utilizzatore possono variare da un minimo disagio ad una ferita lieve fino alla perdita completa della vista. Le informazioni contenute in questa parte della presente norma sono solo a scopo di guida. È dovere e responsabilità del datore di lavoro (o del lavoratore autonomo) la scelta di protettori dell’occhio adeguati; la responsabilità non può essere fatta ricadere sul fabbricante, sul fornitore o sul dipendente. Per ottenere il più elevato grado di accettazione del DPI è essenziale coinvolgere attivamente l’utilizzatore finale in tutte le fasi del processo di selezione. Il compito del fabbricante è quello di fornire tutte le informazioni che sono essenziali per consentire al datore di lavoro la scelta del dispositivo più adatto a fornire protezione dal rischio individuato. Il primo dovere del datore di lavoro è l'esecuzione della valutazione del rischio, allo scopo di definire chiaramente la fonte e la natura di tutti i potenziali pericoli. Tale analisi deve essere eseguita ed archiviata da una o più persone adeguatamente addestrate e qualificate per svolgere tale incarico. La valutazione dei rischi deve essere revisionata e aggiornata ad intervalli regolari e qualora si verifichino cambiamenti sostanziali nell’ambiente di lavoro. Una volta identificato il pericolo e valutato il rischio, il requisito successivo è considerare e mettere in pratica tutte quelle misure fattibili per l'eliminazione o la riduzione della fonte del pericolo. I dispositivi di protezione individuale dell'occhio devono essere considerati come l'ultima misura da intraprendere per proteggere l'individuo dai pericoli sul posto di lavoro. Se il pericolo non può essere eliminato mediante l’utilizzo di schermature o ridotto a livello tale da non provocare lesioni, il ricorso ad un dispositivo di protezione individuale dell'occhio sarà ineludibile e sarà necessario quindi avviare la procedura di selezione. La procedura di selezione è analizzata più approfonditamente nel seguito della presente norma; gli elementi e la sequenza del processo sono illustrati in dettaglio nella tabella 15. Tabella 15 - Sequenza per la selezione dei protettori dell’occhio per attività lavorative 8. Validazione straordinaria ed in deroga dei DPI Con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15 è prevista la validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale. L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19 e attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Art. 15 decreto legge n. 18 del 2020 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. 2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. 3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. 4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio. segue in allegato Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020 Collegati |
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