Vademecum imballaggi rifiuti di imballaggio | Rev. 0.0 del 24 Febbraio 2020
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Vademecum imballaggi rifiuti di imballaggio ID 10130 | 24.02.2020 Il presente vademecum illustra, anche con il supporto di immagini, la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, così come disciplinata dalla Direttiva 94/62/CE (recepita in IT dal D.Lgs 152/2006 - TUA). Il Vademecum risulta essere così strutturato: Sommario Premessa Excursus La Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e succ. agg., armonizza le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l’impatto sull’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità. A tal fine la direttiva impone a tutti gli Stati membri di adottare misure per: In particolare tali misure consistono in: a) consentire l’immissione sul mercato soltanto di imballaggi conformi ai requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi; Al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni legislative di recepimento interno della Direttiva 94/62/CE, gli Stati Membri, ma non solo, hanno introdotto Sistemi (volontari o obbligatori) di gestione degli imballaggi (restituzione e/o raccolta, reimpiego o recupero) che, con differenti modalità e ambiti di applicazione, operano per conto delle imprese aderenti (soggetti obbligati ai sensi della Direttiva 94/62/CE) sulla base dei seguenti principi: “responsabilità del produttore” e “chi inquina paga”. La Direttiva suddetta infatti considera “essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio “chi inquina paga” accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale” (condivisa). Inoltre nell’ambito delle misure preventive, la suddetta direttiva prevede che gli Stati Membri possano adottare “progetti intesi a introdurre la responsabilità del produttore di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio o in azioni analoghe adottate, se del caso, previa consultazione con operatori economici e volte a raggruppare e a sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione”. Figura n. 1 – Campo di applicazione La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta pvvero il 31.12.1994, ed in particolare a livello europeo: - dal 1 luglio 1996 (art. 22, §1 Dir. 94/62/CE) vige per gli Stati membri la presunzione di conformità ai requisiti essenziali; Campo di applicazione e definizioni “Imballaggio”: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione Anche tutti gli articoli “a perdere” usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi Per “rifiuto di imballaggio” si intende ogni imballaggio o materiale di imballaggio di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi, esclusi i residui della produzione, dove il detentore è il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. [...] Tipi di imballaggio Immagine 1 – Tipi di imballaggio “imballaggio per la vendita o imballaggio primario”, ovvero imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore “imballaggio multiplo o imballaggio secondario”, ovvero imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all‘utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche “imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario”, ovvero imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei. La definizione di “imballaggio” è basata anche sui seguenti criteri riportati nella Direttiva 2013/2/CE: i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme (es. scatole per dolci, bottiglie di vetro per iniettabili, ecc); [...] Responsabilità e doveri Per tutti i prodotti l’attenzione del legislatore si è andata focalizzando sull’intero ciclo di vita del bene: non solo sulla produzione, la distribuzione e il consumo del bene, ma anche sul fine del prodotto (post consumo) Figura n. 2 – Ciclo di vita del prodotto In un’ottica di sviluppo sostenibile è definita nella legislazione italiana (D.lgs. 152/06) ed europea, una scala gerarchica delle attività relative alla sostenibilità ambientale Figura n. 3 - Gerarchia nella gestione dei rifiuti
I termini menzionati hanno un preciso e dichiarato significato: - Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi. ... Norme tecniche armonizzate I riferimenti delle norme tecniche relative a requisiti essenziali di cui alla Direttiva 94/62/CE sono stati pubblicati con la Decisione 2001/524/CE pubblicata su G.U. L 190/2001 il 12 luglio 2001 e da ultimo con la Comunicazione 2005/C 44/13 pubblicata su G.U. C 44/2005 il 19 febbraio 2005. EN 13427:2004 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio Etichettatura ambientale del packaging L’articolo 8 della Direttiva 94/62/CE, in particolare, prescrive che “per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE”. L’articolo 219 co. 5 del D.lgs 152/2006 dispone: 5.Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Il predetto decreto dovra' altresi' prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. Si riportano di seguito gli allegati della Decisione 97/129/CE [...] Il sistema di identificazione della tipologia del materiale è, ad oggi, di fatto l’unico requisito richiamato nella legge. In ogni caso l’indicazione del materiale rimane comunque volontaria: qualora però si decida di procedere in tal senso, il riferimento obbligatorio per la modalità è la decisione 97/129/CE. Non sussistono altri riferimenti legislativi comunitari cogenti circa l’etichettatura ambientale degli imballaggi, ma vi possono essere disposizioni nazionali che impongono l’identificazione dei materiali di imballaggio ai sensi della Decisione 97/129/CE. Quindi, in ogni caso, anche se non vi è l’obbligo di emettere una dichiarazione su tale aspetto, si deve comunque verificarne la conformità. In generale, ai fini di una corretta gestione post consumo degli imballaggi lungo tutta la filiera dal produttore al consumatore, è possibile che sul packaging venga indicato: - l’identificazione dei materiali di imballaggio Vi sono anche altre tipologie di etichette ambientali, dette anche marchi ecologici, che vengono applicate su un prodotto o su un servizio e forniscono informazioni sulle sue prestazioni ambientali. L’introduzione di sistemi di certificazione ecologica è stata individuata come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della politica ambientale europea (dal Sesto Programma Comunitario di Azione per l'ambiente, denominato "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", 2002-2012), al fine di aiutare il consumatore ad orientarsi nella scelta di prodotti più ecologici e contemporaneamente di dare nuovi impulsi al mercato. Trattasi di marchi di tipo volontario, dove i fabbricanti, gli importatori o i distributori possono decidere se aderire o no al sistema di etichettatura, previa verifica che i propri prodotti, o servizi, possiedano i requisiti previsti dallo specifico sistema. I sistemi di etichettatura volontari sono definiti dalle norme UNI EN ISO 14020 in cui se ne distinguono tre tipi: Etichette Ambientali di Tipo I (ISO 14024) E' un'etichetta indirizzata all'utilizzatore finale, detta del tipo B2C (Business to Consumer). Etichette Ambientali di Tipo II (ISO 14021) Le etichette di Tipo II sono delle auto-dichiarazioni ambientali che possono essere sia B2C, ovvero destinate ai consumatori finali, che B2B, ovvero destinate ad altre figure all'interno della filiera produttiva. Queste auto-dichiarazioni fornite dai produttori, riguardano le caratteristiche ecologiche del prodotto e devono essere accurate e verificabili. Per questo motivo viene richiesto l'utilizzo di metodologie provate su basi scientifiche, che consentano di ottenere risultati attendibili e riproducibili. Tali auto-dichiarazioni, in genere, si riferiscono a un singolo aspetto del ciclo di vita dei materiali e gli aspetti che possono essere presi in considerazione sono, per esempio la percentuale di materiale riciclato contenuto nel prodotto, la biodegradabilità e compostabilità del prodotto, l'assenza di sostanze tossiche o dannose per l'ambiente ecc... Dal momento che queste etichette si basano su auto-dichiarazioni, non è prevista la certificazione da parte di un organismo indipendente, ma solo il rispetto delle modalità di diffusione e dei requisiti relativi ai contenuti dell'informazione. Un esempio di etichetta di Tipo II è il marchio adottato per i materiali riciclabili, che può indicare che il prodotto è fatto di materiale riciclato (se è riportato anche un valore percentuale all'interno del simbolo) oppure che il prodotto può essere riciclato. Etichette Ambientali di Tipo III (ISO 14025) Etichette di Tipo III sono le cosiddette "Dichiarazioni Ambientali di Prodotto" (EPD) che riportano le informazioni relative a un prodotto sulla base di parametri prestabiliti. E' un'etichetta del tipo B2B perché fornisce indicazioni sui prodotti e i servizi lungo la filiera produttiva e consiste in una scheda di prodotto relativa ai potenziali impatti ambientali riferiti all'intero ciclo di vita. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020
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