Conai | Consorzio Nazionale Imballaggi
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Conai | Il Consorzio Nazionale Imballaggi
Update 20 Marzo 2019
CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, è un Consorzio privato che opera senza fini di lucro ed è un sistema che costituisce la risposta delle imprese private ad un problema di interesse collettivo, quale quello ambientale, nel rispetto di indirizzi ed obiettivi fissati dal sistema politico. Al Sistema Consortile aderiscono oltre 850.000 imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.
Nato sulla base del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (Decreto Ronchi) abrogato dal D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, il Consorzio ha segnato il passaggio da un sistema di gestione basato sulla discarica ad un sistema integrato, che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.
CONAI collabora con i Comuni in base a specifiche convenzioni regolate dall’Accordo quadro nazionale ANCI-CONAI e rappresenta per i cittadini la garanzia che i materiali provenienti dalla raccolta differenziata trovino pieno utilizzo attraverso corretti processi di recupero e riciclo.
Le aziende aderenti al Consorzio versano un Contributo obbligatorio che rappresenta la forma di finanziamento che permette a CONAI di intervenire a sostegno delle attività di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti di imballaggi.
CONAI indirizza l’attività e garantisce i risultati di recupero di 6 Consorzi dei materiali: acciaio (Ricrea), alluminio (Cial), carta/cartone (Comieco), legno (Rilegno), plastica (Corepla), vetro (Coreve), garantendo il necessario raccordo tra questi e la Pubblica Amministrazione.
I riferimenti normativi – D.lgs. 152/06
La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/06.
L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:
a. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
c. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei”.
L’allegato E, punto 2, al D.Lgs. 152/2006 inoltre, specifica che la definizione di “imballaggio” è basata sui criteri seguenti:
i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell’imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
iii) i componenti dell’imballaggio e gli elementi accessori integrati nell’imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
Con il D.M. 22 aprile 2014* (che ha recepito in Italia la Direttiva 2013/2/UE), pubblicato in G.U. il 14/06/2014, sono stati aggiornati gli esempi illustrativi per i criteri interpretativi riportati nell’allegato stesso.
Molteplici sono le sentenze **che hanno riconosciuto la competenza Conai su articoli controversi.
Di seguito due liste di riferimento, esemplificative e non esaustive, degli articoli di “Imballaggio” o “Non Imballaggio”.
- Vedi Lista n. 1 articoli di imballaggio
- Vedi Lista n. 2 articoli non imballaggio
Contributo Ambientale
Il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”.
A venti anni dalla fondazione del Consorzio, il Contributo Ambientale CONAI, stabilito sin dal 1998 per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, non è più unico per materiale.
La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. CONAI ha scelto di avviare la diversificazione del contributo ambientale a partire dal materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo. In passato erano già state introdotte alcune agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e particolarmente virtuosi dal punto di vista ambientale.
Entità del Contributo Ambientale per materiale in vigore:
Acciaio | 3,00 €/t dal 1° gennaio 2019 |
---|---|
Alluminio | 15,00 €/t dal 1° gennaio 2019 |
Carta | 20,00 €/t dal 1° gennaio 2019 40,00 €/t dal 1° gennaio 2019 per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi |
Legno | 7,00 €/t |
Plastica | Fascia A: 150,00 €/t, Fascia B1: 208,00 €/t, Fascia B2: 263,00, Fascia C: 369,00 €/t dal 1° gennaio 2019 |
Vetro | 24,00 €/t dal 1° gennaio 2019 |
Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell’ammontare dovuto sulla base del peso e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:
- dell’imballaggio finito effettuato dall’“ultimo produttore” al “primo utilizzatore”;
- del materiale di imballaggio effettuato da un “produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “autoproduttore” che gli risulti o si dichiari tale.
Inoltre le stesse norme prevedono che i materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero siano soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.
Aspetti fiscali
Il Contributo Ambientale CONAI esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota (vigente al momento di effettuazione dell’operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA.
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida Contributo CONAI 2019 Vol.1 (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi) e la Guida Contributo CONAI 2019 Vol. 2 (Modulistica), con le novità contenute in questa edizione e il calendario degli adempimenti: Calendario Guida 2019.
Soggetti obbligati
In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.
Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi […]”.
Sanzioni per mancata adesione
L’articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall’art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.
A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che “i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro”.
All’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida Contributo CONAI 2019 Vol. 1 (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi) e la Guida Contributo CONAI 2019 Vol. 2 (Modulistica).
Dichiarazione di versamento
Tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente.
Consulta le tabelle dove sono illustrate le quantità e i valori che rientrano nella soglia di esenzione dalla dichiarazione del Contributo per gli anni 2008 -2019: Quantità valori soglia esenzione CAC 2009 2019
Gli adempimenti a carico dell’Importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Sono previste diverse procedure: una Procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una Procedura semplificata (valida solo per l’importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.
Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a Utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell’importatore stesso.
Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.
CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva.
Per tutti gli approfondimenti consultare la Guida Contributo CONAI 2019 Vol. 1 (Adempimenti, procedure e schemi esemplificativi) e la Guida Contributo CONAI 2019 Vol. 2 (Modulistica).
Utilizzo del marchio
L’utilizzo del marchio CONAI mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili le aziende produttrici o utilizzatrici di imballaggi, facenti parte del nuovo sistema CONAI e attivamente impegnate nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Il Regolamento, scaricabile di seguito, stabilisce le condizioni generali per la concessione del diritto d’uso del Marchio, la procedura di concessione e la durata della stessa, nonché le condizioni di riproduzione: Utilizzo del marchio Regolamento Marchio 20141126.
Nota informativa sul marchio registrato “Punto verde degli imballaggi”:
Il Sistema CONAI non ha sottoscritto un contratto di licenza d’uso del marchio “Punto Verde” con DSD e PRO EUROPE, pertanto non ha poteri di conferimento di tale licenza ai propri consorziati.
Di seguito è possibile scaricare la nota informativa di approfondimento: Punto Verde / Green Dot 2018
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