Impianti trattamento rifiuti AIA / BAT / Seveso | Note Normative
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23 Novembre 2024 | ||
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Impianti trattamento rifiuti AIA / BAT / Seveso | Note Normative ID 10196 | 22.02.2020 Il Documento (completo allegato) illustra le norme per l’applicabilità delle BAT (Best Available Techniques), Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per gli stabilimenti che trattano i rifiuti che sono soggetti ad AIA di cui al D.Lgs 152/2006 e l’assoggettabilità degli stessi alla Seveso D.Lgs 105/2015. Excursus AIA e BAT Le BAT per gli stabilimenti che trattano i rifiuti sono stabilite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. BAT e SGA Le BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 consistono nell'istituire e applicare un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 a) trattamento biologico; SEVESO È necessario che gli impianti di trattamento rifiuti verifichino l’assoggettabilità alla normativa Seveso. Infatti, tenendo di conto di quanto previsto dal D.Lgs 105/2015 (Allegato 1 nota 5, vedi a seguire), assume rilevanza centrale per gli impianti di trattamento rifiuti la necessità di verificare l’assoggettabilità alla normativa Seveso. Sebbene tali verifiche possano condurre, nella maggioranza dei casi, all’esclusione di tali stabilimenti dall’applicazione della normativa Seveso, si ribadisce la necessità, da parte dei gestori, di individuare ed adottare adeguate misure tecniche impiantistiche e gestionali analoghe a quelle già attuate negli stabilimenti ad alto rischio, nell’ottica di prevenire il verificarsi di incidenti che, pur non riguardando impianti ricadenti in Seveso, possono essere considerati incidenti rilevanti ed hanno probabilità di accadimento estremamente elevate (mediamente 10-1). I numerosi incidenti che si sono verificati all’interno di aziende di gestione rifiuti, sul territorio nazionale, e la nuova normativa in materia di classificazione di sostanze pericolose (D.Lgs 105/2015), rendono cruciale la questione di verificare l’assoggettabilità o meno di tali attività alla normativa Seveso. La definizione di Incidente Rilevante fornita dalla norma (art. 3, comma 1, lett. “o” D.Lgs 105/2015) evidenzia inoltre la necessità per alcune tipologie di impianti di trattamento rifiuti, indipendentemente all'assoggettabilità alla normativa Seveso, di adottare misure di prevenzione e di valutare gli effetti di possibili incidenti – che hanno caratteristiche di rilevanza, come sopra indicato – con le metodologie impiegate per gli stabilimenti “Seveso”. Negli ultimi anni la normativa europea in materia di sostanze pericolose è stata completamente aggiornata con l’entrata in vigore del Regolamento CE/1907/2006 (REACH) e Regolamento CE/1272/2008 (CLP), disposizioni trasversali che interessano aziende di tutti i settori e dimensioni. I due regolamenti sono complementari: Una sostanza o una miscela, quindi, sono “pericolose” se è possibile attribuire loro un’indicazione di pericolo H, secondo i criteri definiti dal Regolamento CLP. I rifiuti sono esplicitamente esclusi dalla normativa relativa alle sostanze pericolose; tuttavia essi sono costituiti da sostanze o, più frequentemente, da miscele di sostanze, alcune delle quali possono essere pericolose e pertanto presentare per le loro proprietà intrinseche un rischio “rilevante” per la salute delle persone e per l’ambiente. Di recente a livello europeo con il Regolamento 2014/1357/UE, e successive modifiche e integrazioni (Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio e Comunicazione 2018/124) sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti, che vanno nella direzione dell’allineamento con quanto previsto per le sostanze e le miscele “non rifiuti”. In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo (da HP1 a HP15), in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute. A titolo di esempio, il Regolamento definisce, per attribuire la HP6 “Tossicità acuta”, un limite di concentrazione per l’assegnazione della proprietà pericolosa ed una concentrazione soglia, al di sotto della quale una sostanza non viene presa in considerazione ai fini della raggiungimento del limite di concentrazione per l’assegnazione sopra indicato. Di seguito si riportano le nuove Classi di pericolosità dei rifiuti, vigenti dal 1° giugno 2015 (vedi il Regolamento 2014/1357/UE sopra citato): - rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; Una sintesi delle fonti di dati e informazioni sulle sostanze pericolose, con particolare riferimento alla classificazione dei rifiuti, è riportata in allegato 2 alla Comunicazione della Commissione UE — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti – C/2018/124/01. La normativa Seveso III, in modo più esplicito rispetto al passato, inserisce anche i Rifiuti tra le sostanze/miscele che concorrono al raggiungimento delle soglie che determinano l’assoggettabilità al campo di applicazione della suddetta normativa. In particolare la Nota 5 all'Allegato 1 del D.Lgs 105/2015 riporta che “Le sostanze pericolose che non sono comprese nel Regolamento CE/1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile, che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto”. D.Lgs 105/2015 Nel documento Questions & Answers Seveso-III-Directive 2018 v1 Ares(2018)1656198 - 26/03/2018 alla QA 022 è riportato quanto previsto dalla nota 5 dell'Allegato I del D.Lgs 105/2015 di cui sopra: Question: Does the Seveso-III-Directive cover waste? Traslate Al fine di valutare la propria posizione rispetto alla normativa per la prevenzione degli incidenti rilevanti, i gestori degli stabilimenti in questione hanno l’obbligo di valutare l’assoggettabilità alla normativa “Seveso” attribuendo, alle sostanze pericolose potenzialmente presenti, la categoria più simile contemplata nella citata normativa. Tale approccio è confermato anche dalla Comunicazione della Commissione UE — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti – C/2018/124/01. A margine di ricorda che l’omessa presentazione della notifica di cui all'articolo 13, comma 1, o il Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 15 o di redigere il documento di cui all'articolo 14, è punita con l'arresto fino ad un anno o con l’ammenda da euro quindicimila a euro novantamila. Un esempio applicativo riguarda le scorie pesanti prodotte nei termovalorizzatori di RSU, che presentano una potenziale ecotossicità (HP14), recentemente classificata con test di laboratorio come H412 (Aquatic chronic 3), classe di pericolo non rientrante nella Seveso. La conseguenza di ciò è stata l'esclusione dei suddetti termovalorizzatori dalla Seveso (Vedi Studio per la valutazione dell’ecotossicità delle ceneri pesanti “bottom-ash” - eer 190111* e 190112 Tenendo di conto di quanto previsto dal D.Lgs 105/2015, assume rilevanza centrale per gli impianti di trattamento rifiuti la necessità di verificare l’assoggettabilità alla normativa Seveso. Sebbene tali verifiche possano condurre, nella maggioranza dei casi, all’esclusione di tali stabilimenti dall’applicazione della normativa Seveso, si ribadisce la necessità, da parte dei gestori, di individuare ed adottare adeguate misure tecniche impiantistiche e gestionali analoghe a quelle già attuate negli stabilimenti ad alto rischio, nell’ottica di prevenire il verificarsi di incidenti che, pur non riguardando impianti ricadenti in Seveso, possono essere considerati incidenti rilevanti ed hanno probabilità di accadimento estremamente elevate (mediamente 10-1). Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020 Collegati |
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