Pesticidi nelle acque | Quadro normativo
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22 Novembre 2024 | ||
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Pesticidi nelle acque | Quadro normativo ID 9907 | 19.01.2020 I pesticidi sono sostanze utilizzate per combattere organismi ritenuti dannosi, ma possono comportare effetti negativi per tutte le forme di vita. In seguito all'uso possono lasciare residui nell'ambiente, con un rischio per l'uomo e per gli ecosistemi. I pesticidi, da un punto di vista normativo, comprendono i prodotti fitosanitari utilizzati per la protezione delle piante e per la conservazione dei prodotti vegetali, e i biocidi impiegati in vari campi di attività. Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque I pesticidi, dal punto di vista normativo, si distinguono in: Spesso i due tipi di prodotti utilizzano gli stessi principi attivi. Essendo concepiti per combattere organismi considerati nocivi, possono essere pericolosi per gli organismi viventi in generale. In funzione delle caratteristiche molecolari, delle condizioni di utilizzo e di quelle del territorio, infatti, possono migrare e lasciare residui nell’ambiente e nei prodotti agricoli, con un rischio per l’uomo e per gli ecosistemi. Il monitoraggio dei pesticidi è complesso e oneroso a causa del grande numero di sostanze e delle aree interessate dall’uso. Sono circa 400 le sostanze impiegate in agricoltura e sono state vendute circa 130.000 tonnellate di prodotti fitosanitari [ISTAT, 2014]. Per i biocidi non si hanno informazioni analoghe ed è difficile, anche in ragione dei diversi scenari d’uso, dare indicazioni utili al monitoraggio. In ogni caso si richiede la predisposizione di una rete che copra gran parte del territorio nazionale e il controllo di un grande numero di sostanze. Negli anni c’è stata un’evoluzione positiva del monitoraggio, con un’estensione della rete di campionamento, un aumento delle sostanze cercate e un miglioramento delle prestazioni dei laboratori. (Si veda Documento ISPRA Monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque) Portale pesticidi Il Portale Pesticidi contiene le informazioni del monitoraggio nazionale dei pesticidi nelle acque interne superficiali e sotterranee. Le Regioni e le Province Autonome realizzano il monitoraggio nell'ambito dei programmi di rilevazione previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmettono i risultati all'ISPRA, che li elabora e valuta. L'ISPRA fornisce gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione del monitoraggio. L'Istituto, inoltre, alimenta alcuni degli indicatori previsti dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN Decreto 22 aprile 2014), stabilito con il decreto 15 luglio 2015. Livelli di contaminazione delle acque da pesticidi I livelli di contaminazione nei punti di monitoraggio sono stabiliti confrontando le concentrazioni misurate nelle acque con i limiti stabiliti dalla normativa di tutela delle acque, indicati sinteticamente come standard di qualità ambientale (SQA). Fig. 1 - Punti monitoraggio / Portale pesticidi I punti di monitoraggio vengono rappresentati con colori diversi secondo i risultati dei confronti con i limiti suddetti: - il colore rosso indica i punti di monitoraggio con valori di concentrazione superiori agli SQA Un risultato non è quantificabile quando non ci sono misure analitiche superiori al valore di LQ (limite di quantificazione, detto anche LoQ limit of quantification). È necessario tenere presente che l’assenza di residui può dipendere anche dal fatto che gli LQ non sono sempre adeguati al confronto con i limiti, o dal fatto che le sostanze cercate sono poche e non rappresentative degli usi sul territorio. In tabella 6.1 sono riportati anche il valore minimo e quello massimo degli LQ dichiarati dalle regioni. Acque superficiali I limiti delle acque superficiali sono stabiliti dalla DQA (Direttiva Quadro Acque: Direttiva 2000/60/CE) e dalle direttive figlie (direttiva 2008/105/CE; direttiva 2013/39/UE). I limiti sono espressi come valore medio annuo per singola sostanza (SQA-MA), come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA) e come valore medio annuo dei pesticidi totali (somma dei pesticidi nel campione). Il Decreto 14 aprile 2009, n. 56 sui criteri tecnici per il monitoraggio, nella tabella 1/A stabilisce i limiti stabiliti a livello Europeo dalle direttive, e nella tabella 1/B stabilisce limiti nazionali. Per i pesticidi non elencati nelle tabelle si applica il limite di 0,1 μg/l e per la somma dei pesticidi il limite di 1 μg/l (fatta eccezione per le risorse idriche destinate ad uso potabile per le quali il limite è 0,5 μg/l). Acque sotterranee La direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee, (attuata con il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 stabilisce norme di qualità ambientale, definite come la concentrazione di un determinato inquinante, gruppo di inquinanti o indicatore di inquinamento nelle acque sotterranee che non dovrebbe essere superata al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente. In particolare per i pesticidi e i relativi prodotti di degradazione i limiti sono uguali a quelli per l’acqua potabile, pari a 0,1 μg/l e 0,5 μg/l, rispettivamente per la singola sostanza e per la somma delle sostanze. Lo stato di qualità delle acque sotterranee viene stabilito confrontando le concentrazioni medie annue con i suddetti limiti. Nel confronto con gli SQA si è tenuto conto di quanto previsto nella direttiva 2009/90/CE (recepita in Italia con il D.lgs. 219/2010), che detta le specifiche tecniche per il monitoraggio dello stato chimico delle acque, fissa criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi e le regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi. In particolare i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi prevedono un’incertezza di misura pari o inferiore al 50% dello SQA pertinente e un limite di quantificazione pari o inferiore al 30% dello SQA. La Direttiva definisce anche le modalità per il calcolo delle concentrazioni medie ai fini del confronto con i limiti, in particolare: per le misure al di sotto del LQ si assume un valore della concentrazione pari al 50% del LQ. Il livello di contaminazione è riferito ai singoli punti di monitoraggio e non esprime un giudizio complessivo sulla qualità dei corpi idrici. Il confronto con i limiti, inoltre, è fatto senza arrotondamento, al fine di fornire un quadro dello stato di qualità delle acque quanto più realistico. Collegati |
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