Locali di lavoro seminterrati o interrati: Note e Deroga / Update Gennaio 2025
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||
Newsletter n. 100294 del 21 Aprile 2025 | |||||||||||||||
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Locali di lavoro seminterrati o interrati Note e Deroga / Update 2025 ID 11959 | Update 31.01.2025 / Documento completo allegato Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 65 comma 1 stabilisce che: “E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei”. Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la legge n. 203/2024, pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, consentendo l'uso di tali locali chiusi quando le lavorazioni “non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima” (comma 2). A tal fine, il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro l'uso dei locali, allegando adeguata documentazione - da individuare con apposita circolare dell'Ispettorato - che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Qualora l'ufficio territoriale dell'Ispettorato richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali sarà invece consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'Ufficio medesimo (comma 3). Update Rev. 1.0 del 31.01.2025 - Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Locali sotterranei o semisotterranei Definizioni Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in GU n. 2 del 03.01.2023, modifica l’art. 7 “definizioni” del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “definizioni”, aggiungendo il numero 86bis) Articolo 7 Definizioni decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 86-bis) "luogo di lavoro sotterraneo": ai fini dell'applicazione del Capo I del Titolo IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno; ... In accordo con il Regolamento edilizio-tipo "Intesa Governo, le Regioni e i Comuni 20 ottobre 2016" le definizioni sono: INTESA 20 ottobre 2016 22. Piano interrato Delibera PAT n 1513 del 13.07.2012 APPS Provincia Autonoma di Trento (allegata) Allegato Piano interrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è superiore al 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali. Piano seminterrato: Piano la cui somma delle superfici delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea del terreno è compresa tra 50% e 70% della superficie totale delle stesse pareti perimetrali. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008 Sent. n. 271 Le deroghe possibili Art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei 1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. (1) 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. (2) (4) (5) 3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo. (3) (4) (5) Note (*) Dovranno essere garantite condizioni di aerazione, di illuminazione, di microclima adeguate. Fig. 1 - Deroga all'utilizzo di locali di lavoro sotterranei o semisotterranei di cui Art. 65 D.Lgs. 81/2008 _______ Con l'Interpello n. 5 del 2015, il CNI ha posto alla Commissione richiesta di chiarimenti inerenti la permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale.
_______ Nota INL prot. n. 9740 del 30 Dicembre 2024 OGGETTO: L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” - prime indicazioni. Nota INL prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 Oggetto: Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni. ... Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2025
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