DVR VDT | Modello Valutazione Rischio Videoterminali / Rev. 1.0 Agosto 2024
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25 Novembre 2024 | |||||||||||||
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DVR VDT Modello valutazione rischio Videoterminali / Rev. Ago 2024 ID 8331 | Rev. 1.0 del 16.08.2024 / Modello DVR VDT e altra documentazione allegata La Documentazione allegata è inerente la valutazione del rischio videoterminali, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” - TITOLO VII, CAPO I e CAPO II (in formato .doc/pdf), con Modello DVR VDT, Documenti ufficiali INAIL, Documento sulle norme UNI VDT/Postazioni di lavoro ufficio, altra Documentazione d'interesse. I lavoratori addetti a VDT sono (Art. 173 D.Lgs. n. 81/2008) tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di 15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico e abituale vuol dire che l’uso del VDT è una parte necessaria e costante dell’attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti. Il lavoratore addetto al VDT, nel D.Lgs. 626/94, veniva definito come il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di VDT in modo sistematico e abituale, per almeno quattro ore consecutive al giorno per tutta la settimana lavorativa, dedotte le interruzioni obbligatorie (art. 54: pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua, non cumulabili all’inizio o alla fine dell’orario lavorativo). A differenza della precedente enunciazione del D.Lgs. 626/94, che richiedeva un uso continuativo per quattro ore giornaliere, l’organizzazione dei tempi di adibizione (quante ore al giorno, quante ore continuative) non risulta più discriminante. Nel D.Lgs. n. 81/2008 la richiesta di quattro ore consecutive giornaliere viene a cadere, e la definizione riformulata diventa: “lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175 D.Lgs. n. 81/2008 (quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale). NB: Tutte le Valutazione rischio VDT effettuate in accordo con il D.Lgs. 626/94, non sono più valide e devono essere aggiornate al D.Lgs. n. 81/2008. Schema 1 - Lavoratore VDT / non VDT - (Art. 173) (1) Lavoratore non VDT - inteso come lavoratore al VDT che non raggiunge le 20 h settimanali Videoterminali I videoterminali (VDT) costituiscono oggi un elemento essenziale in quasi tutti gli ambienti lavorativi, siano essi uffici, dove il videoterminale è adesso lo strumento fondamentale di lavoro, che ambienti produttivi, dove in molti casi i videoterminali entrano con funzioni di controllo (postazioni di comando, gestione dei quantitativi e dei flussi, controllo dell’organizzazione, ecc.) o per attività di progettazione. Il lavoro al videoterminale pone dei rischi per la salute dei lavoratori, che dipendono non solo dal videoterminale stesso ma da tutto ciò che costituisce l’ambiente in cui il lavoratore si trova. I rischi legati al vero e proprio VDT sono dipendenti dalle sue componenti (schermo, tastiera, mouse, altre periferiche) oltre che dalle caratteristiche dei software installati, mentre l’ambiente comprende la postazione di lavoro (essenzialmente scrivania e seduta) e quanto c’è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.). Il rischio dovuto al VDT è uno dei fattori considerati nella legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, che pone la sua valutazione tra gli obblighi del datore di lavoro, come per tutti gli altri rischi presenti nell’ambiente lavorativo. Utilizzo sicuro del VDT Lavorare al videoterminale comporta in generale dei possibili rischi dovuti al mantenimento di una postura statica (spesso seduta) e alla necessità di concentrare lo sguardo su uno schermo, per tutto o quasi il periodo di lavoro. Inoltre sono da considerare anche i rischi più generali legati all’ambiente di lavoro, e i rischi specifici dovuti alle caratteristiche degli strumenti utilizzati, siano essi strumenti fisici (hardware) che programmi (il software), oltre alle richieste dell’attività dal punto di vista mentale. Le principali fonti di rischio sono riferibili a: 1. caratteristiche della postazione di lavoro (caratteristiche del piano di lavoro, della seduta, disposizione dei materiali, ecc.); Nella presente sezione vengono analizzati questi fattori sulla base delle raccomandazioni presenti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare nell’allegato XXXIV, ma anche sulla base di quanto presente nella normativa tecnica specifica. VDT e salute L’utilizzo del videoterminale può presentare dei rischi per i lavoratori addetti: infatti l’adibizione a un videoterminale, che per legge si concretizza in un tempo di adibizione di almeno 20 ore settimanali, comporta in genere il mantenimento di una postura statica e la concentrazione dell’attenzione (e dello sguardo) su uno schermo, per tutto o quasi il periodo di lavoro. Si tratta quindi soprattutto di rischi per il sistema muscoloscheletrico legati alla postura assunta e ai movimenti che vengono fatti, e rischi per la vista legati alle caratteristiche di luminosità e contrasto dello schermo e dell’ambiente circostante. Inoltre la necessità di mantenere la concentrazione su un compito per lunghi periodi, o con compiti che richiedono un notevole impegno cognitivo, comporta un rischio di affaticamento mentale. A seguire sono riportate informazioni relative ai rischi per la salute che possono essere riferibili a una adibizione a VDT, insieme ad informazioni sugli organi e apparati maggiormente coinvolti. Per riferimento è stata inserita la definizione di benessere e di discomfort, dato che stati di discomfort possono essere legati allo stress e sono possibile causa di molti disturbi aspecifici. Tipologie di postazioni al VDT Le attività al VDT possono essere molto diversificate. Nella maggior parte dei casi si tratta di attività di ufficio, con caratteristiche abbastanza simili, che riguardano principalmente l’immissione di dati, la videoscrittura, il calcolo e l’analisi di informazioni; queste attività vengono svolte con modalità simili e comportano simili caratteristiche delle postazioni. Esistono comunque anche molte altre attività al VDT che possono richiedere una particolare organizzazione della postazione, come ad esempio negli uffici aperti al pubblico, o le postazioni per attività specializzate. In questa sezione sono analizzate alcune comuni tipologie di postazioni al videoterminale, evidenziando le loro caratteristiche specifiche. In questa sede non verranno trattate le postazioni di controllo per specifiche macchine o per singole operazioni lavorative. [...] Titolo VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI Capo I Disposizioni generali Art. 172. Campo di applicazione 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Art. 174. Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV. Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro 1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. Art. 176 - Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico. 2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6. 3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. 5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c). 6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. (1) Note Art. 177 - Informazione e formazione 1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a). [...] ALLEGATO XXXIV REQUISITI MINIMI Osservazione preliminare Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII. 1. Attrezzature [...] Fig. 1 - Postazione di lavoro Il posto di lavoro deve essere accuratamente dimensionato ed allestito in modo da permettere ai lavoratori libertà nei movimenti operativi e cambiamenti di posizione. Le postazioni di lavoro dotate di computer devono essere allestite nel seguente modo: Distanza Visiva: con gli schermi attuali è consigliata una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm; per gli schermi molto grandi è consigliabile una distanza maggiore. Radiazioni: gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose; anche gli schermi tradizionali non rappresentano un pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. Irraggiamento termico: gli schermi e le unità periferiche producono calore, pertanto occorre aerare i locali di lavoro. Interfaccia elaboratore-uomo: gli applicativi software che vengono utilizzati devono essere di facile utilizzo e correlati di manuali d’uso. Attrezzatura di lavoro: tulle le attrezzature di lavoro devono essere facilmente pulibili e regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle esigenze di ogni addetto. Schermo: gli schermi dei videoterminali devono avere delle caratteristiche minime, ovvero, la risoluzione degli schermi deve garantire una buona definizione, le immagini devono essere esenti da farfallamento o tremolio, lo schermo deve essere orientabile, inclinabile ed posizionato di fronte all’operatore ad una distanza dagli occhi di circa 50 – 70cm. Tastiera e dispositivi di puntamento: la tastiera ed il mouse devono avere delle caratteristiche minime, ovvero, la tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile, lo spazio sul piano di lavoro deve consentire l’appoggio degli avambracci davanti alla tastiera, il mouse deve essere posto sullo stesso piano della tastiera in una posizione facilmente raggiungibile. [...] 14. Check list di verifica mansione Allegato XXXIV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i [...] 16. Valutazione finale VDT [...] Il documento allegato risulta essere così strutturato: 1. Introduzione [...] Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024 Matrice revisioni
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