Siti orfani e amianto | Quadro normativo / Rev. 3.0 Giugno 2024
Appunti Ambiente | |||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||
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Siti orfani e amianto | Quadro normativo / Rev. 3.0 Giugno 2024 ID 15106 | Rev. 3.0 del 01.06.2024 / Documento completo in allegato Di seguito quadro normativo afferente la bonifica ambientale dei siti orfani e contaminati dall'amianto. Update Rev. 3.0 del 1° giugno 2024 Decreto 7 maggio 2024 Modifiche all'allegato 2 del decreto 4 agosto 2022, recante: «Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR». (GU n.127 dell'1.06.2024) Quadro normativo bonifica siti contaminati Excursus Siti orfani Come precisato dall’art.2 (Definizioni) del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 (Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani), per sito orfano si intende: - un sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o di cui all’art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, o a quelli previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato; - un sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi. Art. 2. Definizioni decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 1. Ai fini del presente decreto per «sito orfano» si intende: Posto che nei suddetti casi l’onere degli interventi sostituivi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è in carico alla pubblica amministrazione, il decreto del 29 dicembre 2020 disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari pubblici (Regioni e Province autonome) delle risorse per l’attuazione degli interventi stessi, ne definisce l’entità (oltre 105 M€ per il periodo 2019-2024) e la ripartizione tra i soggetti stessi, secondo quote individuate nella tabella allegata all’atto stesso. Come specificato all’art. 4 del decreto del 2020, ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso. Art. 4. Criteri di assegnazione delle risorse decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 1. La ripartizione delle risorse tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è operata attribuendo il 50% dello stanziamento complessivo, pari a euro 105.589.294,00, alle regioni del centro-nord ed il 50% alle regioni del Mezzogiorno. A ciascun ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per il Mezzogiorno applicando i criteri di cui al coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. 5. Le risorse non disciplinate negli accordi di cui al comma 3 per espressa rinuncia della regione o della provincia autonoma beneficiaria sono ripartite, secondo le annualità di competenza, tra le Amministrazioni della medesima area geografica, Centro-Nord e Mezzogiorno, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1, rideterminati non considerando l’amministrazione rinunciataria (*). (*) In rosso modifiche apportate da: Dopo l’individuazione dei siti orfani da parte della Regione o Provincia autonoma, l’identificazione delle aree oggetto di contaminazione e la definizione delle tipologie di intervento necessarie, la comunicazione di tali informazioni al Ministero consente di procedere con la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata (accordi di programma), nell’ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento, nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese. È importante evidenziare che gli interventi sui siti orfani si qualificano come interventi in danno e che come ribadito all’art. 6, comma 4, si procede, in ogni caso, alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, anche se successivamente individuato, a cura del beneficiario delle risorse (il quale dovrà dunque agire in rivalsa nel momento in cui il soggetto responsabile sarà individuato), applicandosi le disposizioni di cui all’art. 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art. 6. co. 4 Monitoraggio e controllo degli interventi decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 dicembre 2020 Art. 253 Oneri reali e privilegi speciali decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 È altrettanto importante precisare che sono espressamente esclusi dai finanziamenti previsti per i siti orfani, ai sensi dell’art. 3 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) del decreto del 29 dicembre 2020: - gli interventi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento. Art. 3 Esclusioni dall’ambito di applicazione decreto del 29 dicembre 2020 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: Art. 242 Procedure operative ed amministrative decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Le risorse destinate agli interventi da realizzare nei siti orfani saranno incrementate di circa ulteriori 500 M€ attraverso finanziamenti europei sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; tal fine è stato richiesto alle Regioni e Province Autonome di fornire informazioni di dettaglio su ulteriori interventi da finanziare con dette risorse. Amianto Nell’ambito del complesso tema dell’amianto, le funzioni svolte per conto del MiTE dalla ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (ex DG RiA), già in capo alla ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (ex DG STA), sono articolate su fronti distinti, come di seguito sintetizzato. In primo luogo è attribuita alla competenza del MiTE (dal comma 4 dell’art. 252 del d.lgs. 152/2006) la gestione delle procedure di bonifica dei SIN, 10 dei quali (su 42 SIN attualmente istituiti/perimetrati) risultano essere stati individuati d’intesa con le Regioni anche in base al criterio direttivo di cui al comma 2-bis dell’art. 252, vale a dire in quanto interessati da attività produttive ed estrattive di amianto: Casale Monferrato (AL, AT e VC), Balangero (TO), Broni (PV), Emarese (AO), Officina Grande Riparazione ETR di Bologna, Napoli Bagnoli, Tito (PZ), Bari Fibronit, Priolo (SR) e Biancavilla (CT). Art. 252 Siti di interesse nazionale d.lgs. 152/2006 In relazione alla realizzazione della mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e degli interventi di bonifica di particolare urgenza, prevista dalla Legge 23 marzo 2001 n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e il cui onere è attribuito alle Regioni e Province autonome con il decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 23 marzo 2001 n. 93), la ex DG RiA, per conto del MiTE, prosegue nell’impostazione della precedente Direzione: - sistematizzando i risultati della mappatura che gli Enti territoriali sono tenuti a trasmetterle entro il 30 giugno di ogni anno, unitamente ai dati analitici relativi agli interventi da effettuare e/o effettuati e le relative priorità: ad oggi, nella banca dati alimentata con i contributi degli enti locali risultano censiti circa 108.000 siti interessati dalla presenza di amianto La ex DG RiA, infine, continua a svolgere per conto del MiTE funzione di Ente erogante, già in capo alla precedente Direzione, in relazione a: - Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, istituito presso l’ex MATTM con l’art. 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e finalizzato a promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, come disciplinato dal correlato attuativo decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 settembre 2016 (Istituzione del fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto) - Piano di bonifica da amianto, finalizzato a sostenere gli interventi di rimozione e smaltimento di amianto dagli edifici scolastici e ospedalieri di proprietà pubblica, definito con Decreto ex DG STA 6 dicembre 2019 n. 467 in attuazione del Piano nazionale per la rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici (sotto-piano Interventi per la tutela del territorio e delle acque) previsto dal secondo Addendum, approvato con Delibera CIPE n. 11/2018, al Piano Operativo Ambiente, a sua volta approvato dal CIPE con Delibera CIPE numero 55 del 01 Dicembre 2016 e finanziato a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. ... 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