Piattaforme di lavoro elevabili | INAIL Ed. 2024
Appunti macchine | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Piattaforme di lavoro elevabili | INAIL Ed. 2024 ID 21866 | 16.05.2024 Il documento si propone di mettere a confronto le due versioni della norma sulle piattaforme di lavoro elevabili (ple) e nello specifico la EN 280:2013+A1:2015, che sarà ritirata il 2 febbraio 2025, e la EN 280-1:2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 2 agosto 2023. Il lavoro è strutturato in due parti distinte, in base al fruitore della norma e quindi a quali aspetti del testo normativo possono risultare di interesse per l’attività condotta; in particolare nella prima parte, pensata soprattutto per organi di vigilanza e verificatori, sono state evidenziate le differenze prodottesi nell’evoluzione del testo elaborato nel 2022 rispetto alla versione precedente con riferimento a quelle sezioni che riguardano nello specifico elementi costruttivi della macchina (come ad es. caratteristiche previste per la piattaforma) o dispositivi di sicurezza; mentre nella seconda parte sono state estrapolate le parti della norma che affrontano aspetti più specificatamente connessi alla progettazione del prodotto ple e quindi di esclusivo interesse per i fabbricanti. Le diverse versioni della EN 280, norma armonizzata alla direttiva macchine riferita alle piattaforme di lavoro elevabili (intese come macchine mobili previste per spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro solo attraverso posizioni di accesso a livello del suolo o nel telaio e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio), hanno rappresentato nel corso del tempo il riferimento per lo stato dell’arte per questa tipologia di prodotto. La direttiva macchine, infatti, prescrive i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute obbligatori per le macchine, mentre le norme armonizzate, la cui adozione è del tutto volontaria, forniscono le misure tecniche dettagliate per rispettare dette prescrizioni, definendo lo stato dell’arte da considerare. Quando una norma armonizzata viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, fino a quando non viene sostituita o ritirata, essa diviene riferimento per lo stato dell’arte e la sua applicazione conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. In altri termini, la norma armonizzata fissa il minimo livello di sicurezza che ci si può aspettare da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento. Tuttavia, il fabbricante può scegliere di implementare soluzioni tecniche diverse (anche eventualmente applicando altre specifiche tecniche, ove disponibili), ma deve poter dimostrare che la scelta alternativa è in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza e di tutela della salute applicabili, garantendo un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che avrebbe ottenuto con l’applicazione della norma armonizzata. Le PLE sono macchine che sollevano persone, esponendole, nella maggior parte dei casi, a un rischio di caduta dall’alto superiore a 3 m, e pertanto ricadono nell’allegato IV alla direttiva 2006/42/CE, che ricomprende quei prodotti che il legislatore ha ritenuto particolarmente pericolosi e pertanto necessitanti di un percorso di valutazione della conformità più articolato rispetto alla sola autovalutazione del fabbricante. In tale ottica la norma specifica per questa tipologia di macchine acquisisce ancora più rilevanza nel momento in cui la sua applicazione rappresenta una delle modalità che il legislatore riconosce per la valutazione della conformità (ex art. 12 comma 3 della direttiva 2006/42/CE), in alternativa al ricorso a organismi notificati per la certificazione CE di tipo o all’applicazione della procedura di garanzia qualità totale. Il legislatore italiano, ritenendo le piattaforme di lavoro elevabili particolarmente pericolose, ha prescritto, all’art. 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., che oltre ai controlli e le manutenzioni gestiti direttamente dal datore di lavoro, secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni del fabbricante, siano soggette a verifiche periodiche, condotte da personale terzo rispetto alla struttura del datore di lavoro (Inail, ASL/ARPA e soggetti pubblici o privati abilitati, così come definiti nel d.m. 11 aprile 2011). In tale contesto la norma EN 280 costituisce un riferimento anche per il verificatore che è chiamato ad accertare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza e, più nello specifico, ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Seppure si tratti di un utilizzo diverso del testo normativo, il verificatore trova comunque in esso riferimenti relativi in particolare ai dispositivi di sicurezza che lo stato dell’arte prevede e alla modalità di corretto funzionamento degli stessi. In definitiva è evidente come le norme armonizzate costituiscano uno strumento imprescindibile sia per il fabbricante, in fase di progettazione e valutazione dei rischi della macchina, che per le figure preposte al controllo della conformità del prodotto a valle dell’immissione sul mercato e in fase di utilizzo (organi di vigilanza del mercato, autorità di vigilanza del mercato, ecc.). In tale ottica il documento è suddiviso in due parti distinte ciascuna delle quali evidenzia quegli aspetti del testo normativo di interesse per l’attività condotta dai diversi fruitori della norma; in particolare nella prima parte, pensata soprattutto per organi di vigilanza e verificatori, sono state evidenziate le differenze prodottesi nell’evoluzione del testo elaborato nel 2022 rispetto alla versione precedente, con riferimento a quelle sezioni che riguardano nello specifico elementi costruttivi della macchina (come ad es. caratteristiche previste per la piattaforma) o dispositivi di sicurezza; mentre nella seconda parte sono state estrapolate le parti della norma che affrontano aspetti più specificatamente connessi alla progettazione del prodotto PLE e quindi di esclusivo interesse per i fabbricanti. Dal punto di vista dei contenuti, a livello generale la EN 280-1:2022 pone particolare attenzione alla salvaguardia dell’operatore incapacitato, che trova in diversi punti del testo uno specifico spazio e spesso anche soluzioni tecniche dedicate alla sua salvaguardia. Gli esiti della valutazione del rischio, infatti, hanno portato a svincolare il guasto della macchina dall’operatore incapacitato e considerare entrambe le evenienze, per definire le misure tecniche atte a contenere gli eventuali rischi, che potrebbero discendere dalle rispettive situazioni (guasto della macchina nelle sue diverse accezioni e malessere dell’operatore), tenendo conto della priorità che deve essere accordata al recupero dell’operatore. Altro elemento di novità emerso riguarda un modo diverso di concepire l’operatore, al quale si richiede una maggiore consapevolezza nell’utilizzo della PLE (l’eliminazione della protezione per i comandi a terra della protezione dall’uso non autorizzato oppure l’abolizione dell’esigenza di avere evidenza dell’avvenuto override di un dispositivo di sicurezza prevedono sicuramente che l’operatore abbia piena coscienza delle scelte che opera). In tal senso diviene ancor più importante l’aspetto legato alla formazione dell’operatore di PLE, che deve acquisire piena dimestichezza con l’attrezzatura, coscienza di quali siano i limiti e le modalità d’uso stabilite dal fabbricante. In Italia il legislatore ha prescritto, oltre alla formazione, informazione e addestramento sempre previsti per l’utilizzo di un’attrezzatura di lavoro, un percorso abilitante destinato agli operatori di PLE, che dovrebbe tenere in considerazione proprio gli aspetti legati alla conoscenza del mezzo e alla capacità di gestione delle situazioni critiche che potrebbero presentarsi, stante la pericolosità che a questa attrezzatura di lavoro è stata riconosciuta dal legislatore italiano. [...] Fonte: INAIL
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