Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Proroghe - Update Maggio 2024
Appunti Prevenzione Incendi | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Proroghe Update 05.2024 ID 21843 | 12.05.2023 / In allegato Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 1. Transitorio iniziale Il Decreto 28 ottobre 2005 ha previsto un transitorio dall'entrata in vigore degli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4: Art. 3. Requisiti di sicurezza Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato Art. 11. Gallerie in esercizio 2. Differimento al 31 dicembre 2023 La Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (G.U. n. 49 del 28.02.2024) di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Milleproroghe 2021) ha aggiunto il comma 17-bis all'Art. 13 al Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183: Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) 17 -bis. Al fine di assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006. 2. Differimento al 31 dicembre 2024 Il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (GU n.303 del 30.12.2023) Milleproroghe 2024 / L. 23 febbraio 2024, n. 18 (G.U. n. 49 del 28.02.2024) con l'Art. 8 c. 4 ha previsto ulteriore differimento al 31 dicembre 2024: Art. 8 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 così leggasi Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti) 17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2024 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. Certifico Srl - IT Collegati |
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