Decreto 3 novembre 2023 | Radiazioni ionizzanti a scopo medico - Valutazione delle esposizioni
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Decreto 3 novembre 2023 ID 21015 | 20.12.2023 Decreto 3 novembre 2023 (GU n.295 del 19.12.2023) Entrata in vigore: 20.12.2023 Articolo 1 Finalità 1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell’art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo », i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell’entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità: 1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l’andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita; Art. 2. Definizioni 1. Oltre alle definizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell’applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: 1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalità di esposizione o una modalità ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico; Art. 3. Categorie e sotto-categorie di procedure 1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all’interno delle seguenti categorie di procedure: 2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attività di radiodiagnostica complementare. Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «Radiation Protection 154» e dell’attuale panorama nazionale. Nello specifico: 1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell’addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali; 3. Nell’allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell’allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica è indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica». 4. Devono considerarsi altresì oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attività complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto. 5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi è svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali. 1. I dati di cui all’art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all’art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici: 1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell’indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm². 2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamen- to (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Art. 5. Elaborazione dei dati da parte degli esercenti 1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovrà essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell’indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di età: Adulta: Pediatrica: 2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell’art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura. 3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell’apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio). Art. 6. Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l’entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all’art. 5. 2. A partire dal valore mediano dell’indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione tramessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell’art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti. 3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l’entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di età definite nell’art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti. Art. 7. Modalità di raccolta e trasmissione dei dati 1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell’allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni: 2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell’allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche: 3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell’art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all’art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni. 4. Per l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l’infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all’allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l’estensione dell’infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Art. 8. Ottimizzazione 1. L’accuratezza e la validità dei dati di cui all’art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell’art. 163 del decreto legislativo. 2. L’esercente, con i professionisti di cui all’art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei dati. Art. 9. Aggiornamento 1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell’arte degli orientamenti dell’Unione europea e internazionali in materia, è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall’Istituto superiore di sanità. 3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, né rimborsi spese a carico del Ministero della salute. Art. 10. Ritardi, inadempienze e disposizioni finanziarie 1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall’art. 7 è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell’art. 168 del decreto legislativo. 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017 ALLEGATO II - Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura. Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Art. 168 Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 66; decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 12). 3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza quadriennale, gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza i dati definiti con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto Superiore di Sanità e delle società scientifiche entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare, si applicano le indicazioni di cui all'allegato XXIX. 4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso. Le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel decreto del Ministero della salute di cui al comma 3. Collegati |
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