Ricorso avverso giudizio rilasciato dal medico competente D.Lgs. 81/2008 / Note
Appunti Sicurezza lavoro | ||
27 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Ricorso avverso giudizio rilasciato dal medico competente / Note ID 20791 | 17.11.2023 / In allegato Modelli esempio L’art. 41 del D. Lgs. 81/08 disciplina le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, in particolare: - Al comma 8 prevede che “dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore” - Al comma 9 prevede che “avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso” Qualora il lavoratore o il datore di lavoro non si ritengono soddisfatti del giudizio rilasciato dal medico competente possono entro trenta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, presentare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente di competenza. Si illustra esempio di Procedimento e Moduli relativi (contattare organo di vigilanza territorialmente competente). Descrizione del procedimento L'art. 41 del D. Lgs. 81/08 prescrive che tutti i lavoratori, esposti professionalmente ai rischi previsti dalla normativa vigente, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata da un medico competente nominato dal datore di lavoro. Il medico competente dell'azienda, al termine delle visite mediche preventive e periodiche, esprime un giudizio che può essere di idoneità oppure di idoneità parziale temporanea o permanente oppure di inidoneità temporanea o permanente del lavoratore alla mansione specifica. Qualora in disaccordo con tale giudizio, sia il lavoratore che il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, possono ricorrere all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41 comma 9 del D. Lgs. 81/08). Modalità di accesso Il ricorso va presentato direttamente o con lettera raccomandata A.R. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) alla ASL/ecc (organo di vigilanza territorialmente competente dove è ubicata l'azienda in cui è occupato il lavoratore). Documenti necessari a. Ricorso avviato dal datore di lavoro: il ricorso può essere fatto utilizzando l'apposito modulo (richiesta datore di lavoro), specificando i motivi del ricorso ed allegando copia del giudizio del medico competente. Il lavoratore sarà convocato a visita medica presso la ASL/ecc. b. Ricorso avviato dal lavoratore: il ricorso può essere fatto utilizzando l'apposito modulo (richiesta lavoratore), specificando i motivi del ricorso ed allegando copia del giudizio del medico competente. Il lavoratore sarà convocato a visita medica presso la ASL/ecc. Le richieste per art. 41 del D. Lgs. 81/08 sono richieste a pagamento in quanto rilasciate nell’interesse di privati e il versamento è a carico del richiedente. Termini di conclusione del procedimento Il procedimento si conclude entro 90 giorni. La decisione della ASL/ecc è impugnabile entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR ed entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica. Nota (1) (3) Art. 41 - Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: 2. La sorveglianza sanitaria comprende: 2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3. 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. (2) (4) (5) (6) 5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro. 7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. 8. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106]. 9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Note Interpelli (0) Interpello n. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenne segue in allegato Collegati |
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