Decreto Impianti 37/2008 (2022) e Guida CEI 306-2 / Note
Appunti Impianti | |||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||
Salve Visitatore | |||||||||
Decreto Impianti 37/2008 (2022) e Guida CEI 306-2 / Note ID 18384 | 15.12.2022 / Documento completo in allegato Con la pubblicazione del Decreto 29 settembre 2022 n. 192 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici (GU n.290 del 13.12.2022 / entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2022), sono apportate modifiche inerenti l’aspetto più ampio delle “Comunicazioni elettroniche” al Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (Decreto istallazione Impianti). Nell’Appendice A della Guida CEI 306-2:2020 (che nell'Ed. 2020 ha sostituito la Guida CEI 306-22), è presente una lista di riscontro contenente i requisiti minimi per poter dichiarare l’edificio predisposto per la banda ultra-larga (si veda art. 135 bis DPR 6 giugno 2001 n. 380 a seguire). Il Decreto 29 settembre 2022 n. 192 è stato emanato nelle previsioni dell’Art. 4 c. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche) (GU n. 292 del 09.12.2021 - SO n. 43 / entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2021): Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 207 Il Decreto 29 settembre 2022 n. 192, sostituisce la lettera b) di cui al comma 2 dell’Art. 1 (Ambito di applicazione) e lettera f) di cui al comma 1 dell’Art. 2 (Definizioni relative agli impianti), del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (vedasi tabella di concordanza):
Inoltre è inserito il nuovo Art. 5 bis al Decreto 22 gennaio 2008 n. 37, che così recita: Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (2022) Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato). 2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva. 3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Fig. 1 - Flusso Adempimenti del tecnico abilitato / Comune (infrastruttura comunicazioni edifici) Articolo 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici). 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014. 3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis. Il decreto legislativo 207 dell'8 novembre 2021, n. 207, ha aggiunto la lettera e-bis) al comma 5 dell’Art. 24 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e prevede che a partire dal 1° gennaio 2022, nell'ambito delle “Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici” è obbligatorio dotare gli immobili sia dell'attestato di edificio predisposto alla banda ultra larga inerente attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. DPR 6 giugno 2001 n. 380 5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione: e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3. Vedi testo consolidato Decreto 37/2008 (2022) Guida CEI 306-2 Lo scopo della presente Guida è quello di fornire le raccomandazioni per la progettazione, la realizzazione e la verifica di impianti di comunicazioni elettroniche (dati, fonia, video) e la relativa infrastruttura fisica multiservizio passiva, a partire dal punto di consegna della fornitura (si veda art.1 comma 1 DM 37/08 ) in unità immobiliari ad uso residenziale in conformità alle norme tecniche applicabili, ed alle disposizioni legislative correnti. Con questa revisione inoltre il contenuto dell'attuale Guida CEI 306-22 “Disposizioni per l’infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica – Linee guida per l’applicazione della Legge 11 novembre 2014, n. 164” viene interamente recepito all'interno della presente Guida. CEI 306-2:2020 La Norma in oggetto sostituisce completamente le Norme CEI 306-2:2014-02 e CEI 306-22:2015-05. Appendice A Un edificio può essere identificato come “predisposto alla band a ultra-larga”, se dotato di una infrastruttura fisica multiservizio passiva e accessi secondo quanto riportato nella presente guida. I principi che dovrà rispettare sono: a) Garantire condizioni tali da “rendere agevoli le connessioni delle singole unità immobiliari” (legge 166/2002, art. 40) I requisiti minimi per soddisfare tali principi sono elencati di seguito. Figura 80 - Fac-Simile etichetta di un edificio predisposto alla banda ultra-larga (UBB ready) Requisiti minimi per il riconoscimento dell’etichetta. Spazio o locale tecnico base edificio di dimensioni minime: 2,7 m (H) X 1,8 m X 1m Oppure - 1,7m < H < 2,7m X 2 m X 2 m - 85 cm X 250 cm totale, di cui: Spazio per terminale di testa di dimensioni minime (si veda Tab. 8): STOM (si veda par. 7.2.1.3): -- Minimo otto manicotti ottici (bussole) SC/APC Presenza di condutture per connessione antenne Montante di edificio: estensione da spazio/locale tecnico base edificio a spazio/locale tecnico sottotetto (si veda CEI 64-100/1 (1), Tab. 7). Cavedio per montante verticale dalle dimensioni: 1,0-1,5m X 1 m si include tutti i montanti di edificio. - Fino a 4 UI per piano: - Oltre 4 UI per piano Impianto dati: - 2 tubi 40 mm -- Per più di 4 UI per piano: le dimensioni e/o il numero delle scatole possono essere incrementate in base al numero totale di tubi da distribuire verso le UI. Accesso all’edificio: - Accesso dal sottosuolo: Accesso aereo: -- Esistenza di una zona ancoraggio antenne conforme a Norma CEI 100-140 Cablaggio ottico di montante: -- Minimo otto fibre G.657 A connesse alla scatola di terminazione ottica (STOM) Edifici a distribuzione orizzontale o complessi immobiliari (si veda Tab. 12). Spazio/locale tecnico (si veda Tab. 6) di dimensioni minime: - 2,7 m (H) X 1,8 m X 1m Oppure - 1,7m < H < 2,7m X 2 m X 2 m Spazio o locale tecnico sottotetto: (1) - Spazio per terminale di testa: dimensioni minime100 X 20 X 70 cm (fino a 12 UI); 200 X 20 X 140 cm. Si veda Tab. 6 - Condutture per connessione antenne al locale tecnico: 1 tubo 40 mm ogni 8 unità immobiliari (2) Montante di edificio (sviluppo orizzontale): -- Conduttura tra spazio/locale tecnico segnali via radio e spazi o/locale tecnico segnali provenienti dal sottosuolo: 1 tubo Ø 125 mm (solo nel caso di locali distinti). (1) Nel caso di edifici a distribuzione orizzontale lo spazio o locale tecnico del sottotetto può essere realizzato con varie soluzioni architettoniche (si veda par 6.2.). Il requisito va interpretato in funzione della soluzione adottata, nel rispetto delle dimensioni minime globali. Parte normativa di riferimento Appendice A 6.2.2 Accesso agli edifici 6.2.2.1 Generalità Tale predisposizione è essenziale per la fruizione dei servizi descritti precedentemente. Le infrastrutture di accesso sono rappresentate da cavidotti interrati e pozzetti prefabbricati, per quanto riguarda le reti provenienti dal sottosuolo (par. 6.2.2.2), e dal tetto, per quanto riguarda le reti provenienti dall’etere (par. 6.2.2.3). Nella progettazione e realizzazione di queste porzioni di infrastruttura, i tracciati non devono determinare servitù. È quindi indispensabile già in queste fasi rispettare la regola al fine di evitarle. Queste indicazioni valgono sia per gli edifici a distribuzione verticale (condomini) che per quelli distribuiti orizzontalmente (case singole, villette a schiera). 6.2.2.2 Accesso alla base dell’edificio Per quanto riguarda le reti provenienti dal sottosuolo, la distanza tra il locale tecnico e il suolo pubblico (sedime comunale) costituisce un fattore determinante per la scelta della soluzione tecnica da adottare: - tratto breve: collegamento diretto dal locale tecnico al/ai pozzetto/i in suolo pubblico Nel caso di edifici a distribuzione verticale, per il dimensionamento delle infrastrutture sotterranee di accesso, occorre prevedere, da ogni singolo vano scala fino al punto di diramazione dalla dorsale in suolo pubblico, la predisposizione indicata in Tab. 3 ed in Fig. 6. Tabella 3 - Infrastruttura di accesso all'edificio (tubazioni e pozzetti) nel caso di unità immobiliari distribuite su più piani (condominio) Figura 6 - Rappresentazione schematica delle infrastrutture di accesso all'edificio a più piani Nel caso di edifici distribuiti orizzontalmente, l’infrastruttura esterna è in genere realizzata mediante cavidotti interrati, posizionati a lato dei viali carrabili o pedonali, che si sviluppano tra l’ingresso dell’area del complesso immobiliare e le singole unità immobiliari. In questi casi, l’infrastruttura, potendo accogliere segnali provenienti sia dal sottosuolo, sia da antenne (terrestri e/o satellitari), può avere percorsi separati che vanno a convergere in un’unica infrastruttura (si veda CEI 64-100/3). Nel caso in cui siano previsti sistemi di ricezione via radio (terrestre e satellitare) individuali, e quindi installati in ogni porzione del tetto, l’infrastruttura per i segnali dal sottosuolo sarà limitata alle esigenze per i cavi telefonici in rame e per quelli in fibra ottica. Le predisposizioni da realizzare in questo caso sono rappresentate negli esempi di Fig. 7 e Fig. 8. Si segnala la necessità di adottare misure atte ad impedire l’accesso dal sottosuolo di animali che potrebbero creare disagi e/o criticità per la funzionalità.
Figura 11 - Rappresentazione dei collegamenti in fibra ottica ospitabili nell'infrastruttura di Fig. 9 Figura 15 - Rappresentazione schematica del punto di accesso all'edificio per segnali via radio nel caso di installazioni condominiali Figura 18 - QDSA: esempio di realizzazione pratica Figura 19 - QDSA: esempio di realizzazione pratica Le scatole contenenti componenti attivi devono essere dimensionate in modo tale da consentirne la dissipazione della potenza. Le cassette di derivazione sono tipicamente riservate ad ospitare cavi ed eventuali dispositivi passivi. L'installazione al loro interno di componenti attivi è ammessa per cassette conformi alla Norma CEI EN 60670-24. 6.2.4.3 Infrastruttura di distribuzione orizzontale all’interno dell’appartamento La Guida CEI 64-100/2 definisce le linee guida per l’infrastruttura a supporto dei cablaggi all’interno delle unità immobiliari. Lo scopo è quello di fornire ai progettisti di abitazioni le linee guida per il dimensionamento di una infrastruttura in grado di ospitare il centro stella, predisporre le necessarie condutture, scatole di derivazione e scatole di utilizzo (SU porta frutti). L’infrastruttura progettata secondo la Guida CEI 64-100/2 (2) deve avere caratteristiche di adattabilità e flessibilità in modo da consentire future modifiche ed estensioni degli impianti e devono rispettare determinati vincoli relativi alla posa (coesistenza con impianti elettrici e non elettrici, quali riscaldamento, acqua potabile ecc....). Tale infrastruttura riprende la topologia a stella del cablaggio, prevedendo uno spazio centrale, per contenere gli apparecchi di distribuzione dei servizi di comunicazione degli spazi installativi intermedi (scatole di derivazione) e gli spazi per le prese. Nella presente Guida si considera la parte di impianto relativa alla trasmissione dati, voce, immagini (TV ed altro), che viene posato in una porzione dedicata della infrastruttura complessiva destinata anche alla distribuzione dell’energia elettrica e delle applicazioni domotiche. In Fig. 21 è riportato un esempio di infrastruttura dedicata all’impianto di comunicazione, progettata secondo i principi della Guida CEI 64-100/2. Figura 21 - Esempio di infrastruttura per impianti TV, fonia, trasmissione dati Per ragioni pratiche il CSOE dovrà essere installato in prossimità del ripartitore ottico di edificio (ROE, identificabile anche come BEF, Building Entrance Facility, secondo la EN 50173-1 (8) o come PTE, Punto Terminale di Edificio). Il ROE è il punto di terminazione delle reti degli operatori di comunicazione. L’installazione di questo componente è di competenza dell’operatore. Le dimensioni indicative di un ROE per 32-48 unità immobiliari UI sono 450 mm (L) X 150 mm (P) X 180 mm (H). Forma e dimensioni possono variare in base al numero di unità immobiliari e all’evoluzione tecnologica, oltre che alla compatibilità con le soluzioni di CSOE che possano ottimizzare permute e loro protezione (tra ROE e CSOE). In Fig. 26 sono riportati esempi di ROE con ottimizzazione funzionale e dimensionale rispetto allo CSOE, piuttosto che modelli non ottimizzati da questi punti di vista. Figura 26 - Esempi di ROE STOA 7.2.1.2 Scatola di terminazione di appartamento (STOA) Il cavo ottico proveniente dal CSOE è collegato alla Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento (STOA), posta possibilmente all’interno del QDSA o nelle immediate vicinanze (si veda par. 6.2.4). Nelle fibre dedicate alla trasmissione dati nel percorso da CSOE a STOA non devono essere presenti connettori intermedi. L’integrità del collegamento da CSOE a STOA è finalizzata a garantire i valori di attenuazione e eliminare a priori possibili esiti negativi difficili da individuare nella verifica dell’impianto. Figura 27 - Esempio di STOA utilizzabile all’interno o all’esterno del QDSA STOM 7.2.1.3 Scatola di Terminazione Ottica di Montante (STOM) La Scatola di Terminazione Ottica di Montante, STOM (1), ha la funzione di alloggiare e terminare le fibre ottiche dei servizi di edificio, contiene le 8 bussole SC/APC per la terminazione delle fibre provenienti dallo CSOE. Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
|||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newletter |
|||||||||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |