Formatore Salute e Sicurezza lavoro: 18 marzo 2023 Scadenza III anno rif.
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30 Novembre 2024 | ||
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Formatore Salute e Sicurezza lavoro / Note 2022 ID 17534 | 07.09.2022 / Documento completo allegato Normativa e note in relazione al Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 che stabilisce criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008. Il 18 marzo 2023 è la scadenza del 3° triennio di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei formatori docenti sicurezza lavoro già qualificati alla data di entrata in vigore (18 marzo 2014) del D.M. 06 marzo 2013. (!) Trienni limite di riferimento Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 (GU n. 65 del 18 marzo 2013) detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008. I criteri della figura del formatore, introdotti dal decreto interministeriale del 6/03/2013, non costituiscono una novità assoluta in tema di formazione relativamente alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in quanto ad indicare per la prima volta i requisiti minimi per la figura del docente è stato l’Accordo Stato-Regioni del 2006 (prima dell'emanazione del decreto interministeriale del 6/03/2013) con riferimento ai percorsi formativi previsti in funzione dello svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP. Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013individua 3 aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro: 1. Area normativa/giuridica/organizzativa. Fig. 2 - Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro Tab. 1 - Requisiti del docente formatore alla data di entrata in vigore del D.I. 2013 Aggiornamento Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabilisce la periodicità dell’aggiornamento. Sui docenti-formatori salute e sicurezza lavoro si segnalano gli interpelli: - Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014; - Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015. Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 Aggiornamento professionale Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente (1): - alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; - ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza. Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. [/box-note] (1) Vedi a seguire Interpello 9/2015 (2) Vedi a seguire chi sono i Soggetti di cui articolo 32, c. 4, del D.Lgs n. 81/2008Accordo CSR 7 luglio 2016 Fig. 3 - Tipologia/ore di attività per aggiornamento professionale triennale formatore-docente sicurezza lavoro Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014 (18 marzo 2014 / ndr); per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. In particolare, poi, l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente (1): - alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; - ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza. (1) Interpello 9/2015 - Precisazioni sul termine "alternativamente" Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 “stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente”. E il triennio “decorre: - dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data; - dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”. In particolare, come abbiamo già visto, la Commissione ricorda che “l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente: - alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; - ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell‘area tematica di competenza”. Con il termine "alternativamente" – indica la Commissione Interpelli – “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”. (2) Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016 Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009; c) le Università; d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione; e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti; f) I'INAIL; g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano; h) l'amministrazione della Difesa; i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico: - Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento; m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; n) gli ordini e i collegi professionali. Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008. Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 / copiabile Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Il Ministro della Salute segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022 Collegati |
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