Radiazioni gamma materiali da costruzione | D.lgs 101/2020 e Reg. CPR / Rev. 1.0 2023
Appunti Marcatura CE | ||||||||||||||
01 Dicembre 2024 | ||||||||||||||
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ID 11522 | 09.09.2020 Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione: relazioni tra il D.lgs 101/2020 e il Regolamento (UE) 305/2011 CPR. Questa disposizione costituisce una novità normativa propria del D.lgs 101/2020, che si applica ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato quindi non ai materiali già in opera e va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione relativamente a quanto previsto per la stesura della dichiarazione di prestazione. Difatti, i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione di attività, costituiranno parte integrante della dichiarazione di prestazione. Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno. Update Rev. 1.0 dell’08 gennaio 2023 - Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 Art. 29 Radiazioni gamma 1. Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno. 2. L’elenco dei materiali da costruzione individuati come oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione è riportato nell’allegato II. 3. Il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dei materiali di cui al comma 2, prima dell’immissione stessa, garantisce che: a) sono determinate le concentrazioni di attività dei radionuclidi specificati nell’allegato II, seguendo le norme di buona tecnica o linee guida nazionali e internazionali, e che sia calcolato l’indice di concentrazione di attività come stabilito nell’allegato II; 4. Restano fermi gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 305/2011 per il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore. 5. Nel caso in cui l’indice di concentrazione di attività sia superiore al valore riportato nell’allegato II, ai fini dell’utilizzo del materiale per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione, il fabbricante effettua valutazioni di dose secondo le indicazioni di cui all’allegato II. Il risultato e le ipotesi di calcolo delle valutazioni di dose sono resi noti dal responsabile dell’immissione sul mercato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011. 6. Qualora sia superato il livello di riferimento in termini di dose di cui al comma 1, il materiale non può essere utilizzato per edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione. 7. Per le stime di dose di cui al comma 5, il fabbricante si avvale dell’esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado. I materiali da costruzione che rientrano nel campo di applicazione della legge sono elencati nell’allegato II sezione II-ter (Ndr - nuova Sezione II ter dell’allegato II di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 che ha sostituito la sezione II dell’allegato da paragrafo 1 a 6) di seguito riportati: 1. Materiali naturali a) Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi). 2. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: a. ceneri volanti; Allegato II 1. Livello di riferimento di cui all’articolo 29, comma 1 Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv a -1 . 2. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell’articolo 29, comma 2 I. Materiali naturali: a) Alum-shale; b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui: - granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss); II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui: - ceneri volanti; 3. Radionuclidi per cui devono essere misurate le concentrazioni di attività di cui all’articolo 29, comma 3 lettera a) I radionuclidi da sottoporre a misurazione sono: Ra226, Th-232 (o il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40. 4. Indice di concentrazione di attività di cui all’articolo 29, comma 3 lettera a) L’indice di concentrazione di attività I è dato dalla seguente formula: I = C Ra-226 /(300) + C Th-232 /(200)+ C K-40 /(3000) dove C Ra226, C Th232 e C K40 sono le concentrazioni di attività in Bq kg- 1 dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da costruzione. L’indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente in un edificio costruito con un determinato materiale da costruzione, in eccesso rispetto all’esposizione esterna tipica. L’indice si applica al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi in cui tali componenti sono anch’essi materiali da costruzione e in quanto tali sono valutati separatamente. Per l’applicazione dell’indice a tali componenti, in particolare ai residui delle industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere utilizzato un fattore di suddivisione appropriato. 5. Valore dell’indice di concentrazione di attività di cui all’articolo 29 Il valore dell’indice di concentrazione di attività pari a 1 può essere utilizzato come uno strumento di screening per individuare materiali che possono portare al superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 29, comma 1. 6. Indicazioni sulla valutazione della dose di cui all’articolo 29, comma 5. Ai fini della valutazione della dose, si applicano metodi di stima della dose previsti da standard nazionali e internazionali che tengano conto di altri fattori, tra cui la densità, lo spessore del materiale, nonché fattori relativi al tipo di edificio e all’uso previsto del materiale (strutturale o superficiali);[/panel] Per questi materiali che rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, è necessario effettuare una misura delle concentrazioni di attività di Ra-226, Th-232 e K-40. Se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore di 1, il materiale in esame può essere utilizzato come materiale strutturale (quindi in grandi quantità) senza che il livello di riferimento sia superato. Se il valore dell’indice risulta superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità. Nei casi in cui il materiale è suscettibile di dare una dose>1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile (materiale strutturale di abitazioni e di edifici a elevato fattore di occupazione) ma per scopi diversi, che vanno previsti che nei codici e nei regolamenti edilizi. Fig. 1 - Materiali Allegato II ER= Esperto di Radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
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