Linee indirizzo autorizzazione trasporto radioattivi | Consolidate
Nota MISE del 16.06.2008 modificata con determina dirigenziale MITdel 12.10.2011
Linee dì indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni"', modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011. _________
Testo coordinato, con le modifiche (in rosso) apportate con determinazione dirigenziale del 12 ottobre 2011, delle “linee di indirizzo sulle procedure amministrative relative all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all’articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni”, del 16 giugno 2008.
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Art. 1 Campo di applicazione
Le presenti linee di indirizzo riguardano la procedura di:
- autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per qualunque modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, aerea, marittima e vie navigabili interne); - autorizzazione per singolo trasporto di materie radioattive e di materie fissili speciali ai sensi dell’art. 5 comma 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. Le condizioni per l’applicazione dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 sono quelle indicate nell’allegato I al decreto legislativo n. 230/1995. In caso di trasporto per via aerea, marittima, o per vie navigabili interne l’autorizzazione comprende anche le attività relative all’imbarco, allo sbarco ed al transito di materie radioattive e fissili speciali.
Art. 2 Regime di autorizzazione
2.1 Generalità
2.1.1 Il trasporto di materie radioattive e fissili speciali sul territorio nazionale è subordinato al rilascio del decreto di autorizzazione al trasporto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le modalità stradale, ferroviaria e vie navigabili interne, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per la modalità marittima, e con l’ENAC per la modalità aerea, sentiti l’ISPRA ed il Ministero dell'Interno.
2.1.2 Nel decreto di autorizzazione al trasporto, di cui al comma precedente, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 230/1995, possono essere stabilite dall’ISPRA particolari prescrizioni.
2.2 Norme di riferimento
Al trasporto delle materie radioattive e fissili speciali si applicano le norme che regolano questa attività nel campo dell’uso pacifico dell’energia nucleare, legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dell’esercizio di pratica come stabilito all’articolo 1 del decreto legislativo n. 230/1995, nonché la circolare 26 maggio 1997 n. 244/F del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre alle norme sopra citate, che stabiliscono il regime autorizzativo e le disposizioni di radioprotezione, al trasporto di materie radioattive e fissili speciali si applicano:
- le disposizioni nazionali che recepiscono le direttive dell’Unione Europea, gli accordi o convenzioni internazionali relativi al trasporto di merci pericolose ADR, RID, ICAO TI, IMDG Code e ADN in relazione alle diverse modalità di trasporto di materie della classe 7 (materie radioattive); - le disposizioni emanate da altre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Interno) che regolamentano alcuni aspetti del trasporto di materie radioattive e fissili speciali; - il codice della strada. di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della Strada).
... segue in allegato
Info e download
Collegati legge 31 dicembre 1962, n. 1860 D.Lgs. 230/1995 Radiazioni ionizzanti | Consolidato 2018 Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 D.P.C.M. 10 febbraio 2006 Decreto 18 Ottobre 2005 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
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