Segnaletica attività lavorative nel traffico: Nuove disposizioni dal 15 Marzo
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25 Novembre 2024 | ||
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Segnaletica attività lavorative in presenza traffico: dal 15 Marzo Criteri posa segnaletica / Formazione ID 7792 | 05.03.2019 Il 15 marzo 2019 è entrato in vigore il nuovo "Decreto segnaletica" (Decreto MLPS 22 gennaio 2019). Novità per la formazione degli addetti e disciplinare per il segnalamento temporaneo. Il Documento illustra l'allegato I del nuovo Decreto MLPS 22 gennaio 2019, "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", integrato con quanto previsto dal Decreto 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. Normativa: Decreto 10 luglio 2002 ... Estratto: Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. L'allegato I del Decreto MLPS 22 gennaio 2019 contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare. Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai soggetti di cui all’art. 2 del presente decreto (gestori e imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie - ndr), le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali. Per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche: Art. 2. Procedure di apposizione della segnaletica stradale 1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, come definiti dall’art. 14 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato. 2. Dell’adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al comma 1 i gestori delle infrastrutture, come definiti dall’art. 14 del Codice della strada, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie e i coordinatori, ove nominati, danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Inoltre per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione ulteriori elementi, in base alle informazioni di cui all’art. 5 del presente decreto, in relazione alle condizioni particolari di traffico, (velocità, elevata presenza veicoli pesanti, etc.) all’incidentalità ed alla tipologia delle componenti stradali interessate dall’incidentalità (pedoni, ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti). 2.1. Dotazioni delle squadre di intervento Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da azioni di presegnalazione, secondo le modalità specificate nel punto 2.4. La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II. Formazione squadra di intervento Indumenti da lavoro ad alta visibilità Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 343:2003+A1 (edizione agosto 2007) e tiene conto dell’errata corrige di novembre 2009 (AC:2009). La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell’umidità del suolo Gli indumenti ad alta visibilità sono raggruppati in tre classi correlate alla valutazione del rischio. Ciascuna classe deve avere aree minime di materiali ad alta visibilità incorporate nel capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1. II capo di abbigliamento deve essere realizzato di materiale ad alta visibilità su tutti i lati. Per assicurare la visibilità da tutti i lati (visibilità a 360°), e importante che le bande retroriflettenti orizzontali e i materiali fluorescenti circondino tronco, gambe dei pantaloni e maniche. Simbolo grafico ISO 7000-2419 Indumento ad alta visibilità L'allegato II del Decreto MLPS 22 gennaio 2019 individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori. Art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.[/panel] La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. Percorso formativo per i lavoratori Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di otto ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione: [...segue in allegato] Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2019
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