Il Sistri è soppresso definitivamente dal 1° Gennaio 2019
La soppressione è introdotta dal "Decreto Semplificazioni" approvato in via definitiva dal CdM del 12.12.2018.
Si entra in una fase transitoria dove esisterà solo il cartaceo per la tracciabilità dei riifuti, in attesa di una nuova informatizzazione del processo con un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal MATTM.
In allegato Bozze DL, si è in attesa del DL in Gazzetta.
Bozza 3 Dicembre DL semplificazioni ... Art. 23 (Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)
1. Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e all’articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.
2. Dal 1° gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2–bis, 2–ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; b) l’articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12- bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; c) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis, commi da 1 a 4, del medesimo decreto; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.[/panel]
Notizia in aggiornamento
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